Cassazione Penale, Sentenza n. 22282/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) travisamento della prova (art. 606, lett. c) c.p.p.) in relazione all'accertamento eseguito all'interno dell'appartamento, contestando la ricostruzione secondo cui il controllo sarebbe derivato da anomalia e sostenendo fosse invece un controllo a campione; 2) mancata assunzione di prova decisiva (art. 606, lett. d) c.p.p.) circa l'effettivo utilizzo dell'immobile da parte dell'imputato, dal momento che l'appartamento sarebbe stato in uso al figlio Giuseppe; 3) violazione di legge (art. 606, lett. b) c.p.p.) in relazione all'art. 625 n.2 c.p., per mancata prova della consapevolezza da parte dell'imputato della manomissione (finto salvavita).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo fosse, di fatto, un'impugnazione ricollegabile a una diversa valutazione delle prove (materia non consentita in sede di legittimità) e che la difesa non avesse contestato l'utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese dall'imputato (art. 350, comma 7 c.p.p.). Le sentenze di merito, integrate come "doppia conforme", avevano accertato la manomissione con allaccio abusivo di due conduttori murati che alimentavano il contatore dell'appartamento al primo piano; la fornitura rimaneva presente anche dopo il distacco del contatore principale fino al distacco dell'allaccio abusivo; era stato rilevato un quadro di comando che faceva da scambio tra allaccio diretto e impianto dal misuratore e il salvavita era usato per attivare la corrente pubblica. Sulla base di tali elementi i giudici di merito avevano ritenuto provata la consapevolezza dell'imputato. Per l'inammissibilità del ricorso il presidente della sezione ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Norma che riguarda il delitto di furto; richiamata per il quadro generale dei reati collegati all'appropriazione indebita di energia attraverso manomissione degli impianti (contestazione applicativa insieme all'art. 625).
Riferimento specifico al tipo di condotta contestata (manomissione/alterazione degli impianti elettrici per appropriazione di energia); la Corte ha ritenuto che la consapevolezza dell'imputato fosse desumibile dalla evidenza del sistema fraudolento (quadro di comando e uso del salvavita).
art. 606 lett. c) cod. proc. pen.
Motivo di impugnazione relativo a nullità o travisamento della prova; la Corte ha ritenuto che il ricorrente stesse in realtà chiedendo una rivalutazione del fatto, materia non consentita in sede di legittimità, con conseguente inammissibilità.
art. 606 lett. d) cod. proc. pen.
Motivo relativo a mancata assunzione di una prova decisiva; la Corte ha ritenuto irrilevante la censura in presenza di elementi probatori e delle dichiarazioni spontanee dell'imputato che non erano state contestate nella utilizzabilità.
art. 606 lett. b) cod. proc. pen.
Motivo relativo a violazione di legge; la Corte ha valutato che la norma penale sostanziale (art. 625 n.2) era stata interpretata correttamente dai giudici di merito, in particolare quanto alla prova della consapevolezza.
art. 350, comma 7, cod. proc. pen.
Norma che disciplina le dichiarazioni spontanee dell'imputato; la Corte ha ritenuto tali dichiarazioni utilizzabili e rilevanti, poiché l'imputato ammise di occupare l'appartamento.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali e alla somma a favore della Cassa delle Ammende conseguente all'inammissibilità del ricorso.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti entro cui sono dedotti i motivi di ricorso; indica i profili di ammissibilità formale delle censure.
Riferimenti normativi procedurali citati in relazione alle conclusioni del Pubblico Ministero; nel caso il P.G. ha chiesto l'inammissibilità del ricorso sulla base delle norme procedurali vigenti.
Massime di principio
- In Cassazione non è ammessa una semplice rivalutazione delle prove: i motivi che di fatto chiedono un diverso apprezzamento del merito sono inammissibili.
- Le dichiarazioni spontanee dell'imputato (art. 350 c.p.p.) possono essere utilizzate e, se non contestata la loro ammissibilità, hanno efficacia probatoria rilevante.
- La consapevolezza dell'autore di una manomissione può essere desunta da elementi concreti e oggettivi (es. presenza di quadro di comando, cavi murati, uso del salvavita per attivare corrente pubblica), non è necessario un'ammissione esplicita oltre le circostanze di fatto.
- Il principio della "doppia conforme" (due giudici di merito che si conformano nella stessa ricostruzione) integra la motivazione e rende più difficile la censura in Cassazione.
- Motivi formulati in modo confuso o che travalicano i limiti di impugnazione formale possono determinare l'inammissibilità del ricorso e l'obbligo di rifondere le spese e le sanzioni previste (art. 616 c.p.p.).
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