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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27923/2022 del 18/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti contestavano la sentenza di appello che aveva confermato la responsabilità per estorsione, violenza e altri reati: denunciavano vizi di motivazione e l'inattendibilità delle persone offese (Anna Monti e Antonio Gavetta), la contraddittorietà delle dichiarazioni, l'impossibilità materiale di partecipazione di alcuni imputati per periodo di detenzione, l'omessa acquisizione di prove richieste (es. registri di viaggio, audizione di testimoni), l'erronea applicazione dell'aggravante di tipo mafioso e la mancata valutazione di elementi liberatori (alibi, assoluzioni di altri coimputati). Alcune difese hanno inoltre sostenuto la sussistenza dello stato di necessità per la Gomes e la genericità/indeterminatezza di taluni capi di imputazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto incensurabile la valutazione di merito sulla attendibilità delle parti offese, confermando che la motivazione della Corte di appello non è affetta da manifesta illogicità. Sono state respinte le doglianze sulla mancata assunzione di prove ritenute non assolutamente necessarie, sulle contestazioni relative ai periodi di detenzione (non incompatibili con il quadro probatorio complessivo) e sulle censure generiche circa la sussistenza dell'aggravante mafiosa. In sintesi la conferma delle responsabilità e delle qualificazioni aggravanti disposte in appello è stata ritenuta legittima e i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.; artt. 81 c.p.

    Uso per ricondurre la partecipazione e la complicità nelle fattispecie contestate: la Corte conferma la valutazione individuale dei ruoli in base alle prove e alle dichiarazioni ritenute attendibili

  • art. 629, comma 2 c.p.

    Norma relativa all'estorsione; è stata applicata per i fatti contestati e ritenuta sussistente alla luce del quadro probatorio

  • legge 13 settembre 1991, n. 203, art. 7 (aggravante di tipo mafioso)

    La Corte ha ritenuto raggiunta la misura aggravante in relazione al "metodo" e al contesto di intimidazione e alla destinazione delle somme, ritenendo adeguata la motivazione che collega i fatti a modalità tipiche di consorteria

  • art. 75, comma 2, D.lgs. n. 159/2011

    Richiamato rispetto a specifiche contestazioni (es. normativa antimafia/indici di pericolosità): la sentenza di merito ha valutato tali elementi nel quadro probatorio

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamata dalle difese per censurare la valutazione delle prove; la Cassazione ricorda che non è ammessa in sede di legittimità una rinnovata valutazione puramente critica della prova, salvo vizi di manifesta illogicità

  • art. 603, comma 3, c.p.p.

    Richieste di integrazione istruttoria in appello (abbreviato): la Corte conferma che il giudice di merito ha discrezionalità nel ritenere non necessarie acquisizioni ulteriori già note o non decisive

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Limiti al controllo di legittimità sulla motivazione: la Corte indica che sono sindacabili solo vizi quali la mancanza, la manifesta illogicità o la contraddittorietà essenziale della motivazione

  • art. 627, comma 3, c.p.p.

    Richiamata nelle impugnazioni concernenti la valutazione dei testimoni; la Corte evidenzia che la deduzione è in sostanza una critica di merito non consentita in cassazione

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentito rimettere in discussione la valutazione probatoria del giudice di merito salvo che si dimostri una manifesta illogicità, contraddittorietà o omissione essenziale nella motivazione
  • Le censure generiche sulla inattendibilità di testi o persone offese sono inammissibili se non accompagnate da specifici e concreti elementi che evidenzino vizi logici rilevanti
  • La richiesta di acquisire nuove prove in appello (art. 603 c.p.p.) richiede di dimostrare l'assoluta necessità e non è automatica, specialmente nel rito abbreviato d'appello
  • L'esistenza di riscontri oggettivi (certificati, intercettazioni, riscontri investigativi) rafforza la persuasività delle dichiarazioni delle persone offese e limita la possibilità per la difesa di ottenere riconsiderazioni in sede di legittimità
  • Per contestare l'applicazione di un'aggravante come quella di tipo mafioso è necessario mostrare, con argomentazioni precise, l'assenza degli elementi richiesti (es. finalità, metodo, collegamento a consorteria), non basta una contestazione generica
  • Le questioni relative ad alibi o a condizioni di impossibilità materiale (es. detenzione) devono essere prodotte e discusse compiutamente nelle sedi di merito; sollevazioni tardive o generiche difficilmente otterranno accoglimento in cassazione

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