Cassazione Penale, Sentenza n. 06292/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di conferma della condanna per detenzione e cessione di eroina (continuazione interna): 1) vizi di motivazione e inosservanza di norme processuali in relazione all'affidabilità del teste Donnarumma; 2) inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dagli imputati in assenza del difensore e utilizzate in dibattimento (riferimenti al riconoscimento dei vestiti rinvenuti nell'abitazione); 3) errata applicazione dell'art. 110 c.p. e insufficienza probatoria circa la concorsualità imputata in particolare a EL HAJLI MEROINE (basata su contanti, chiavi e reperti in casa); 4) eccessività della pena (applicazione del quadruplo del minimo edittale ex art. 73, comma 5 DPR 309/1990), carenza di motivazione circa la durata dell'attività di spaccio e diniego delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo ha ritenuto che la valutazione dell'attendibilità del teste sia questione di merito non sindacabile in Cassazione, specie alla luce della "doppia conforme" (Tribunale e Corte d'appello) e della motivazione dei giudici di merito, che non appare contraddittoria o manifestamente illogica. Il secondo motivo è stato dichiarato aspecifico: i ricorrenti non hanno dimostrato l'incidenza che l'espunzione delle dichiarazioni avrebbe sulla "prova di resistenza"; le restanti risultanze (dep. della polizia giudiziaria, Donnarumma, esiti di perquisizione) sono state ritenute sufficienti. Il terzo motivo è generico e non confuta la motivazione dei giudici di merito circa il ruolo attribuito a MEROINE. Il quarto motivo (pena) è stato rigettato perché la motivazione sulle circostanze del caso e sui criteri di commisurazione (artt. 132 e 133 c.p.) è risultata congrua e rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità, condanna alle spese processuali, obbligo ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e pagamento in via equitativa di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (richiamata la sentenza Corte Cost. n.186/2000).
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) c.p.p.
La Corte ricorda i limiti della cognizione in Cassazione: le doglianze sulla valutazione della prova (in particolare l'attendibilità dei testimoni) non sono sindacabili in sede di legittimità se non nei ristretti limiti di manifesta illogicità, mancanza o contraddittorietà della motivazione; pertanto il primo motivo non può ristrutturare valutazioni di fatto.
art. 192 c.p.p.
La norma sulla valutazione della prova testimoniale non determina nullità automatica; la Corte ha ritenuto che le doglianze sull'attendibilità del testimone attengono al fatto e non alla legge, quindi sindacabili solo nei limiti indicati dall'art. 606 c.p.p.
art. 546 c.p.p.
Richiamato tra le norme processuali contestate: dalla motivazione della Cassazione emerge che eventuali inosservanze richiamate non sono state ritenute tali da determinare nullità o invalidità della decisione, essendo le censure di fatto o aspecifiche.
art. 605 c.p.p.
Richiamato in connessione con i vizi processuali denunciati: la Corte non ha ravvisato profili tali da incidere sulla validità complessiva della motivazione di merito.
art. 110 c.p.
La norma sul concorso di persone nel reato è stata ritenuta applicata correttamente dai giudici di merito; la Cassazione ha escluso la sussistenza di illogicità della motivazione in ordine alla partecipazione attiva attribuita a MEROINE.
art. 73, comma 5, DPR 309/1990
Norma che disciplina la pena per le fattispecie di cui al testo unico stupefacenti; la Corte ha ritenuto che l'aumento sanzionatorio applicato rientri nella corretta valutazione di merito rispetto alla gravità e alla continuità dell'attività di spaccio.
artt. 132 e 133 c.p.
Criteri per la commisurazione della pena e motivazione: la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano adeguatamente motivato la determinazione della pena in conformità a tali criteri, nell'ambito della loro discrezionalità.
art. 616 c.p.p.
Norma che dispone l'obbligo per i ricorrenti in caso di inammissibilità di sostenere le spese del procedimento: la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese.
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000, n. 186
Richiamata in relazione al pagamento alla Cassa delle Ammende: la Corte ha applicato il principio che consente un versamento equitativo qualora non si ritenga che il ricorso sia stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La valutazione dell'attendibilità dei testimoni è in genere materia di merito e la Cassazione la sindaca solo se la motivazione del giudice è mancante, contraddittoria o manifestamente illogica; occorre indicare espressamente tali vizi nel testo impugnato per sperare in un sindacato di legittimità.
- La "doppia conforme" (motivazione congruente di primo grado e appello) aumenta la difficoltà di ottenere l'accoglimento in Cassazione sulle questioni di fatto: le decisioni possono essere lette congiuntamente come unico corpo motivazionale.
- Se si contesta l'utilizzabilità di singole prove, nel ricorso per cassazione è necessario mostrare l'incidenza dell'eliminazione di tali elementi sulla cosiddetta "prova di resistenza": senza questa spiegazione il motivo è aspecifico e destinato all'inammissibilità.
- Le censure generiche o che chiedono una nuova valutazione della congruità della pena, senza dimostrare violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione, sono inefficaci: la determinazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, nei limiti degli artt. 132 e 133 c.p.
- Per impugnazioni efficaci in Cassazione è fondamentale confrontarsi punto per punto con la motivazione dei giudici di merito, documentando concrete superiori ragioni di illogicità, contraddittorietà o violazione di norme processuali suscettibili di sindacato di legittimità.
- Rischio di conseguenze economiche: ricorsi inammissibili possono comportare condanna alle spese e pagamento alla Cassa delle Ammende; valutare attentamente la fondatezza e la specificità delle censure prima di ricorrere.
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