Sentenza del 10/03/2020 n. 6700 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della decisione della CTR che aveva parzialmente accolto l'appello del Comune di Terni avverso la sentenza della CTP: la controversia riguardava un'ingiunzione di pagamento ICI (anni 2005-2007, importo complessivo Euro 17.219,48 di cui Euro 8.633,86 tra sanzioni e interessi) e la possibilità di applicare la cosiddetta "minisanatoria" prevista dall'art. 1, comma 618, Legge n. 147/2013. La ricorrente deduceva (i) violazione dell'art. 112 c.p.c. e vizio per avere la CTR pronunciato su una questione (accoglimento parziale riguardo alle sanzioni) non dedotta dall'appellante Comune; (ii) errata interpretazione della L. n. 147/2013 art. 1, comma 618, sostenendo che le sanzioni dovessero rientrare nell'agevolazione per una interpretazione sistematica e teleologica della norma.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto il profilo come inammissibile sotto il profilo tecnico-formale (la pronuncia in difetto di domanda è questione di nullità da dedurre con art. 360, comma 1, n. 4, non con i nn. 3 e 5) e, comunque, infondato perché l'appellante aveva comunque richiamato il tema delle sanzioni nell'atto di appello, per cui la CTR poteva validamente pronunciarsi. Sul secondo motivo ha confermato l'interpretazione restrittiva della norma agevolativa: la L. n. 147/2013, art. 1, comma 618 è norma eccezionale e le misure agevolative tributari vanno interpretate rigorosamente; le sanzioni applicate dall'ente impositore non sono espressamente ricomprese e pertanto sono escluse dalla sanatoria. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali (importi indicati in sentenza) e al versamento del contributo unificato aggiuntivo previsto dal D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
La Corte osserva che la pronuncia in difetto di domanda è vizio di nullità deducibile con il n. 4; non è corretto invocare i nn. 3 e 5 per tale censura.
Richiamata dalla ricorrente per la regola della corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte valuta che la questione delle sanzioni era comunque sufficientemente proposta e dunque la pronuncia della CTR non è viziata.
Richiamato quale norma di diritto processuale pertinente agli artifici difensivi e alle questioni sollevate in appello; la Corte rileva che gli argomenti erano riproposti in appello.
Norma che prevede una 'minisanatoria' per taluni debiti; la Corte interpreta il comma in senso restrittivo: le agevolazioni tributarie sono eccezioni e non possono estendersi a voci non espressamente indicate (le sanzioni non sono comprese).
R.D. n. 639 del 1910
Richiamato in relazione alla diversa procedura ingiuntiva adottata dal successivo concessionario; la Corte prende in considerazione la data di formazione del ruolo originario ai fini della decorrenza per la sanatoria.
Applicazione della norma che prevede l'aggiunta di un contributo unificato ulteriore in presenza di determinati presupposti processuali; la Corte dispone il relativo versamento.
art. 53 Cost.
Riferimento dottrinale/giurisprudenziale: il principio della capacità contributiva giustifica una interpretazione restrittiva delle agevolazioni fiscali che costituiscono deroghe al principio.
Massime di principio
- Le norme agevolative o sanatorie in materia tributaria sono di natura eccezionale e vanno interpretate in modo restrittivo: se la legge non include espressamente le sanzioni, queste devono essere escluse dalla misura di sgravio.
- La data di formazione del ruolo (atto fiscale originario) è rilevante ai fini della verifica dei termini per l'accesso a misure agevolative; successivi atti di affidamento o procedure del concessionario non aggiornano il termine se il ruolo originario è formato anteriormente al termine previsto dalla norma.
- La censura per pronuncia su questione non richiesta incide sulla validità della sentenza (nullità) e va dedotta con le specifiche possibilità di impugnazione (art. 360, comma 1, n. 4); un errore nella numerazione del motivo di ricorso può renderlo inammissibile.
- Questioni sollevate e discusse nell'atto di appello, anche se non costituivano la principale linea di domanda, possono legittimare la pronuncia del giudice d'appello se risultano sufficientemente illustrate; pertanto è importante che in sede di appello ogni questione rilevante sia espressamente e chiaramente dedotta.
- Il soccombere in Cassazione comporta quasi sempre condanna alle spese e possibilità di ulteriore contributo unificato; valutare il rapporto costi-benefici prima di proporre ricorso in via straordinaria.
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