Cassazione Civile, Ordinanza n. 20252/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministratore)
La controversia
La società ricorrente aveva convenuto in giudizio l'ex gestore di una società poi fallita per ottenerne la condanna risarcitoria, deducendo una responsabilità ex artt. 2394 e 2395 c.c. e comunque ex artt. 2043 e 1218 c.c. in relazione a condotte illecite ascrittegli nella qualità, prima formale e poi di fatto, di amministratore della società debitrice. La vicenda nasceva da un accordo di opzione put e da una successiva rinegoziazione del prezzo per la cessione di azioni, con rateizzazione del debito. Inadempiuto l'accordo, la società creditrice aveva dichiarato la risoluzione, avviato un arbitrato conclusosi con lodo di condanna soltanto della società debitrice, ottenuto l'exequatur, esperito esecuzioni infruttuose e poi chiesto il fallimento della debitrice. In un successivo giudizio ordinario chiedeva la condanna personale dell'ex amministratore, sostenendo che questi avesse ingenerato un affidamento sugli esiti negoziali e, poi, dolosamente depauperato il patrimonio sociale causando l'insoluto. La Corte d'appello aveva riformato la sentenza di primo grado, ritenendo che, pur emergendo un ruolo gestorio del convenuto nelle trattative, la domanda fosse di responsabilità aquiliana e che la società attrice non avesse provato il nesso causale tra la condotta dolosa o colposa dell'ex amministratore e il pregiudizio derivante dal depauperamento patrimoniale della società fallita. Con il primo motivo la ricorrente denunciava violazione dell'art. 115 c.p.c., assumendo che la condotta dolosa finalizzata a determinare l'incapienza patrimoniale non fosse stata specificamente contestata e che la Corte territoriale avesse ignorato allegazioni e presunzioni desumibili dall'evoluzione patrimoniale. Con il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che, per il principio di vicinanza della prova, spettasse al convenuto dimostrare che il dissesto fosse dovuto a cause diverse e non imputabili a lui, essendo stato egli accertato amministratore di diritto e di fatto. La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha ritenuti in parte inammissibili e in parte infondati, rilevando che la non contestazione opera solo a fronte di allegazioni specifiche; nel caso di specie, la deduzione della coincidenza tra depauperamento patrimoniale e avvio dell'arbitrato era generica e non univoca, tanto più che la ricorrente stessa richiamava dati di bilancio che descrivevano una progressiva decozione sociale più che specifici fatti illeciti. Ha inoltre affermato che il principio di vicinanza della prova non deroga alla regola dell'art. 2697 c.c., ma serve solo a individuare quale parte sia più prossima alla conoscenza del fatto; non consente di invertire arbitrariamente l'onere probatorio in mancanza di una puntuale allegazione dei fatti costitutivi. Il ricorso è stato quindi rigettato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d'appello, ritenendo che la società ricorrente non avesse assolto all'onere di allegare in modo specifico e provare i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria, né potesse invocare la non contestazione o il principio di vicinanza della prova per supplire alla genericità delle allegazioni. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata costituzione dell'intimato. È stato inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base normativa della pretesa di responsabilità verso gli amministratori per danno ai creditori sociali
richiamato come ulteriore base normativa della pretesa risarcitoria individuale
evocato quale fonte di responsabilità aquiliana per condotta illecita
evocato dalla ricorrente in via subordinata, ma la Corte valorizza che la qualificazione della domanda era in termini di responsabilità extracontrattuale
la non contestazione opera solo se l'allegazione dei fatti costitutivi è specifica
l'onere della prova dei fatti costitutivi resta a carico dell'attore e la vicinanza della prova non consente di sovvertire tale regola
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Il principio di non contestazione può operare solo quando i fatti costitutivi allegati dall'attore siano descritti in modo specifico e circostanziato; allegazioni generiche o indizi non univoci non bastano a far scattare gli effetti dell'art. 115 c.p.c.
- In una domanda risarcitoria per responsabilità aquiliana, l'attore deve provare in modo puntuale la condotta illecita, il nesso causale e il danno; la mera esistenza di un dissesto societario o di un inadempimento della società non consente di imputare automaticamente il pregiudizio all'amministratore.
- Il principio di vicinanza della prova non deroga all'art. 2697 c.c. e non può essere utilizzato per invertire l'onere probatorio in assenza di una chiara individuazione dei fatti costitutivi e della loro collocazione nella sfera di conoscibilità delle parti.
- La prova del depauperamento patrimoniale di una società non coincide, di per sé, con la prova di specifiche condotte dolose o colpose dell'amministratore che ne siano state la causa.
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