Cassazione Penale, Sentenza n. 06289/2026 del 17/02/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di revisione della condanna per il reato associativo (capo R) in quanto, dopo la condanna definitiva di VARCA e PETROCCA, tutti gli altri originari coimputati erano stati irrevocabilmente assolti, con la conseguente presunta perdita del numero minimo di partecipanti necessario per configurare l\'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. La Corte d\'Appello di Catanzaro aveva rifiutato la revisione ritenendo che la sentenza di merito faceva riferimento anche a "altri n.m.i." e a soggetti non identificati (es. "Ivan" e "Paolo" e "sodali albanesi"), la cui esistenza e stabile partecipazione al sodalizio avrebbero mantenuto integro il requisito numerico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi, ritenendoli fondati. Ha annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d\'Appello di Catanzaro. I giudici di legittimità hanno ritenuto che la Corte territoriale abbia motivato in modo generico e insufficiente la persistenza del requisito numerico richiamando riferimenti a soggetti non meglio identificati; ha anche valorizzato le allegazioni difensive secondo cui "Ivan" e "Paolo" erano stati individuati nelle indagini ma non perseguiti, elemento che incide sulla possibilità di contarli come partecipanti stabili del sodalizio. La Cassazione ha richiamato il principio secondo cui l\'assoluzione irrevocabile di coimputati può incidere sulla revisione della condanna per il delitto associativo, salvo che la presenza di ulteriori soggetti non identificati sia provata nella forma della stabile partecipazione al gruppo.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma che incrimina l\'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; nel caso di specie il numero minimo degli associati è stato considerato elemento strutturale della fattispecie, rilevante ai fini della revisione della condanna quando coimputati vengano irrevocabilmente assolti
Sentenza Sez. 2, n. 40534 del 24/10/2024 (De Miro)
Principio richiamato: la sentenza irrevocabile di condanna è suscettibile di revisione quando le assoluzioni irrevocabili dei coimputati abbiano inciso sul numero minimo degli associati; la Cassazione ne conferma l\'applicabilità ma con gli opportuni limiti
Sentenza Sez. 3, n. 19212 del 12/03/2019 (Xhelay)
Principio secondo cui il numero minimo degli associati va valutato in senso oggettivo e può essere desunto anche dalla partecipazione di soggetti rimasti ignoti, purché emerga la loro effettiva e stabile partecipazione al sodalizio mediante l\'attribuzione di compiti e ruoli specifici
Sentenza Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021 (Modaffari)
Precisa che per far valere la partecipazione di soggetti non identificati occorre l\'accertamento, oltre ogni ragionevole dubbio, della loro stabile "messa a disposizione" in favore del sodalizio, cioè della loro partecipazione duratura e funzionale all\'organizzazione criminale
Massime di principio
- La revisione per effetto di assoluzioni irrevocabili di coimputati è ammissibile quando le assoluzioni incidono sul numero minimo di partecipanti richiesto per il reato associativo
- Per contare soggetti non identificati o non processati ai fini del requisito numerico occorre prova concreta della loro stabile partecipazione e di compiti specifici nel sodalizio; mere menzioni generiche o aiuti occasionali non sono sufficienti
- Se indagini o sentenze indicano persone (es. "Ivan", "Paolo") poi non perseguite, ciò può essere interpretato come elemento a favore dell\'insussistenza della loro partecipazione stabile e dunque non lede automaticamente l\'effetto demolitorio delle assoluzioni dei coimputati
- In caso di dubbio sulla sussistenza del numero minimo, il giudice di rinvio dovrà esaminare concretamente le prove sugli "altri" partecipanti e motivare puntualmente se e perché essi possono essere computati come membri del sodalizio
- La valutazione del requisito numerico si compie in concreto e non può fondarsi su richiamo formale a passaggi della sentenza di merito; occorre accertare ruoli, compiti e stabilità della partecipazione
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