Ordinanza n. 2639/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'ottemperanza al decreto "Legge Pinto" della Corte d'appello di Napoli, Sezione I Civile, R.G. n. 2166/2019, pubblicato il 08.07.2020;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto Legge Pinto della Corte d'appello di Napoli, Sezione I Civile, pubblicato l'8 luglio 2020
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del decreto Legge Pinto con il quale erano state liquidate somme a loro favore. Nel corso del giudizio il TAR ha rilevato l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 817, della legge n. 207/2024, che ha introdotto il comma 12-bis nell'art. 5-sexies della legge n. 89/2001. La nuova disposizione consente ai creditori di somme liquidate ai sensi della legge Pinto fino al 31 dicembre 2021 di rinnovare la domanda di pagamento e prevede, decorsi venti giorni dall'entrata in vigore della disposizione, il divieto temporaneo di iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza, nonché la sospensione automatica dei giudizi già pendenti. Il ricorso è stato quindi esaminato ai soli fini della sospensione, restando impregiudicati i profili processuali, di merito e relativi alle spese.
La decisione
Il TAR ha disposto la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 79, comma 1, c.p.a. e dell'art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001. La sospensione opera automaticamente per effetto della disciplina sopravvenuta e permane sino alla scadenza del biennio previsto dalla disposizione. Il giudice non ha deciso i profili di rito, il merito della domanda di ottemperanza o la regolazione delle spese. Ha precisato che il giudizio potrà proseguire ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a., mediante istanza di fissazione dell'udienza da presentare entro novanta giorni dalla scadenza del biennio.
Norme richiamate
art. 1, comma 817, l. n. 207/2024
Ha introdotto, tra le altre modifiche, il comma 12-bis nell'art. 5-sexies della legge n. 89/2001.
art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001
Per ottenere più celermente il pagamento dei propri crediti, i creditori di somme liquidate a norma della presente legge, fino al 31 dicembre 2021, possono rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis. Il Ministero della giustizia dà notizia della facoltà di rinnovo della domanda mediante avviso pubblicato nel proprio sito internet istituzionale. Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi
La disposizione introduce una causa di sospensione automatica dei giudizi di ottemperanza relativi ai crediti Pinto individuati dalla norma, per il biennio decorrente dopo il decorso di venti giorni dall'entrata in vigore della disposizione.
Costituisce, insieme all'art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001, la base processuale per disporre la sospensione del giudizio.
Consente la prosecuzione del giudizio mediante istanza di fissazione dell'udienza da presentare entro novanta giorni dalla scadenza del biennio di sospensione.
Massime di principio
- Quando una disposizione sopravvenuta prevede che, per un periodo determinato, i giudizi di ottemperanza pendenti relativi a somme liquidate ai sensi della legge Pinto siano sospesi, il giudice amministrativo deve disporre la sospensione del giudizio, rinviando ogni valutazione sui profili di rito, di merito e sulle spese.
- La sospensione prevista dall'art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001 opera automaticamente per i giudizi di ottemperanza rientranti nell'ambito oggettivo e temporale della disposizione, dopo il decorso del termine di venti giorni dall'entrata in vigore della norma e per i successivi due anni.
- Dopo la scadenza del periodo di sospensione, il giudizio di ottemperanza può proseguire mediante istanza di fissazione dell'udienza da presentare entro novanta giorni, ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a.
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