Cassazione Penale, Sentenza n. 06287/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Del Gaudio impugnava l'ordinanza di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente relativa a profitti connessi a reati tributari (art. 2 Dlgs. 74/2000) e a reati associativi. Ha dedotto tre censure principali: (1) carenza di autonoma motivazione del Gip e del tribunale del riesame sul fumus commissi delicti e sul periculum in mora, sostenendo che la convalida del sequestro non avrebbe apportato elementi nuovi e critici rispetto al provvedimento annullato; (2) illegittima applicazione del criterio solidaristico per il sequestro per equivalente ai sensi dell'art. 12-bis Dlgs. 74/2000 e violazione del principio di proporzionalità, nonché mancata determinazione del profitto individuale e critica sulla qualificazione come fatture soggettivamente inesistenti; (3) insufficiente motivazione sul periculum in mora, in particolare sulla possibilità di dispersione/occultamento dei beni e mancanza di analisi circa la posizione patrimoniale specifica del ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nella parte principale, ritenendo le censure, in massima parte, infondate. Ha confermato che il tribunale del riesame ha svolto un adeguato esame delle risultanze (dichiarazioni di coindagati, documenti sequestrati, intercettazioni, immagini, interrogatori) e che non è stata dimostrata una totale assenza di autonoma valutazione. Sulla questione dell'applicazione dell'art. 12-bis Dlgs. 74/2000 e del principio di solidarietà passiva la Corte ha svolto un approfondito esame giuridico: ha ritenuto legittimo, nel caso di reati tributari dichiarativi commessi nell'interesse di una persona giuridica (dove il profitto si traduce in risparmio d'imposta a vantaggio dell'ente), il sequestro/confisca per equivalente anche nei confronti di uno o più autori, entro il limite del profitto complessivo, tenuto conto della funzione dissuasiva del legislatore e dei vincoli di proporzionalità e ragionevolezza. Quanto al terzo motivo, la Corte ha ritenuto la motivazione adeguata sul periculum in relazione a beni facilmente liquidabili o occultabili (pagamenti in nero, contanti, canali esteri), ma ha rilevato carenza motivazionale specifica quanto al periculum relativo ai beni immobili e ai beni mobili registrati: su questi ha annullato l'ordinanza e disposto il rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Milano. Pertanto il ricorso è stato rigettato nel resto e accolto soltanto in relazione al sequestro di immobili e mobili registrati.
Norme richiamate
esige autonoma motivazione del giudice sulle esigenze cautelari; la Corte conferma che l'autonoma valutazione vale per il provvedimento complessivo e non necessariamente per ogni singola contestazione
consente la confisca per equivalente del profitto tributario quando non sia possibile confiscare direttamente il profitto nella persona giuridica beneficiaria; nel caso di reati tributari dichiarativi l'ablazione per equivalente può essere disposta nei confronti di uno o più autori entro il limite del profitto complessivo, per assicurare la funzione ripristinatoria/disuasiva prevista dal legislatore
norma che disciplina specifiche fattispecie di reato tributario (rilevanti per la qualificazione del profitto come risparmio d'imposta); il sequestro è stato disposto in relazione a reati ex art. 2
regola il rinvio al tribunale per nuovo giudizio in caso di annullamento parziale dell'ordinanza di riesame; la Cassazione ha rinviato per nuovo esame sul punto annullato
Sentenza SS.UU. n. 13783/26.09.2024
principio su confisca e concorso: la confisca per equivalente è limitata a quanto ciascun concorrente ha concretamente conseguito, salvo impossibilità di individuazione della quota, ma la Corte precisa che i principi vanno differenziati nei reati tributari dichiarativi dove il profitto è astrattamente a vantaggio della persona giuridica
normativa e giurisprudenza UE (art. 325 TFUE, direttive IVA, giurisprudenza Corte di Giustizia)
richiamata per giustificare l'esigenza di misure efficaci contro le frodi IVA e la legittimità di misure nazionali di contrasto, a sostegno della funzione dissuasiva della confisca per equivalente
Massime di principio
- Per le misure reali cautelari il ricorrente dev'essere preciso: denunce generiche di "mancanza di motivazione" sono frequentemente inammissibili in Cassazione se non indicano i passaggi motivazionali mancanti.
- Il requisito dell'autonoma motivazione del giudice del riesame riguarda il provvedimento nel suo complesso; il riesame può integrare e valorizzare risultanze sopravvenute anche per relationem, purché sia chiarito il contributo delle nuove prove.
- In reati tributari dichiarativi (profitto come "risparmio d'imposta" a vantaggio della persona giuridica) la confisca per equivalente ex art. 12-bis può essere disposta nei confronti di uno o più autori entro il limite del profitto complessivo; la disciplina solidaristica trova applicazione nei limiti della proporzionalità e della funzione ripristinatoria/disuasiva della norma.
- La confisca diretta e quella per equivalente richiedono sempre un accertamento del nesso di pertinenzialità tra reato e profitto; la fungibilità del denaro non esonera dall'accertamento del nesso causale, ma incide sul momento dell'apprensione.
- Il giudice deve motivare specificamente il periculum in rapporto alle categorie di beni sequestrati: beni facilmente liquidabili/occultabili (contanti, rapporti finanziari) richiedono motivazioni diverse rispetto a immobili o beni mobili registrati.
- Quando si chiede la cassazione di un provvedimento cautelare reale, bisogna contestare concretamente i passaggi logici che avrebbero potuto condurre a decisioni diverse; la mancata confutazione di elementi sopravvenuti indebolisce il ricorso.
- In caso di annullamento parziale del sequestro la Corte può rinviare per nuovo giudizio limitatamente alla parte carente, imponendo al giudice di riesaminare anche le condizioni reddituali e patrimoniali attuali del reo.
- Le questioni di principio su confisca per equivalente e solidarietà passiva richiedono bilanciamento tra tutela dei diritti fondamentali (proporzionalità, colpevolezza) e l'obbligo dello Stato di contrastare frodi fiscali, anche alla luce di obblighi europei.
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