Sentenza n. 296/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento - dell’ordinanza emessa dal comune di San Ferdinando di rimozione opere abusive e ripristino stato dei luoghi n.-OMISSIS-, notificata alla ricorrente in data 2.8.2022, e di ogni altro atto o provvedimento connesso, prodromico, conseguente e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di rimozione di opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza relativa a un locale a piano terra adibito a ricovero mezzi, deducendo che l'opera sarebbe stata realizzata anteriormente al 1942 e, comunque, anteriormente al 1967, quando non sarebbe stato necessario il titolo edilizio invocato dall'amministrazione. Ha contestato l'inerzia protratta del Comune, l'omessa considerazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 34 del d.P.R. n. 380/2001 in luogo della demolizione, l'erronea indicazione della particella catastale, l'omessa individuazione del subalterno, la notificazione dell'ordinanza a un fratello non convivente anziché alla ricorrente e il difetto di motivazione e di istruttoria. A sostegno della risalenza dell'opera ha prodotto una perizia giurata, fondata sulle dichiarazioni dei proprietari, sulla tipologia strutturale e sui materiali impiegati.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che il potere repressivo dell'abuso edilizio è doveroso e vincolato e che grava sul proprietario, sul responsabile dell'abuso o sul detentore l'onere rigoroso di dimostrare, mediante documentazione certa, univoca e oggettivamente verificabile, l'epoca di realizzazione dell'opera. La perizia non è stata ritenuta sufficiente perché si è limitata a riferire le dichiarazioni dei proprietari e a formulare valutazioni generiche sulla tipologia e sui materiali, senza elementi verificabili idonei a provare la realizzazione anteriore al 1942 o al 1967. Il decorso del tempo non determina un legittimo affidamento sulla conservazione dell'abuso e non impone una motivazione ulteriore rispetto a quella relativa al ripristino della legalità edilizia. L'art. 34 del d.P.R. n. 380/2001 non è applicabile, in quanto riguarda interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, mentre nella fattispecie non risultavano rilasciati titoli edilizi; inoltre, la verifica dell'eventuale sanzione pecuniaria sostitutiva può avvenire nella fase esecutiva, ove ne ricorrano i presupposti. L'omessa notificazione agli eventuali comproprietari incide sull'efficacia dell'ordine nei loro confronti, non sulla sua legittimità, mentre per la ricorrente la costituzione in giudizio ha comunque comportato piena conoscenza dell'atto. L'errore nella particella catastale costituisce una mera irregolarità non invalidante, poiché la ricorrente ha identificato l'opera e ne ha contestato la lesività. L'ordinanza era adeguatamente motivata attraverso la descrizione morfologica, costruttiva, dimensionale e ubicativa delle opere e l'indicazione delle violazioni accertate. Nulla sulle spese, per la mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
Individua gli interventi subordinati a permesso di costruire; la violazione dell'obbligo di titolo edilizio giustifica l'esercizio dei poteri repressivi.
Disciplina gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire e fonda l'ordine di rimozione e ripristino, espressione di un potere doveroso e vincolato.
Prevede la sanzione pecuniaria sostitutiva per interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire; non si applica a opere realizzate senza alcun permesso e l'eventuale verifica dei presupposti avviene, se del caso, in fase esecutiva.
art. 10 l. 1150/1942, come novellato dalla legge ponte n. 765/1967
L'estensione dell'obbligo di licenza edilizia alle costruzioni fuori dal perimetro del centro urbano rende rilevante la prova rigorosa dell'epoca di realizzazione dell'opera.
Consente la trattazione della causa secondo le modalità camerali straordinarie indicate nel provvedimento.
Massime di principio
- In materia di repressione degli abusi edilizi, il proprietario, il responsabile dell'abuso o il detentore che invochi la risalenza dell'opera deve fornire una prova rigorosa, certa, univoca e oggettivamente verificabile dell'epoca di realizzazione; non sono sufficienti le dichiarazioni dei proprietari o valutazioni generiche basate sulla tipologia e sui materiali del manufatto.
- Il potere di ordinare la demolizione o il ripristino dell'abuso edilizio è doveroso e vincolato; il mero decorso del tempo non consolida alcun affidamento legittimo nella conservazione della situazione illecita e non impone una motivazione ulteriore rispetto a quella relativa al ripristino della legalità violata.
- La sanzione pecuniaria prevista per la parziale difformità dal permesso di costruire non è applicabile a un'opera realizzata in assenza di qualsiasi permesso di costruire; l'eventuale verifica dei presupposti della sanzione sostitutiva può comunque essere svolta nella fase esecutiva, se concretamente ricorrono.
- L'omessa notificazione dell'ordinanza edilizia a uno dei comproprietari non incide sulla legittimità dell'atto, ma ne limita l'efficacia nei confronti del soggetto non raggiunto dalla notifica, che può impugnarlo dal momento della piena conoscenza.
- L'errore nell'indicazione della particella catastale non invalida l'ordinanza di demolizione quando il destinatario riesca comunque a identificare univocamente il manufatto e a comprendere la lesività dell'atto.
- Un'ordinanza di demolizione è sufficientemente motivata quando descrive le opere abusive sotto il profilo morfologico, costruttivo, dimensionale e ubicativo e indica le violazioni edilizie accertate.
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