Cassazione Civile, Ordinanza n. 18994/2023 del 05/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un produttore agricolo aveva ottenuto, per la campagna olearia 2003-2004, un aiuto alla produzione inferiore rispetto a quello richiesto, perché l’AGEA aveva disposto il recupero di somme già erogate per le campagne 1998/1999 e 1999/2000 in seguito a una decisione della Commissione europea che aveva rideterminato il quantitativo nazionale massimo garantito ammissibile all’aiuto. La domanda originaria diretta a ottenere il pagamento della somma residua di euro 94,86 è stata rigettata dal giudice di pace e poi dal Tribunale. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) nullità della sentenza d’appello per mancata comunicazione del rinvio d’udienza ai sensi degli artt. 348 c.p.c. e 59 disp. att. c.p.c.; 2) violazione delle norme europee invocate e vizio motivazionale per il rigetto dell’eccezione di prescrizione quadriennale del credito di recupero e per il mancato rilievo della buona fede del beneficiario; 3) e 5) violazione di legge e motivazione apparente per la legittimità del recupero e per il criterio di calcolo delle trattenute, sostenendo anche la necessità di una preventiva comunicazione specifica delle ragioni e degli importi; 4) violazione di legge e motivazione apparente per l’esclusione del legittimo affidamento e per l’inapplicabilità dei regolamenti europei richiamati dal Tribunale, con la tesi che il recupero sarebbe dipeso da un errore imputabile all’amministrazione e non da indebita percezione del produttore.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la mancata comunicazione del rinvio dell’udienza non attribuisce all’appellante, assente, un interesse a dolersi se il gravame è stato comunque deciso nel merito e non dichiarato improcedibile. Ha respinto il secondo motivo affermando che, per il recupero degli aiuti agricoli indebitamente erogati, nell’ordinamento italiano opera il termine ordinario decennale dell’azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2946 c.c., mentre le disposizioni europee invocate sulla prescrizione quadriennale e sulla buona fede non erano applicabili ratione temporis alle campagne 1998/1999 e 1999/2000. Ha dichiarato inammissibili in parte e infondati in parte il terzo e il quinto motivo, perché le doglianze sul criterio di calcolo e sulle modalità del recupero introducevano contestazioni generiche e non autosufficienti rispetto al giudizio di merito e, in ogni caso, fondavano la censura su norme relative a fattispecie diverse, cioè le sanzioni amministrative. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, rilevando l’inapplicabilità temporale dei regolamenti europei richiamati; è rimasta assorbita la questione della loro applicabilità materiale. Il ricorso incidentale condizionato dell’AGEA è stato dichiarato assorbito. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la comunicazione del rinvio dell’udienza tutela l’interesse dell’appellante a non vedere dichiarata l’improcedibilità senza poter comparire, ma non gli attribuisce il diritto di impedire la decisione del gravame nel merito se la causa viene comunque trattenuta in decisione
richiamato insieme all’art. 348 c.p.c. come norma sulla comunicazione del rinvio, ma ritenuto non decisivo ai fini dell’interesse a dolersi dell’appellante
Regolamento CEE n. 2988/1995
consente agli Stati membri di applicare termini più lunghi di prescrizione, purché previsti da disposizioni di diritto comune anteriori, prevedibili e proporzionate
per l’ordinamento italiano costituisce il termine ordinario decennale applicabile all’azione di ripetizione dell’indebito per il recupero degli aiuti comunitari indebitamente erogati
non si applica al recupero degli aiuti, perché disciplina esclusivamente la prescrizione delle sanzioni amministrative eventualmente connesse all’indebita percezione
Regolamento n. 796/2004
la previsione sulla buona fede come causa impeditiva della restituzione dopo quattro anni è inapplicabile ratione temporis alle domande relative a campagne di commercializzazione o periodi di erogazione a decorrere dal 1° gennaio 2005
Regolamento n. 2419/2001
le disposizioni sulla restituzione dopo quattro anni e sulla buona fede sono applicabili solo alle domande presentate per campagne o periodi di erogazione a decorrere dal 1° gennaio 2002; non si applicano alle campagne 1998/1999 e 1999/2000
art. 13, comma 1 quater, dPR n. 115 del 2002
comporta, in caso di rigetto del ricorso, l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel processo civile, la mancata comunicazione all’appellante del rinvio della prima udienza non determina di per sé nullità utile alla parte, se il gravame è stato comunque deciso nel merito e non dichiarato improcedibile: la norma tutela solo la possibilità di costituirsi e comparire alla successiva udienza.
- Nel recupero di aiuti comunitari indebitamente erogati, il termine di prescrizione applicabile nell’ordinamento interno può essere quello ordinario decennale dell’azione di ripetizione dell’indebito, quando il diritto dell’Unione consente termini più lunghi previsti da disposizioni nazionali anteriori, prevedibili e proporzionate.
- Le norme europee che prevedono la restituzione degli aiuti entro quattro anni in caso di buona fede del beneficiario non sono applicabili quando, per ragioni temporali, la disciplina sopravvenuta non copre le campagne o i periodi di erogazione oggetto del recupero.
- Le doglianze sul criterio di calcolo delle somme recuperate devono essere specifiche e autosufficienti: in cassazione non è sufficiente una contestazione astratta o generica di apprezzamenti di fatto compiuti dai giudici di merito.
- Non è consentito trasporre al recupero degli aiuti indebitamente erogati la disciplina delle sanzioni amministrative, poiché i due piani normativi hanno presupposti e finalità diverse.
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