Cassazione Civile, Ordinanza n. 05417/2024 del 29/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta dal titolare di una ditta individuale per ottenere la rideterminazione del saldo di tre conti correnti affidati intrattenuti con un istituto di credito tra il 1985 e il 1999. In primo grado il tribunale aveva respinto la domanda, ritenendo che il difetto di documentazione impedisse di accogliere la ricostruzione contabile richiesta e che la pretesa fosse comunque infondata anche sotto il profilo della prescrizione. La corte d’appello ha confermato il rigetto. In cassazione il correntista ha articolato cinque motivi: 1) omessa pronuncia sul primo motivo d’appello per non avere la corte territoriale disposto la rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio; 2) violazione degli artt. 112, 113, 115, 116, 196 c.p.c. e 2697 c.c. per avere ritenuto non insistita la richiesta di nuova CTU e per non averla disposta; 3) violazione degli artt. 112, 115, 116 e 210 c.p.c. per il mancato accoglimento dell’impostazione del "saldo zero" e per non aver valorizzato l’asserito inadempimento della banca nel deposito degli estratti conto; 4) violazione dell’art. 342 c.p.c. in relazione al motivo di appello sulla prescrizione; 5) violazione dell’art. 342 c.p.c. e dell’art. 196 c.p.c. in relazione al motivo di appello sulla rinnovabilità della CTU. La banca ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili tutti e cinque i motivi: il primo perché formulato in modo concettualmente errato e, comunque, perché la corte d’appello aveva già respinto l’istanza di CTU evidenziando che la consulenza non può supplire all’inerzia probatoria delle parti e perché il motivo non censurava un’ulteriore ratio decidendi, ossia la contraddittorietà della linea difensiva del ricorrente che invocava le CTU di primo grado ma ne chiedeva poi la rinnovazione; il secondo perché non colpiva le rationes decidendi che sostenevano il diniego di nuova CTU; il terzo perché non coglieva la ratio della decisione sulla domanda di rideterminazione del saldo, basata sul difetto di prova del fatto costitutivo della pretesa e sul principio secondo cui, nella domanda di ripetizione di indebito del correntista, l’onere della prova incombe integralmente sull’attore, non operando il principio di vicinanza della prova in suo favore; il quarto e il quinto perché l’appellante aveva interpretato erroneamente l’art. 342 c.p.c., che richiede non solo la parte volitiva ma anche una parte argomentativa idonea a contrastare la motivazione della sentenza impugnata, motivazione che la corte d’appello aveva escluso mancasse sia sul tema della prescrizione sia sul tema della consulenza tecnica. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Il motivo che lamenta omessa pronuncia deve confrontarsi con la reale decisione adottata; non può essere usato per contestare una motivazione che in realtà è presente.
L’eventuale vizio relativo alla mancanza di motivazione non coincide con la violazione dell’art. 112 c.p.c., ma attiene al contenuto motivazionale della sentenza.
L’atto di appello, nel testo applicabile ratione temporis, deve contenere una parte volitiva e una parte argomentativa, con specifico contrasto alle ragioni della decisione impugnata; la mera indicazione del capo appellato non basta.
Il richiamo è stato ritenuto inidoneo perché inserito in motivi formulati in modo eccentrico rispetto al controllo di legittimità.
La censura non può limitarsi a invocare la violazione delle regole di decisione senza colpire le rationes decidendi effettive della sentenza impugnata.
La doglianza sulla valutazione delle prove è inammissibile se non coglie la specifica ratio della decisione e si risolve in una diversa lettura del merito.
La consulenza tecnica d’ufficio non è mezzo di soccorso per colmare le carenze probatorie della parte.
Il richiamo alla produzione di documenti non consente di superare l’onere probatorio gravante sull’attore quando la prova del fatto costitutivo resta insufficiente.
Nella domanda di ripetizione di indebito proposta dal correntista, l’onere di provare integralmente il fatto costitutivo della pretesa grava sull’attore.
Gli estratti conto sono considerati nella disponibilità del correntista, sicché non opera, in questa materia, un generale spostamento dell’onere probatorio a carico della banca.
I motivi di ricorso devono essere correttamente sussunti nei vizi denunciabili e devono colpire le rationes decidendi della sentenza impugnata; formule eccentrico-genericamente cumulative non sono idonee.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Sono stati ravvisati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile se non coglie tutte le rationes decidendi poste a base della decisione impugnata; basta che una ratio resti non censurata perché la statuizione resista.
- La consulenza tecnica d’ufficio non può essere utilizzata per rimediare alla mancata allegazione o produzione della documentazione necessaria a provare il fatto costitutivo della domanda.
- Nelle azioni di ripetizione di indebito relative ai rapporti di conto corrente, il correntista-attore deve provare integralmente il proprio credito, senza poter invocare in via generale il principio di vicinanza della prova per trasferire sulla banca l’onere di ricostruire il rapporto.
- L’atto di appello deve contenere una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata; la sola indicazione del capo contestato non soddisfa l’onere imposto dall’art. 342 c.p.c.
- La doglianza sull’omessa pronuncia o sulla mancata rinnovazione della CTU è inammissibile se la sentenza d’appello ha già espressamente esaminato e respinto la relativa istanza con motivazione autonoma e se il ricorrente non la censura in modo completo.
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