Sentenza del 10/03/2020 n. 6692 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società M. impugna un sollecito di pagamento del 22.12.2008 relativo alla TARSU anni 2002/2003, sostenendo che il Comune aveva applicato la tariffa errata assimilando l'attività agrituristica a quella alberghiera. La società aveva chiesto l'annullamento del sollecito e chiamato in causa anche l'Azienda comunale. In primo grado il ricorso veniva accolto; il Comune di Velletri appellava sostenendo che il sollecito era stato preceduto da avvisi di accertamento non impugnati (solo oggetto di ricorso in autotutela) per i quali il contribuente avrebbe dovuto tempestivamente agire, rendendo inammissibile sollecitare con motivazioni sostanziali già deducibili negli avvisi. In appello la CTR ha accolto l'appello del Comune ritenendo che il primo giudice non avesse valutato l'inammissibilità del ricorso perché gli avvisi precedenti non erano stati impugnati. La società ha proposto ricorso per cassazione articolando dieci motivi, tra cui censure sulla legittimazione a rappresentare il Comune, sull'ammissibilità di prove prodotte in appello, sulla prescrizione e inesistenza di alcuni avvisi, sulla qualificazione dell'attività agrituristica e sulla configurabilità di indebito arricchimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società M. ritenendo inammissibili gran parte dei motivi per difetto di specificità o perché nuove rispetto ai gradi di merito. Ha dichiarato infondato il motivo relativo all'ammissibilità di nuovi documenti in appello (confermando che il D.Lgs. n. 546/1992, art. 58 consente la produzione in appello), ma ha confermato la correttezza della CTR nel ritenere che i vizi relativi alla tariffa dovevano essere dedotti con la tempestiva impugnazione degli avvisi di accertamento non impugnati e quindi non potevano essere rilevati con successo nel giudizio avverso il mero sollecito. Ha inoltre precisato che l'ente in dissesto non perde capacità processuale per le azioni di cognizione. Il ricorso è rigettato; la ricorrente è condannata alle spese di cassazione liquidate in Euro 2.300,00 oltre oneri e viene fatto salvo l'ulteriore contributo unificato previsto dal D.P.R. n.115/2002, art.13.
Norme richiamate
Legge n. 241 del 1990, art. 21-octies
Richiamata dalle parti in relazione a legittimazione e rappresentanza, ma la Corte ha ritenuto le censure generiche e prive di specificità rispetto ai documenti e atti prodotti nei gradi di merito.
Codice di procedura civile, art. 79
Richiamato genericamente dalla ricorrente per questioni di rappresentanza; la Corte ha ritenuto il riferimento inconferente e i motivi carenti di autosufficienza probatoria.
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 26 (T.U. sull'ordinamento degli enti locali richiamato)
La Corte osserva che, salvo specifiche previsioni statutarie o regolamentari di delega, il sindaco conserva la titolarità del potere di rappresentanza processuale del Comune ai sensi dell'art. 50 del T.U.; dunque la questione della rappresentanza richiede puntuale allegazione.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58
Interpretato nella sentenza come norma che consente la produzione in appello di documenti nel processo tributario, quindi la produzione in appello dei documenti prodromici è ammissibile.
Legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 163
Richiamata dalla ricorrente in relazione a questioni di prescrizione; la Corte non ha ritenuto tuttavia provate o specificate adeguatamente tali deduzioni.
Codice civile, art. 2041
Il motivo riferito all'indebito arricchimento è stato ritenuto nuovo e non allegato nei gradi di merito; pertanto inammissibile in cassazione per difetto di autosufficienza.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Norma fiscale procedurale richiamata per l'eventuale ulteriore contributo unificato: la Corte dà atto dei presupposti per l'applicazione della norma in relazione al ricorso cassazionale.
Massime di principio
- Se un sollecito di pagamento è preceduto da avvisi di accertamento non impugnati tempestivamente, il contribuente non può rimettere in discussione nel giudizio sul sollecito le questioni di merito attinenti alla correttezza degli avvisi stessi; tali questioni dovevano essere dedotte con l'impugnazione degli avvisi.
- Nel processo tributario la produzione di documenti in sede di appello è generalmente ammissibile (D.Lgs. n. 546/1992, art. 58), quindi la parte deve attendersi che il giudice d'appello possa valutare documenti nuovi depositati dalla controparte.
- In cassazione sono inammissibili i motivi nuovi o generici e quelli privi di autosufficienza: il ricorso deve riportare in modo specifico e completo le censure e gli atti precedenti necessari per consentire alla Corte di valutare la novità o la fondatezza delle questioni.
- Le questioni relative alla legittimazione a rappresentare l'ente devono essere dedotte con precisione e documentate nei gradi di merito; riferimenti generici a norme sulla rappresentanza non sono sufficienti.
- La dichiarazione di dissesto dell'ente locale non elimina la capacità processuale dell'ente nei giudizi di cognizione: l'ente può continuare ad essere parte in giudizio anche durante la procedura di dissesto.
- Per contestare l'esattezza della tariffazione o di atti impositivi è necessario agire contro gli atti decisionali specifici (avvisi/accertamenti); la mera impugnazione di un sollecito di pagamento non consente, in linea di principio, la revisione integrale di tali atti se non tempestivamente impugnati.
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