Cassazione Penale, Sentenza n. 06540/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di unificazione e rideterminazione delle pene ex art. 671 c.p.p. per due censure principali: (1) errore aritmetico nel calcolo della pena complessiva a seguito della rideterminazione dell'aumento per il reato di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.), con conseguente maggiorazione ingiustificata di un anno; (2) violazione dei principi di proporzionalità e di motivazione in relazione agli aumenti applicati ai reati-satellite (estorsioni, rapine, porto d'armi, riciclaggio e reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90), ritenuti sproporzionati e non adeguatamente motivati, nonché non conformi al divieto di applicare aumenti superiori a quelli fissati dal giudice della cognizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in diversa persona fisica. La Corte ha rilevato l'errore di calcolo: corretta la pena complessiva a anni diciassette, mesi undici e giorni quattordici di reclusione (ripristinando la sottrazione della differenza di anni cinque e mesi sette conseguente alla corretta quantificazione dell'aumento per il 416-bis). Ha inoltre censurato la carenza motivazionale circa l'aumento di quattro anni disposto per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, ritenendolo non giustificato rispetto a reati non omogenei; per tali profili ha disposto il rinvio perché il giudice di merito riconsideri e motivi puntualmente gli aumenti nei limiti di legge.
Norme richiamate
Disciplina dell'unificazione delle pene in executivis: il giudice dell'esecuzione ridetermina la pena complessiva ma deve rispettare i limiti e i criteri stabiliti dalla giurisprudenza (es. divieto di reformatio in peius rispetto agli aumenti fissati dal giudice della cognizione).
Principio della determinazione della pena e del cumulo: impone rispetto della legalità nella determinazione degli aumenti e proibisce incrementi indebiti non previsti dal giudice della cognizione.
Fatto tipico di associazione mafiosa: la misura dell'aumento collegata a condanne per reati associativi deve essere quella effettivamente determinata dal giudice della cognizione, salvo motivazione corretta e legittima diversa del giudice dell'esecuzione nei limiti di legge.
Criteri e parametri per la determinazione della pena: il giudice deve motivare puntualmente la scelta dei parametri e la misura dell'aumento, garantendo proporzionalità e adeguatezza rispetto alle condotte.
Reato principale di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: la pena applicata per questo reato costituisce riferimento per il ragguaglio delle pene pecuniarie e per il rispetto della specie di pena più grave.
Ragguaglio delle pene pecuniarie in giorni di reclusione: se necessario per mantenere la specie di pena del reato più grave, le pene pecuniarie possono essere convertite secondo il criterio del ragguaglio.
principio del divieto di "reformatio in peius"
Il giudice dell'esecuzione non può, nella rideterminazione della pena per la continuazione, fissare aumenti per i reati-satellite superiori a quelli stabiliti dal giudice della cognizione con sentenza irrevocabile.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione, nell'unificare le pene ex art. 671 c.p.p., deve rispettare le misure di aumento già stabilite dal giudice della cognizione e non può aumentare gli incrementi per i reati-satellite oltre quanto già deciso, salvo motivazione legittima e puntuale.
- Ogni aumento di pena per reati-satellite richiede una motivazione specifica e comparata: il richiamo generico alla 'gravità delle condotte' è insufficiente; il giudice deve indicare i parametri di cui agli artt. 132 e 133 c.p. e spiegare la ragionevolezza dell'incremento.
- In presenza di pene di specie eterogenea il giudice deve preservare la specie di pena del reato più grave; le pene pecuniarie eventualmente comminate per reati-satellite vanno, se del caso, ragguagliate e convertite in giorni di reclusione ai sensi dell'art. 135 c.p.
- Errori aritmetici o di computo nella determinazione della pena complessiva sono censurabili in cassazione: la correzione può determinare la riduzione della pena complessiva e, se rilevanti, l'annullamento con rinvio per nuovo calcolo.
- In caso di annullamento per vizi di motivazione o calcolo il rinvio per nuovo giudizio dovrebbe essere affidato a diversa persona fisica per garantire l'imparzialità e l'effettiva riconsiderazione dei profili censurati.
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