Cassazione Penale, Ordinanza n. 35245/2026 del 02/10/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento che aveva rigettato l’istanza, presentata ai sensi dell’art. 671 c.p.p., di riconoscimento della continuazione tra tre condanne per reati di cui all’art. 73 d.P.R. 309/1990, oltre che per evasione e false generalità. La prima condanna era stata pronunciata dal GIP del Tribunale di Catania il 13 aprile 2016, per un fatto commesso a Catania il 18 novembre 2015, ed era divenuta irrevocabile il 22 maggio 2018. La seconda era stata pronunciata dalla Corte d’appello di Catania il 9 aprile 2019, in riforma della sentenza del GUP, per fatti commessi a Catania dal 1° ottobre 2013 al 1° giugno 2016; era irrevocabile dal 24 settembre 2019 e i reati erano già stati uniti in continuazione. La terza condanna, relativa a fatti del 7 maggio 2018, era stata pronunciata dal GUP del Tribunale di Ragusa il 6 novembre 2018 e confermata dalla Corte d’appello di Catania il 17 settembre 2019, divenendo irrevocabile il 26 gennaio 2021; riguardava i reati di cui agli artt. 73 d.P.R. 309/1990, 385 e 495 c.p. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione, denunciandone la contraddittorietà e la manifesta illogicità. Ha contestato la valutazione circa l’assenza di un medesimo disegno criminoso e ha richiamato il proprio stato di tossicodipendenza.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le doglianze erano manifestamente infondate e non si confrontavano con la motivazione del provvedimento impugnato. Il giudice di merito aveva escluso, con argomentazione ritenuta logica, gli indici di un programma criminoso unitario, considerando sia la distanza temporale sia l’assenza, nelle sentenze, di elementi per ritenere che già dal 2015 fossero stati programmati i reati commessi nel 2018: evasione, false generalità e ulteriore cessione di stupefacenti. Non era stato trascurato lo stato di tossicodipendenza, ma correttamente ritenuto insufficiente da solo, in mancanza di ulteriori indici, a dimostrare la continuazione. La Corte ha precisato che la tossicodipendenza può giustificare il riconoscimento della continuazione per reati a essa collegati e dipendenti, purché ricorrano anche gli altri presupposti elaborati dalla giurisprudenza. In conseguenza dell’inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
In tema di reato continuato, a seguito della modifica dell'art. 671, comma 1, cod. proc. pen. ad opera della legge 21 febbraio 2006, n. 49, lo stato di tossicodipendenza, pur non comportando automaticamente il riconoscimento dell'unicità del disegno criminoso, può giustificarlo con riguardo ai reati che siano collegati e dipendenti da tale stato, sempre che ricorrano anche le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la sussistenza della continuazione.
Lo stato di tossicodipendenza può concorrere a giustificare il riconoscimento della continuazione per reati collegati e dipendenti da tale condizione, ma non determina automaticamente l’unicità del disegno criminoso: occorrono anche gli ulteriori presupposti richiesti dalla giurisprudenza.
la distanza temporale rispetto ai reati precedenti commessi, ma l’assenza di elementi - risultanti dalle sentenze medesime – alla luce dei quali ritenere che il ricorrente fin dall’anno 2015 avesse programmato la commissione del reato di evasione, di false generalità e l’ulteriore delitto di cessione di stupefacenti, compiuti nel 2018
Nel caso concreto, la distanza temporale e l’assenza di elementi attestanti una programmazione unitaria hanno escluso che i reati in materia di stupefacenti commessi nel 2018 fossero parte, insieme ai reati precedenti, di un medesimo disegno criminoso.
la distanza temporale rispetto ai reati precedenti commessi, ma l’assenza di elementi - risultanti dalle sentenze medesime – alla luce dei quali ritenere che il ricorrente fin dall’anno 2015 avesse programmato la commissione del reato di evasione, di false generalità e l’ulteriore delitto di cessione di stupefacenti, compiuti nel 2018
La condanna per evasione del 2018 non è stata ritenuta riconducibile a un programma criminoso concepito nel 2015, in mancanza di elementi probatori che attestassero tale preordinazione.
la distanza temporale rispetto ai reati precedenti commessi, ma l’assenza di elementi - risultanti dalle sentenze medesime – alla luce dei quali ritenere che il ricorrente fin dall’anno 2015 avesse programmato la commissione del reato di evasione, di false generalità e l’ulteriore delitto di cessione di stupefacenti, compiuti nel 2018
La condanna per false generalità del 2018 non è stata ritenuta riconducibile a un programma criminoso concepito nel 2015, in mancanza di elementi che ne dimostrassero la preordinazione.
Massime di principio
- La continuazione richiede la prova di un medesimo disegno criminoso: la mera successione di reati, anche della stessa specie, non basta quando manchino elementi che dimostrino una programmazione unitaria originaria.
- La distanza temporale tra i reati può concorrere, insieme agli altri elementi disponibili, a escludere l’esistenza di un programma criminoso unitario; la valutazione deve essere fondata sugli elementi risultanti dalle sentenze e adeguatamente motivata.
- Lo stato di tossicodipendenza non comporta automaticamente il riconoscimento della continuazione. Può rilevare per reati a esso collegati e dipendenti, ma soltanto se ricorrono anche gli ulteriori presupposti richiesti per l’unicità del disegno criminoso.
- È inammissibile il ricorso che deduce violazione di legge o vizi motivazionali in termini manifestamente infondati e senza confrontarsi con la motivazione puntuale del provvedimento impugnato.
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