Cassazione Civile, Ordinanza n. 17511/2024 del 25/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una dipendente, inquadrata in area B, volta a ottenere le differenze retributive per asserito svolgimento di mansioni proprie dell'area C nel periodo novembre 2002-dicembre 2011. Il Tribunale aveva riconosciuto parte delle differenze; la Corte d'appello aveva respinto l'appello principale dell'ente e, accogliendo l'appello incidentale della lavoratrice, aveva riconosciuto anche l'indennità di ente nel calcolo del trattamento dovuto. L'ente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione del CCNL del comparto enti pubblici non economici 2006-2009 e dell'art. 52 d.lgs. 165/2001, sostenendo che la Corte d'appello aveva applicato solo la declaratoria del precedente CCNL 1998-2001 senza considerare il nuovo sistema di classificazione vigente dal 1.10.2007 e senza verificare, per il periodo successivo, la sussistenza delle caratteristiche proprie dell'area C; con il secondo ha contestato l'inclusione dell'indennità di ente tra le differenze spettanti per mansioni superiori, assumendo che tale voce gravasse sul fondo del trattamento accessorio e non potesse essere ricompresa nel differenziale retributivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e rigettato il secondo. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse valutato lo svolgimento di mansioni superiori solo alla luce del CCNL 1998-2001, senza esaminare il mutato sistema di inquadramento introdotto dal CCNL 2006-2009, che rende professionalmente equivalenti le mansioni interne alla medesima area e considera mansioni superiori solo quelle dell'area immediatamente superiore. La sentenza impugnata è quindi stata cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte di appello di Lecce per un nuovo esame del periodo successivo al 1.10.2007 e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
rileva quale norma generale sullo svolgimento di mansioni superiori nel pubblico impiego; la sua applicazione va coordinata con il sistema di classificazione dettato dalla contrattazione collettiva vigente nel periodo considerato.
artt. 6, 7 e 8 CCNL comparto enti pubblici non economici 2006-2009
il nuovo CCNL ha introdotto un sistema di inquadramento che valorizza la flessibilità interna alle aree, con effetto automatico dal 1.10.2007 e con declaratorie di area già immediatamente operative.
Allegato A CCNL comparto enti pubblici non economici 2006-2009
contiene le declaratorie delle aree; per l'area C richiede presidio di processi importanti e diversi, visione globale e responsabilità di risultato, mentre per l'area B prevede lo svolgimento di fasi di attività con direttive di massima e procedure predeterminate.
art. 24 CCNL 1998-2001 comparto enti pubblici non economici
richiamato dal ricorrente per contestare il riconoscimento dell'indennità di ente, ma la censura è stata ritenuta infondata.
art. 26 CCNL 2002-2005 comparto enti pubblici non economici
"L’indennità di ente ha carattere di generalità e natura fissa e ricorrente. Essa viene corrisposta per dodici mensilità"
l'indennità di ente è una componente fissa e continuativa del trattamento economico e può essere inclusa nel differenziale dovuto per mansioni superiori.
richiamo ai precedenti di legittimità conformi, utilizzati per dare continuità all'orientamento consolidato.
art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
richiamo analogo al precedente, per valorizzare l'orientamento giurisprudenziale conforme.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non sono state ritenute sussistenti le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
richiamata solo quale legge di modifica dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, la verifica delle mansioni superiori deve essere compiuta con riferimento al sistema di classificazione vigente nel singolo periodo considerato; se interviene un nuovo CCNL con diversa articolazione delle aree, il giudice deve applicare la declaratoria corrispondente al tempo della prestazione.
- Quando il CCNL introduce un sistema di aree in cui le mansioni interne alla stessa area sono professionalmente equivalenti, si ha esercizio di mansioni superiori solo se il dipendente svolge mansioni proprie dell'area immediatamente superiore, non già per il solo fatto di svolgere attività più complesse all'interno della medesima area.
- La qualificazione delle mansioni deve avvenire confrontando in concreto le attività svolte con le declaratorie contrattuali, avendo riguardo a elementi come ampiezza dei processi presidiati, visione globale dell'attività e assunzione di responsabilità del risultato.
- Un'indennità contrattuale avente carattere di generalità, natura fissa e ricorrente e corrisposta per dodici mensilità integra una componente del trattamento economico e può essere considerata nel differenziale retributivo dovuto in caso di mansioni superiori.
- Ai fini del giudizio di cassazione, la censura è fondata se il giudice di merito abbia omesso di confrontare la fattispecie concreta con la disciplina contrattuale effettivamente applicabile nel periodo oggetto di domanda.
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