Sentenza del 10/03/2020 n. 6693 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione del sollecito di pagamento notificato il 22.12.2008 relativo alla TARSU per gli anni 2002/2003. La società deduceva l'illegittima applicazione della tariffa, sostenendo che l'attività agrituristica svolta andava qualificata come attività agricola e non assimilata a quella alberghiera/di ristorazione; inoltre il ricorso per Cassazione solleva numerose eccezioni processuali (difetto di legittimazione/mandato degli organi che hanno sottoscritto le memorie, scadenza della convenzione tra Comune e Vz., dissesto del Comune, notifica e conoscenza degli avvisi/solleciti, prescrizione, incompletezza dei calcoli, presunta falsità di documenti, ammissibilità di nuovi mezzi di prova in appello, indebito arricchimento).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto la maggior parte dei motivi inammissibili per difetto di specificità o per non essere stati adeguatamente dedotti nei precedenti gradi di giudizio; ha respinto come infonditi i motivi di merito (es. ammissibilità di documenti in appello, accertamento della falsità senza tempestivo disconoscimento/querela di falso). In particolare è stato richiamato il principio secondo cui, essendo i solleciti preceduti da avvisi di pagamento non impugnati, la parte non poteva sollevare in via tardiva vizi relativi all'applicazione della tariffa. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio di legittimità (euro 2.300,00 oltre oneri) e il provvedimento dà conto dell'eventuale ulteriore contributo unificato ai sensi del D.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
Legge n. 241/1990, art. 21 octies
Richiamata dalla ricorrente in relazione a vizi di rappresentanza/legittimazione; la Corte rileva che i rilievi relativi alla legittimazione non sono stati specificati e non risultano debitamente dedotti nei precedenti gradi, per cui non possono fondare la censura in Cassazione.
Codice di Procedura Civile, art. 75
Invocato dalla parte per questioni di legittimazione/mandato; la Corte osserva che la censura è generica e priva di specificità e pertanto inammissibile.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 58
Interpretato dalla Corte nel senso che, nel processo tributario, è consentita la produzione in appello di documenti nuovi; perciò la produzione documentale della controparte in appello non è per sé inammissibile.
Codice di Procedura Civile, art. 345, comma 3
Richiamato in relazione all'ammissibilità di nuovi mezzi di prova in appello; la Corte conferma la possibilità di ammettere documentazione in appello secondo le regole del processo tributario e rigetta la censura dell'odierno ricorrente.
Codice di Procedura Civile, art. 79
Citando la norma in tema di valutazione e controdeduzioni sulla prova, la Corte ritiene inammissibili censure che implichino una riedizione del giudizio di fatto già compiuto dalla CTR.
Legge n. 296/2006, art. 1, comma 163
Richiamata tra le norme invocate dal ricorrente in tema di prescrizione; la Corte non accoglie la censura, ritenendo che si tratti di valutazioni di merito non idonee per la Cassazione.
Codice Civile, art. 2041
Richiamato dalla ricorrente per assumere un indebito arricchimento del Comune; la Corte lo dichiara inammissibile per mancanza di specificazione e per non essere stato dedotto nel merito.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1 quater e 1 bis
Richiamati a proposito dell'eventuale ulteriore contributo unificato dovuto dal ricorrente in caso di determinate condizioni; la sentenza dà atto della sussistenza dei presupposti per tale addebito se dovuto.
Massime di principio
- Se un sollecito di pagamento è preceduto da avvisi di pagamento, i vizi relativi all'applicazione della tariffa (o altri vizi sostanziali degli avvisi) devono essere impugnati tempestivamente con gli avvisi stessi; non è normalmente ammissibile sollevare per la prima volta in un ricorso contro il sollecito vizi che attengono a quegli avvisi non impugnati.
- Le questioni di rappresentanza, procura e legittimazione devono essere chiaramente e specificamente dedotte già nei gradi di merito; in Cassazione le censure generiche o non annotate nel processo precedente sono inammissibili per difetto di autosufficienza.
- Nel processo tributario la produzione di nuovi documenti in appello è generalmente ammessa (D.Lgs. 546/1992, art. 58); pertanto l'opposizione alla produzione deve fondarsi su motivazioni procedurali precise (es. falsità dimostrata con disconoscimento o querela di falso), altrimenti la Corte di legittimità non riesamina il fatto.
- Le allegazioni di falsità documentale richiedono misure processuali tempestive (disconoscimento della scrittura privata o querela di falso); senza ciò la censura è debole e difficilmente accolta in sede di legittimità.
- Lo stato di dissesto dell'ente locale non determina la perdita della capacità processuale né la sostituzione automatica dell'organo istituzionale nelle azioni di cognizione; dunque le controversie tributarie possono proseguire contro o da parte dell'ente dissestato, salvo specifiche limitazioni sulle esecuzioni.
- Per la Cassazione è fondamentale rispettare il principio dell'autosufficienza del ricorso: ogni motivo deve essere esposto integralmente nel ricorso stesso e deve risultare che sia stato dedotto anteriormente, altrimenti la Corte lo dichiara inammissibile.
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