Cassazione Civile, Ordinanza n. 19367/2023 del 07/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce da infiltrazioni d'acqua provenienti da parti comuni di un edificio condominiale che avrebbero danneggiato locali e magazzino di proprietà del ricorrente. In un precedente giudizio era stata accertata la responsabilità del condominio e ordinata la rimozione della causa del danno. Successivamente il proprietario ha promosso un autonomo giudizio per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale, quantificato in oltre 250.000 euro, deducendo che il giudizio servisse a definire il quantum di un danno già accertato nell'an. Il condominio ha eccepito, tra l'altro, il difetto di legittimazione attiva del proprietario perché i beni risultavano pignorati e dunque la legittimazione spettava al custode giudiziario, oltre a profili di improcedibilità per bis in idem. I giudici di merito hanno ritenuto inammissibile la domanda; la corte d'appello ha inoltre rilevato che non era stata provata né l'epoca delle infiltrazioni rispetto al pignoramento né l'avvenuta sostenuta spesa per riparazioni, respingendo anche la tesi della legittimazione del debitore ad agire in via sostitutiva o surrogatoria rispetto al custode inerte. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi, violazione dell'art. 2043 c.c. e delle norme sulla legittimazione del debitore esecutato, sostenendo che i danni e gli interventi manutentivi erano anteriori al pignoramento, che il precedente giudizio aveva già accertato l'an debeatur, e che il debitore conserva poteri di tutela del bene e può agire anche in surroga del custode inerte, specie perché il pignoramento riguardava solo una quota del bene.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il ricorso lacunoso nell'esposizione dei fatti processuali, in violazione dell'art. 366 n. 3 c.p.c., poiché non consentiva di comprendere con certezza il contenuto e l'esito del precedente giudizio richiamato come fonte di giudicato, né risultava depositata la relativa sentenza con adeguata collocazione nel fascicolo. Ha inoltre rilevato che il primo motivo era inammissibile perché fondato su una ricostruzione dei fatti incompatibile con quella accertata nei giudizi di merito, mentre il secondo motivo, comunque, presupponeva l'inerzia del custode quale fatto costitutivo mai accertato. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa del condominio intimato; è stato invece dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
violazione dell’art. 366 n. 3 c.p.c.
il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione chiara e completa dei fatti processuali, tale da consentire alla Corte di comprendere la vicenda e verificare i presupposti delle censure; la lacunosità dell'esposizione comporta inammissibilità.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
impugnazione ex art. 360 c. 1 nn. 3 e 4 c.p.c.
i motivi di ricorso possono denunciare violazione di legge e nullità della sentenza, ma restano inammissibili se presuppongono fatti non ricostruiti in modo autosufficiente o divergono da quelli accertati nei gradi di merito.
ai sensi e per gli effetti dell’art. 2043 cod. civ.
la pretesa risarcitoria per fatto illecito è richiamata come base sostanziale della domanda, ma la Corte non entra nel merito della responsabilità perché il ricorso è dichiarato inammissibile.
falsa applicazione dell’art. 65 c.p.c.
la norma è evocata nel motivo d'appello relativo alla legittimazione ad agire, ma la Corte di cassazione non affronta il merito della sua applicazione per inammissibilità del ricorso.
giudizio ex art. 702 bis c.p.c.
il ricorrente aveva introdotto un procedimento sommario per ottenere il risarcimento del danno; la Corte rileva che, in difetto di chiara ricostruzione del precedente giudizio, non era possibile verificare la proponibilità autonoma di tale azione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
a norma del comma 1 bis dell’ art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non consente alla Corte di ricostruire con precisione i fatti processuali rilevanti, il contenuto delle decisioni pregresse e la loro collocazione nel fascicolo, specie se la censura si fonda su un preteso giudicato non adeguatamente documentato.
- Le censure di violazione di legge o nullità della sentenza non possono essere esaminate se presuppongono una ricostruzione fattuale diversa da quella accertata nei giudizi di merito, salvo che si deduca specificamente un vizio ammissibile nei limiti del giudizio di legittimità.
- Chi invoca la legittimazione ad agire in surroga o sostituzione di un soggetto diverso deve allegare e dimostrare tutti i fatti costitutivi del relativo potere, compreso il presupposto dell'inerzia del soggetto titolare dell'azione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente soccombente è tenuta, ricorrendone i presupposti temporali, all'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
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