Cassazione Penale, Sentenza n. 06291/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: 1) violazione dell'art. 606 lett. b) in relazione all'art. 516 c.p.p. per presunta mancata correlazione tra fatto contestato e motivazione con riferimento al capo B) (addebitata responsabilità per omessa vigilanza non contestata); 2) mancanza di motivazione (art. 606 lett. e)) sulla riconducibilità della cenere trovata in un bidone all'abbruciamento illecito dei rifiuti; 3) violazione art. 606 lett. e) per contraddittorietà e travisamento della prova (sostiene che la sentenza introduce informazioni inesistenti, segnalazioni di fumo riferite ai locali dell'azienda e non al greto del torrente), censura in realtà formulata per la prima volta in Cassazione; 4) violazione di legge (art. 606 lett. b)) e vizio di motivazione ex art. 133 c.p. pen. nella scelta di aumentare la pena detentiva per continuazione in relazione al capo A) (reato contravvenzionale punito con pena alternativa); 5) mancanza di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. e) in relazione al capo C): il sopralluogo non avrebbe accertato la provenienza dei rifiuti rinvenuti nel greto del torrente e la mera compatibilità non basterebbe a integrare la responsabilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nel suo complesso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In motivazione: 1) il richiamo, nella sentenza di appello, all'art. 256-bis d.lgs. 152/2006 non ha introdotto un "fatto nuovo" ma è stato usato per completare il percorso argomentativo e la norma consente di imputare la responsabilità anche per omesso controllo; 2) la contestazione sulla mancata prova della riconducibilità della cenere è infondata perché il Tribunale (rinviato integralmente dalla Corte d'appello) ha dato conto della relazione ARPA e delle segnalazioni di fumo e cattivo odore ricorrenti; 3) la censura per travisamento della prova è inammissibile in Cassazione perché tale deduzione non era stata sollevata in appello (principio della "doppia conforme"); 4) la questione sull'aumento di pena per continuazione non era criticata in appello e, comunque, il Tribunale aveva motivato la scelta richiamando gli artt. 133 e 133-bis c.p.; 5) la valutazione sulla riconducibilità dei rifiuti rinvenuti nel greto del torrente alla attività del cantiere nautico è stata ritenuta congrua e supportata da circostanze (descrizione dei rifiuti, vicinanza del cantiere al greto), perciò la censura è generica e infondata.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata per le censure di legittimità (lett. b) e lett. e)): la Corte ha valutato i vizi di motivazione e le deduzioni di travisamento della prova alla luce dei limiti di impugnazione in Cassazione
art. 516 cod. proc. pen.
Riferimento alla correlazione tra fatto contestato e motivazione: la Corte ha chiarito che non si è avuto 'fatto nuovo' rispetto alla contestazione, essendo l'invocazione della norma collegata al tema dibattuto
art. 521 cod. proc. pen.
Richiamato nei principi sulla correlazione tra accusa e sentenza e sulla nozione di "fatto nuovo" e "fatto diverso" nella ricostruzione delle imputazioni
d.lgs. 152/2006, art. 256-bis
Norma sostanziale ambientale utilizzata per ricondurre la responsabilità anche per l'omesso controllo del titolare dell'impresa; la Corte ha ritenuto legittimo il richiamo alla disposizione come tema dibattuto
art. 81 comma ultimo cod. pen.
Citato in relazione al coordinamento delle pene; la Corte ha ritenuto che la motivazione sull'aumento per continuazione fosse adeguata e richiamata dai giudici di merito
art. 133 e art. 133-bis cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena (modalità dell'azione, danno ambientale ecc.); il Tribunale ha espressamente richiamato tali criteri nella scelta del trattamento sanzionatorio
Massime di principio
- Quando la sentenza di appello fa riferimento in modo integrale alla motivazione di primo grado ("doppia conforme"), in Cassazione i due provvedimenti vanno letti congiuntamente e le censure di fatto sono soggette a limiti più stretti.
- Le censure in Cassazione fondate sul "travisamento della prova" o sull'utilizzo di informazioni inesistenti sono inammissibili se sollevate per la prima volta in Cassazione e non erano oggetto dell'impugnazione in appello.
- Il richiamo a una norma che prevede responsabilità anche per omesso controllo (es. art. 256-bis d.lgs. 152/2006) non costituisce di per sé un "fatto nuovo" se la questione normativa è ricompresa nel dibattimento e ha permesso l'esercizio della difesa.
- La mancanza di prova diretta può essere compensata da un apprezzabile quadro indiziario (perizia/relazioni tecniche, segnalazioni ricorrenti, descrizione dei rifiuti, prossimità dei luoghi): tali elementi, adeguatamente motivati, possono ritenersi sufficienti a collegare i rifiuti all'attività dell'imputato.
- Le critiche generiche alla motivazione senza un confronto puntuale con le argomentazioni dei giudici di merito sono destinate a non essere accolte; il ricorrente deve indicare in modo specifico i profili di illogicità o lacuna motivazionale.
- La determinazione dell'aumento di pena per continuazione deve essere adeguatamente motivata richiamando i criteri dell'art. 133 c.p.; tuttavia, se tale tema non è stato impugnato in appello, la Cassazione non procede a nuovo esame del merito sanzionatorio.
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