Cassazione Civile, Ordinanza n. 27094/2021 del 06/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (subfornitore)
La controversia
Una società committente conveniva in giudizio la società subfornitrice chiedendo la restituzione di somme che assumeva indebitamente pagate e, per contro, negando di dovere quanto richiesto in via riconvenzionale dalla convenuta, pari al saldo di fatture per lavorazioni eseguite. La vicenda nasceva da rapporti di lavorazione di materiale della committente con uso di macchinario fornito in uso, in un contesto in cui la committente sosteneva che i prezzi pattuiti non dovessero mutare rispetto a quelli applicati da fornitori precedenti. Il Tribunale qualificava il rapporto come subfornitura, ne dichiarava la nullità per difetto di forma scritta e, applicando l'art. 2 della L. n. 192 del 1998, accoglieva la riconvenzionale della subfornitrice condannando la committente al pagamento del saldo, oltre spese e somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. In appello la decisione veniva confermata, anche valorizzando la mancata contestazione tempestiva dei prezzi, il pagamento di fatture senza riserve e la condotta ritenuta contraria a buona fede. In cassazione la committente deduceva: 1) violazione degli artt. 2 L. n. 192 del 1998, 1418, 1423, 1173 e 112 c.p.c., sostenendo che la norma sulla subfornitura non sarebbe applicabile al contratto nullo e che, comunque, il comportamento delle parti non poteva supplire alla mancanza di forma; inoltre contestava la prova del credito riconvenzionale; 2) violazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c., censurando la condanna per responsabilità aggravata e sostenendo l'assenza dei relativi presupposti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'art. 2 della L. n. 192 del 1998 si applica espressamente anche all'ipotesi di nullità del contratto di subfornitura per difetto di forma scritta, prevedendo comunque il diritto del subfornitore al pagamento delle prestazioni già eseguite e, quanto alle spese, il rimborso solo se sostenute in buona fede. Ha inoltre dichiarato inammissibile la censura relativa alla seconda ratio decidendi, fondata sulla conclusione del contratto per comportamento concludente, perché la prima ratio era già sufficiente a sorreggere la decisione e non era utilmente aggredita. È stata poi ritenuta inammissibile la doglianza sulla mancanza di prova, in quanto generica e diretta a una rivalutazione del fatto. Il secondo motivo è stato respinto: la Corte ha confermato che la valutazione della mala fede o colpa grave ai fini dell'art. 96, comma 3, c.p.c. è un apprezzamento di merito, qui motivato in modo congruo dalla condotta pretestuosa e contraria a buona fede della ricorrente, che aveva tentato di sottrarsi al pagamento di prestazioni ricevute. Nessuna condanna alle spese è stata pronunciata per la mancata costituzione dell'intimata; è stato invece dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
"Il rapporto di sub fornitura si instaura con il contratto, che deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità... In caso di nullità ai sensi del presente comma, il sub fornitore ha comunque diritto al pagamento delle prestazioni già effettuate e al risarcimento delle spese sostenute in buona fede ai fini dell'esecuzione del contratto"
La norma si applica anche al contratto di subfornitura nullo per difetto di forma scritta e attribuisce al subfornitore il diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite; la buona fede rileva solo per il rimborso delle spese sostenute, non per il compenso delle prestazioni.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità del contratto e le conseguenze della stessa.
Richiamato dalla ricorrente in tema di effetti della nullità e utilizzabilità del rapporto nullo.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la fonte dell'obbligazione individuata dai giudici di merito.
Richiamato dalla ricorrente sotto il profilo della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La Corte esclude che l'azione generale di arricchimento possa surrogare la disciplina speciale della subfornitura prevista dall'art. 2 della L. n. 192 del 1998.
La condanna per responsabilità aggravata è confermata perché sorretta da accertamento di mala fede/colpa grave e da abuso del processo per difesa pretestuosa.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1 bis, art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Quando una disciplina speciale prevede espressamente gli effetti della nullità del contratto, non è consentito sostituirla con l'azione generale di arricchimento senza causa.
- Nel contratto di subfornitura nullo per difetto di forma scritta, il subfornitore conserva comunque il diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite; la buona fede è richiesta solo per il rimborso delle spese sostenute.
- Se la sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e una sola di esse non viene utilmente censurata, il motivo di ricorso è inammissibile per difetto di interesse rispetto alle ulteriori rationes.
- La valutazione della mala fede o colpa grave ai fini dell'art. 96, comma 3, c.p.c. è un apprezzamento di merito censurabile in cassazione solo per vizi logici o giuridici della motivazione.
- La proposizione di una difesa manifestamente pretestuosa e contraria a una chiara previsione normativa può integrare il presupposto dell'abuso del processo e giustificare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
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