Cassazione Civile, Ordinanza n. 05429/2024 del 29/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (socia)
La controversia
La controversia nasce da una società a responsabilità limitata partecipata in pari misura da due soci. In un’assemblea del 7 aprile 2007 uno dei soci, titolare del 50% del capitale, votò a favore dell’approvazione del bilancio e della nomina del collegio sindacale, mentre l’altro socio votò contro. La socia dissenziente agì per far accertare l’inesistenza o invalidità della deliberazione assembleare e per far dichiarare la causa di scioglimento della società per impossibilità di funzionamento dell’assemblea. I giudici di merito ritennero che non si fosse formata una deliberazione valida, poiché i voti favorevoli e contrari si erano neutralizzati impedendo il raggiungimento della maggioranza, e accertarono altresì lo scioglimento della società per il persistente blocco assembleare. La società, tramite il liquidatore, ricorse per cassazione con sette motivi, deducendo: difetto di motivazione della sentenza d’appello; ultrapetizione e violazione del contraddittorio per avere la corte deciso sulla nullità della clausola statutaria; carenza di interesse ad agire della controparte e preteso giudicato formatosi in altro procedimento; insussistenza dell’interesse e impossibilità di dichiarare lo scioglimento; erronea interpretazione dello statuto e delle norme sulle deliberazioni nelle s.r.l.; erronea qualificazione della delibera come inesistente/non deliberazione; violazione delle norme sulle invalidità delle delibere e del principio di tassatività delle cause di invalidità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi: ha escluso il difetto di legittimazione del liquidatore a proporre ricorso per cassazione in nome della società; ha ritenuto adeguata la motivazione della sentenza d’appello; ha giudicato non fondate le censure di ultrapetizione e di giudicato, osservando che il richiamo alla clausola statutaria era stato solo incidentale e che il provvedimento di nomina del liquidatore è atto di volontaria giurisdizione privo di efficacia decisoria sullo scioglimento; ha dichiarato inammissibili le doglianze che tendevano a riesaminare questioni di fatto; ha confermato che, in presenza di voti favorevoli e contrari in misura uguale e contraria tra soci paritari, non si forma una deliberazione assembleare perché manca la maggioranza richiesta dal principio maggioritario; ha quindi ritenuto corretta la conclusione sullo scioglimento della società per impossibilità di funzionamento dell’assemblea. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e distratte in favore dei difensori della controricorrente.
Norme richiamate
Il liquidatore nominato dal tribunale conserva la veste di organo della società e può proporre ricorso per cassazione in nome e per conto della società.
La motivazione della sentenza d'appello è stata ritenuta congrua e autonoma, non meramente per relationem.
Non vi è ultrapetizione quando il giudice compie un esame incidentale della clausola statutaria senza pronunciarsi oltre i limiti della domanda.
L'interesse ad agire permane ove persistano contestazioni tra le parti; la censura era inoltre nuova e priva di specificità in cassazione.
Il motivo che introduce questioni nuove o non specificamente sviluppate è inammissibile per difetto di specificità.
Richiamato nel motivo, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché proponeva questioni di fatto non scrutinabili in cassazione.
La deliberazione nelle s.r.l. presuppone il rispetto della regola maggioritaria; il voto favorevole della metà del capitale è sufficiente solo se non vi siano voti contrari di pari peso.
È stata richiamata la disciplina dell'invalidità delle decisioni dei soci, ma la corte ha escluso che vi fosse una deliberazione valida da invalidare, trattandosi di mancata formazione della maggioranza.
Il preteso giudicato formatosi in altro procedimento non è stato ritenuto ostativo, poiché il provvedimento di volontaria giurisdizione sulla nomina del liquidatore non ha efficacia decisoria sullo scioglimento.
"almeno la metà del capitale sociale"
La locuzione va letta in coerenza con il principio maggioritario: il voto favorevole della metà del capitale basta solo in assenza di una pari opposizione.
L'impossibilità di funzionamento dell'assemblea, dovuta al blocco permanente tra soci paritari, integra causa di scioglimento della società.
art. 3, comma 1, lett. c), l. n. 266 del 2001
Richiamato dal ricorrente sulla riforma societaria, ma non idoneo a scalfire il principio maggioritario richiamato dalla Corte.
art. 3, comma 1, lett. e), l. n. 266 del 2001
Richiamato per sostenere l'autonomia statutaria, ma la Corte ha affermato che tale autonomia non può eliminare il principio maggioritario delle società di capitali.
Invocati per l'interpretazione dello statuto, ma la Corte ha ritenuto che la clausola non fosse decisiva ai fini della formazione della delibera nel caso concreto.
Richiamato dal ricorrente nel motivo sull'interpretazione statutaria, senza rilievo decisivo nel decisum.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il liquidatore di una società conserva la legittimazione a proporre impugnazione in nome della società, anche se nominato dal tribunale, poiché resta organo sociale e non semplice ausiliario del giudice.
- La motivazione d'appello non è nulla se, pur aderendo alle argomentazioni del primo giudice, contiene un autonomo percorso argomentativo che risponde alle censure di gravame.
- L'esame incidentale della validità di una clausola statutaria non integra ultrapetizione quando non costituisca il capo decisorio effettivo della sentenza e sia utilizzato solo per spiegare la soluzione della controversia.
- Nelle società di capitali, e in particolare nelle s.r.l., il quorum deliberativo va interpretato in coerenza con il principio maggioritario: il voto favorevole di soci rappresentativi della metà del capitale non è sufficiente se vi è contestuale voto contrario di pari consistenza, perché in tal caso la maggioranza manca e la deliberazione non si forma.
- Quando l'assemblea di una società a base paritaria resta stabilmente bloccata per l'opposizione reciproca dei soci, può ricorrere la causa di scioglimento per impossibilità di funzionamento dell'assemblea.
- In cassazione non sono scrutinabili censure che mirano solo a riesaminare il merito o questioni di fatto, né motivi generici o privi di specificità.
- Il provvedimento di volontaria giurisdizione che nomina i liquidatori di una società non accerta con efficacia di giudicato né lo scioglimento né la relativa causa, sicché tali questioni possono essere riproposte in un ordinario giudizio di cognizione.
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