Sentenza del 10/03/2020 n. 6694 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'ingiunzione di pagamento n. 10100/2015 per TARSU anno 2005: la società M. deduce che l'ente ha applicato illegittimamente una tariffa riferita a classi diverse, assimilando l'attività agrituristica a quella alberghiera (errore di qualifica e di tariffazione). In sede di cassazione la ricorrente ha inoltre sollevato plurime censure di carattere procedurale e di rappresentanza (presunta illegittima sottoscrizione della procura, difetto di legittimazione della Vz. per dissesto/organismo di liquidazione, scadenza della convenzione di gestione, vizio di nomina del CDA, ammissione di nuovi documenti in appello, mancata considerazione di sentenze passate in giudicato, e contestazione di possibile indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.).
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la CTR ha correttamente ritenuto provata la notifica dell'avviso di accertamento (3.1.2005) e dell'avviso di liquidazione (5.1.2007) non impugnati: essendo tali atti non contestati nei termini, la società non poteva sollevare in opposizione all'ingiunzione questioni di merito relative alla tariffazione. Molte censure sono state dichiarate inammissibili per difetto di specificità o per essere novità non adeguatamente dedotte nei precedenti gradi; altri rilievi (come l'ammissione di nuovi documenti in appello) sono stati ritenuti infondati alla luce del D.Lgs. n.546/1992 art.58 che ammette la produzione documentale in appello nel processo tributario. La Corte ha inoltre precisato che lo stato di dissesto dell'ente non sopprime la capacità processuale né impedisce lo svolgimento di azioni di cognizione. Condanna della ricorrente alle spese di cassazione (Euro 2.500, oltre accessori) e rigetto del ricorso.
Norme richiamate
Legge n. 241/1990, art. 21-octies
Riferita dalla ricorrente in relazione a vizi di rappresentanza/legittimazione amministrativa; la Corte ha ritenuto le censure generiche e non specificate rispetto al testo normativo, quindi non idonee ad infirmare la sentenza impugnata.
Codice di procedura civile, art. 75
Richiamato in relazione alla procura alle liti e alla legittimazione a stare in giudizio; la Corte ha ritenuto le contestazioni di rappresentanza prive di specificità e, ove prospettato, non dimostrato un vizio rilevante tale da inficiare il processo.
Decreto Legislativo n. 546/1992, art. 58
Interpretato dalla Corte nel senso che il processo tributario ammette la produzione in appello di documenti; pertanto la produzione di atti probatori in sede di appello non è in via di principio inammissibile.
Codice civile, art. 2375
Richiamato sul punto formale della sottoscrizione del verbale assembleare: la Corte osserva che il verbale d'assemblea è firmato dal presidente e dal segretario, non dai soci, contrastando la censura della ricorrente su presunta carenza formale.
Codice di procedura civile, art. 346
Riferito in tema di effetti e proposizione delle domande in grado d'appello (richiamo alla possibilità di riproporre questioni non decise); la Corte ricorda limiti e modalità ma respinge la rilevanza di detta censura nel caso concreto.
Codice di procedura civile, art. 345, n. 3
Riferito dalla ricorrente per censurare l'ammissione di nuovi mezzi di prova in appello; la Corte ha chiarito che, nel processo tributario, la produzione documentale in appello è ammessa e che le regole invocate non impediscono tale produzione.
Codice civile, art. 2041
Richiamato dalla ricorrente per ipotetico indebito arricchimento del Comune; la Corte ha rilevato che la questione non risultava dedotta né specificata nei precedenti gradi e quindi è inammissibile in cassazione per difetto di autosufficienza.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater e 1-bis
Richiamato in relazione al contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento da parte del ricorrente se dovuto.
Massime di principio
- Se in materia tributaria è stato notificato un avviso di accertamento e questo non è stato tempestivamente impugnato, il contribuente non può successivamente sollevare in opposizione all'ingiunzione questioni di merito sulla stessa accertamento (es. errata classificazione/tariffazione).
- Nel processo tributario la produzione di documenti in sede d'appello è generalmente ammessa (D.Lgs. 546/1992, art. 58); l'opposta censura di ammissione di 'nuove prove' richiede specificità per essere accolta in cassazione.
- Questioni di rappresentanza o di legittimazione (procure, nomine del CDA, scadenza di convenzioni, ecc.) devono essere dedotte con chiarezza e specificità nei gradi di merito; in cassazione motivi generici o non autosufficienti sono inammissibili.
- Lo stato di dissesto del Comune non comporta la perdita della capacità processuale dell'ente né la sostituzione automatica degli organi istituzionali nelle azioni di cognizione; dunque le cause possono proseguire contro o promosse dall'ente.
- La Cassazione richiede il rispetto del principio di autosufficienza del ricorso: i motivi di cassazione devono indicare in quali atti precedenti le questioni siano state sollevate, altrimenti sono inammissibili.
- L'efficacia vincolante di sentenze passate in giudicato su tributi periodici è limitata: il giudicato non vincola su elementi variabili dell'imposta riferiti ad annualità diverse.
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