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Sentenza

Sentenza del 10/03/2020 n. 16 - Comm. Trib. Prov. Rieti

Finanza locale - Imu - Cartella di pagamento - Riscossione frazionata del tributo - Art. 68 D. Lgs n. 546/1992 - Inapplicablità ai tributi locali - Illegittimità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

impugnazione della cartella di pagamento relativa a IMU e TASI: il contribuente contestava la riscossione (anche frazionata) del tributo durante la pendenza del giudizio, sostenendo che l'art. 68 del d.lgs. n. 546/1992 non è applicabile ai tributi locali per i quali non è prevista la riscossione frazionata.

La decisione

la decisione ha ritenuto illegittima l'applicazione dell'art. 68 d.lgs. n. 546/1992 ai tributi locali (IMU e TASI) quando per questi non è prevista la riscossione frazionata: la norma si riferisce soltanto ai casi in cui la riscossione frazionata è prevista dalla disciplina del tributo, pertanto non è ammessa la riscossione frazionata durante la pendenza del giudizio in presenza di una sentenza non definitiva di annullamento degli atti presupposti della cartella esattoriale. In pratica il ricorso del contribuente ha avuto esito favorevole rispetto a questa questione.

Norme richiamate

  • art. 68 d.lgs. n. 546/1992

    La disposizione limita la possibilità di riscossione dei crediti durante la pendenza del giudizio ma va interpretata ratione materiae: si applica solo nei casi in cui è prevista dalla normativa la riscossione frazionata del tributo. Non è quindi automaticamente applicabile ai tributi locali per i quali la disciplina non prevede il frazionamento del pagamento.

  • Cass. n. 6701/2020

    Giurisprudenza di supporto che conferma il principio secondo cui l'art. 68 si applica solo nei casi di previsione normativa della riscossione frazionata.

  • Cass. n. 5318/2018

    Ulteriore pronuncia che contribuisce a definire il limite di applicazione dell'art. 68 ai tributi per i quali è previsto il pagamento frazionato.

  • Cass. n. 8554/2016

    Pronuncia richiamata a corredo della tesi secondo cui non può essere esteso il regime cautelare previsto dall'art. 68 ai tributi locali privi della previsione di frazionamento.

Massime di principio

  • L'art. 68 del d.lgs. n. 546/1992 va applicato solo quando la normativa del tributo prevede espressamente la possibilità di pagamento frazionato; non può essere usato come fondamento generale per procedere alla riscossione durante il giudizio per tributi che non ammettono il frazionamento.
  • Per i tributi locali come IMU e TASI, se la disciplina non prevede il pagamento frazionato, l'ente non può legittimare la riscossione (anche parziale o frazionata) basandosi sull'art. 68 durante la pendenza di un contenzioso che abbia accolto, anche in via non definitiva, l'annullamento degli atti presupposti.
  • In situazioni analoghe, il contribuente che ottiene una pronuncia di annullamento non definitiva può opporsi alla prosecuzione della riscossione; l'amministrazione deve verificare la specifica disciplina del tributo prima di procedere.
  • Va sempre accertato se la norma tributaria di riferimento preveda espressamente modalità di pagamento frazionato: se manca tale previsione, gli strumenti di riscossione durante il giudizio sono più limitati a favore del contribuente.
  • La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel senso di non estendere automaticamente le regole applicabili ai tributi erariali o a quelli con frazionamento anche ai tributi locali che non prevedono tali meccanismi; pertanto, in caso di dubbio, è utile richiedere la statuizione giudiziale sulla sospensione della riscossione.

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