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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25388/2025 del 16/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (convenuto)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento penale avviato nei confronti del ricorrente per un fatto di trasferimento di denaro contante in concorso con altra persona, procedimento nel quale egli è stato poi assolto dopo il dibattimento. Ritenendo che l’iniziativa penale fosse stata determinata dalle dichiarazioni rese dalla resistente, il ricorrente ha convenuto quest’ultima in sede civile per ottenere il risarcimento dei danni da delitto di calunnia. Il tribunale ha rigettato la domanda e la corte d’appello ha confermato il rigetto. In cassazione il ricorrente ha articolato due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 112, 115, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., lamentando nullità della sentenza per motivazione meramente apparente, contraddittoria e incoerente; con il secondo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che la resistente avrebbe falsamente riferito alla polizia tributaria di non avere rapporti con lui, di non essere mai entrata nel suo ufficio, di non avere mai ordinato un trasferimento di fondi all’estero e di non avere consegnato il proprio documento, circostanze che avrebbero determinato il suo rinvio a giudizio. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché non colpivano un vizio reale della motivazione nei limiti del "minimo costituzionale" e, quanto al secondo motivo, erano inoltre incompatibili con la disciplina del vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. e con il regime della doppia conforme. Ha inoltre rilevato, richiamando la giurisprudenza di legittimità, che in materia di calunnia non è configurabile responsabilità risarcitoria quando l’iniziativa del pubblico ministero si sovrappone all’originaria denuncia e interrompe il nesso causale tra la dichiarazione accusatoria e il danno lamentato. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e con ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto il primo motivo non ammissibile perché costruito come critica alla congruità complessiva della motivazione sulla base di elementi estranei al testo della sentenza, in violazione dei limiti del vizio di motivazione deducibile in cassazione; ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché diretto a contestare la valutazione del materiale probatorio e non l’omesso esame di un fatto storico decisivo, oltre che precluso dal regime della doppia conforme. Ha confermato, quindi, il rigetto della domanda risarcitoria già deciso nei gradi di merito. In dispositivo ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di una somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c. e di un’ulteriore somma alla Cassa delle ammende ex art. 96, quarto comma, c.p.c., oltre al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro del primo motivo, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché non coglieva un effettivo vizio della decisione.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo; la Corte non ha ravvisato violazioni utilmente dedotte nei limiti del giudizio di legittimità.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è censurabile in cassazione solo se mancante, apparente o affetta da vizi estremi, non mediante mera critica alla congruità del ragionamento decisorio.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Invocato in relazione al dovere di motivazione, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro processuale del motivo relativo alla nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria nei limiti consentiti.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è circoscritto all’omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente una rivalutazione complessiva del materiale probatorio.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La doppia conforme preclude in cassazione la deduzione del vizio di omesso esame di fatti ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La conformità della decisione alla proposta di definizione accelerata ha rilevato ai fini della responsabilità aggravata del ricorrente.

  • art. 96 c.p.c.

    È stata applicata la responsabilità aggravata del ricorrente, con condanna al pagamento di somme a favore della controparte e della Cassa delle ammende.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    comma 1-quater e comma 1-bis

    È stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • artt. 110 c.p. e 55, comma 1, d.lgs. n. 231/2007

    Richiamati solo per descrivere il fatto storico all’origine del procedimento penale, non come oggetto diretto della decisione civile.

Massime di principio

  • In cassazione, la nullità della sentenza per motivazione apparente o meramente contraddittoria non può essere dedotta attraverso una rivalutazione del merito o mediante il confronto tra la motivazione impugnata e elementi estranei al testo della decisione: occorre un vizio che emerga dal solo contenuto della sentenza nei limiti del minimo costituzionale.
  • Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente di censurare la complessiva valutazione delle prove o la coerenza globale del ragionamento decisorio.
  • Quando vi è doppia decisione conforme di merito, il ricorso per cassazione non può validamente dedurre l’omesso esame di fatti ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., restando la censura processualmente preclusa nei limiti stabiliti dall’art. 348-ter c.p.c.
  • In tema di risarcimento del danno da calunnia, la responsabilità civile del denunciante presuppone che la falsa accusa sia causalmente efficiente rispetto all’avvio del procedimento e che sussista un intento calunnioso; se l’azione del pubblico ministero si sviluppa d’ufficio o si sovrappone all’iniziativa del denunciante, può venir meno il nesso causale tra la dichiarazione accusatoria e il danno lamentato.
  • La conferma in cassazione di una decisione conforme alla proposta di definizione accelerata può giustificare l’applicazione della responsabilità aggravata ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre agli ulteriori oneri processuali previsti in caso di ricorso inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDanno non patrimoniale
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàDanno non patrimoniale

Testo integrale

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