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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14536/2025 del 30/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva accertato maggiori redditi in capo a una società di persone per l'anno d'imposta 2009 e, in conseguenza, aveva emesso nei confronti di due soci accomandanti distinti avvisi di accertamento IRPEF e addizionali, recuperando imposte, interessi e sanzioni per trasparenza e pro quota. I contribuenti avevano impugnato gli atti deducendo, tra l'altro, la violazione delle garanzie di cui all'art. 12 della legge n. 212 del 2000 e dell'art. 24 della legge n. 4 del 1929, sostenendo che l'avviso fosse stato emesso senza previa redazione e notifica del processo verbale di chiusura delle operazioni e, più in generale, senza contraddittorio endoprocedimentale anche in caso di verifiche c.d. 'a tavolino'. In cassazione hanno censurato la sentenza della CTR per violazione dell'art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992, lamentando che il motivo di appello era stato dichiarato inammissibile per asserita genericità, pur essendo, a loro dire, specifico e diretto a contestare il rigetto del primo giudice sulla mancata previa formazione del PVC e sulla lesione del contraddittorio.

La decisione

La Corte ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha però corretto la motivazione della CTR ai sensi dell'art. 384 c.p.c., rilevando che il motivo di appello non era inammissibile per genericità, ma comunque era infondato nel merito. La Corte ha ribadito che le garanzie dell'art. 12 dello Statuto del contribuente operano solo quando l'accertamento derivi da accessi, ispezioni o verifiche svolti nei locali del contribuente; nel caso di specie, invece, si trattava di controllo 'a tavolino', fondato sull'esame di atti e dati già acquisiti dall'Amministrazione, senza accesso presso il contribuente. Ha inoltre escluso che, trattandosi di tributi non armonizzati quali quelli reddituali, esista un obbligo generale di contraddittorio preventivo idoneo a invalidare l'avviso in mancanza di specifica previsione normativa. Le spese sono state poste a carico della sola ricorrente per la quale l'Agenzia aveva svolto difese nel merito.

Norme richiamate

  • art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    il motivo di appello deve essere specifico, ma senza eccessivo formalismo; deve consentire di comprendere le ragioni di fatto e di diritto della censura rispetto alla sentenza impugnata.

  • art. 12 legge 27 luglio 2000, n. 212

    le garanzie procedimentali e il termine dilatorio conseguente operano nelle verifiche effettuate mediante accesso, ispezione o controllo nei locali del contribuente, non nei controlli eseguiti a tavolino.

  • art. 24 legge 7 gennaio 1929, n. 4

    il processo verbale di constatazione è previsto in occasione di verifiche presso il contribuente; la norma non impone il PVC per ogni forma di accertamento documentale o da ufficio.

  • art. 384 c.p.c.

    la Corte di cassazione può correggere la motivazione della decisione impugnata quando il dispositivo è corretto e la questione è definita in diritto, anche per errori di motivazione su profili processuali.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è stato il parametro invocato per denunciare la violazione di legge nella declaratoria di inammissibilità del motivo di appello.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti.

Massime di principio

  • L'art. 12 dello Statuto del contribuente, con le relative garanzie e il termine dilatorio per l'emissione dell'avviso, si applica alle verifiche svolte mediante accesso, ispezione o controllo presso i locali del contribuente, non ai controlli documentali o 'a tavolino'.
  • In materia di tributi non armonizzati, tra cui quelli reddituali, non esiste un obbligo generale e generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale: la sua violazione determina invalidità dell'atto solo quando sia previsto da una specifica norma.
  • Il motivo di appello è specifico se, anche sinteticamente, individua i punti della sentenza impugnata e le ragioni per cui se ne chiede la riforma; non è necessario un formalismo eccessivo.
  • La Corte di cassazione può correggere la motivazione della sentenza impugnata quando il risultato decisorio è conforme a diritto, anche se la motivazione della CTR è errata sulla qualificazione processuale della censura.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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