Sentenza del 11/05/2017 n. 11618 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava un'intimazione di pagamento relativa all'IVA per gli anni d'imposta 1992-1993. P.T. aveva contestato l'omessa notifica della cartella di pagamento presupposta nei propri confronti. La cartella era stata notificata soltanto al curatore fallimentare durante la procedura, ma non personalmente alla contribuente fallita. Equitalia ha sostenuto che, in costanza di fallimento, fosse sufficiente la notifica al curatore e che non fosse necessaria una doppia notifica anche al fallito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di Equitalia, confermando la decisione della Commissione Tributaria Regionale che aveva ritenuto illegittima l'intimazione di pagamento. Secondo la Corte, quando il credito tributario trae origine da presupposti anteriori o contemporanei al fallimento, l'atto impositivo e, secondo la logica applicata nel caso, la cartella presupposta devono essere portati a conoscenza sia del curatore, per gli interessi della massa fallimentare, sia del contribuente fallito. Quest'ultimo conserva infatti una legittimazione eccezionale a impugnare l'atto, soprattutto in caso di inerzia degli organi della procedura, poiché può subire conseguenze personali e sanzionatorie. Non sono state liquidate spese, per mancata attività difensiva delle parti intimate.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Violazione o falsa applicazione di norme di diritto
È la disposizione processuale invocata da Equitalia per censurare l'erronea applicazione delle norme sulla notifica della cartella durante il fallimento; la censura è stata ritenuta infondata.
Art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973
Notifica della cartella di pagamento
La notifica della cartella deve essere effettuata al soggetto legittimato a riceverla; nel contesto fallimentare, la notifica al solo curatore non esclude necessariamente quella dovuta al contribuente fallito.
Art. 43 del R.D. n. 267 del 1942, legge fallimentare
La perdita della capacità processuale del fallito non ha carattere assoluto
Il fallito perde la capacità processuale per le controversie riguardanti il patrimonio acquisito al fallimento, ma può essere eccezionalmente legittimato ad agire quando il curatore rimane inerte e l'atto può produrre effetti personali o sanzionatori nei suoi confronti.
Art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992
Atti impugnabili nel processo tributario
La cartella di pagamento e gli atti della riscossione sono autonomamente impugnabili; la loro mancata o irregolare notificazione può compromettere la validità degli atti successivi, come l'intimazione di pagamento.
Art. 24 della Costituzione
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento
La norma sostiene l'interpretazione secondo cui il fallito deve poter conoscere e contestare l'atto impositivo quando l'inerzia degli organi fallimentari gli impedisca di tutelare i propri diritti e lo esponga a conseguenze personali.
Deposito del controricorso e partecipazione all'udienza
Richiamato in relazione all'istanza dell'Agenzia delle Entrate di partecipare all'udienza, nonostante la mancata costituzione tempestiva con controricorso.
Massime di principio
- Quando un debito tributario riguarda presupposti anteriori o contemporanei al fallimento, la notifica al curatore tutela la massa dei creditori, ma può essere necessaria anche la notifica personale al contribuente fallito.
- La dichiarazione di fallimento non elimina in modo assoluto la capacità del fallito di difendersi: egli può impugnare l'atto quando il curatore non agisce e l'atto può produrre effetti personali, sanzionatori o ulteriori conseguenze a suo carico.
- La mancata notifica dell'atto presupposto al soggetto che conserva un interesse personale alla difesa può rendere illegittimo l'atto successivo della riscossione, come l'intimazione di pagamento.
- Gli enti della riscossione devono valutare non solo la notifica al curatore, ma anche la necessità di informare direttamente il fallito, soprattutto per obbligazioni fiscali suscettibili di produrre effetti oltre la procedura concorsuale.
- La regola va applicata verificando la natura del credito, il momento in cui si sono verificati i presupposti d'imposta, lo stato della procedura fallimentare e l'eventuale inerzia del curatore.
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