Cassazione Penale, Sentenza n. 06285/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Le ricorrenti, terze destinarie di beni oggetto di sequestro preventivo disposto nel procedimento per il reato tributario di cui all'art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, hanno impugnato l'ordinanza che aveva respinto la richiesta di restituzione dei beni. Contestano che il Tribunale abbia correttamente motivato il requisito del periculum in mora (rischio di dispersione), ritenendo detto rischio fondato sulla condotta dell'imputato che avrebbe trasferito i beni alle società pur mantenendone il controllo; censurano anche la determinazione del profitto del reato e la mancata verifica della proporzione tra patrimonio sequestrato e valore effettivamente confiscabile
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che i terzi destinatari del sequestro non possano, in sede di impugnazione, contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare (fumus commissi delicti e periculum in mora), potendo invece dedurre solo la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'assenza di un contributo personale al reato. Le censure delle ricorrenti attengono all'esistenza del periculum in mora e alla quantificazione del profitto del reato, profili non rimessi al sindacato dei terzi; pertanto i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Le ricorrenti sono condannate al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa, al versamento di euro 3.000,00 ciascuna alla Cassa delle Ammende
Norme richiamate
art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma del codice tributario penale cui si riferisce il reato per cui è stato disposto il sequestro; la Corte non entra nel merito della qualificazione del reato ma conferma che i terzi non possono contestare i presupposti cautelari relativi al reato stesso
art. 322-bis cod.proc.pen.
Riferimento alla disciplina dell'appello cautelare: la Corte riporta l'avvenuto rigetto dell'appello ex art. 322-bis da parte del Tribunale cautelare
art. 321 cod.proc.pen.
Norma sui provvedimenti cautelari: le censure delle ricorrenti riguardavano l'interpretazione e l'applicazione dei requisiti previsti da tale articolo (fumus e periculum), ma la Corte precisa che tali censure non sono proponibili dal terzo in cassazione
art. 325 cod.proc.pen.
Richiamato in relazione ai soggetti legittimati ad impugnare: la Corte sottolinea che oltre alla legittimazione formale è necessario un concreto interesse (recupero della piena disponibilità del bene)
art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen.
Norma sul motivo di ricorso per cassazione: richiamata perché le ricorrenti hanno formulato censure di diritto, ma la Corte dichiara l'inammissibilità per carenza di interesse e per limiti della posizione del terzo
art. 616 cod.proc.pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese in sede penale: applicata per imporre alle ricorrenti il pagamento delle spese processuali
sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in tema di valutazione della gravità della condotta che ha determinato l'inammissibilità; la Corte di legittimità ne utilizza i princìpi per motivare l'esclusione di colpa grave e per assoggettare le parti al pagamento equitativo alla Cassa delle Ammende
Massime di principio
- Il terzo destinatario di un sequestro preventivo non può contestare in impugnazione l'esistenza dei presupposti della misura cautelare (fumus commissi delicti e periculum in mora); può solo dimostrare la propria titolarità o disponibilità effettiva del bene e l'assenza di un suo contributo al reato
- Per l'ammissibilità dell'impugnazione da parte del terzo è richiesta non solo la legittimazione formale ma un concreto interesse coincidente con il recupero della piena disponibilità del bene
- Le doglianze che mirano ad un sindacato sui presupposti cautelari costituiscono, se proposte dal terzo, una forma di intervento ad adiuvandum nei confronti dell'indagato e sono inammissibili
- La Corte di cassazione compie un esame preliminare di ammissibilità sui ricorsi proposti dai terzi e può dichiararli inammissibili se le censure esulano dal perimetro consentito ai terzi
- Se terzi ritengono di essere titolari dei beni sequestrati la strategia corretta è contestare la titolarità o la mancanza di legame concorsuale con l'indagato nel merito, non sindacare la sussistenza del periculum invocata dal pubblico ministero
- In caso di inammissibilità la Corte può condannare al pagamento delle spese e disporre somme a titolo equitativo alla Cassa delle Ammende, salvo che l'inammissibilità non sia dovuta a colpa grave nella determinazione della causa
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