Sentenza del 23/01/2024 n. 2265 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento TARSU per gli anni 2007-2011. La società sosteneva di non essere più tenuta al tributo dopo aver affittato, con contratto dell’11 maggio 2007, un ramo d’azienda alla Creativa Srl e aver cessato, quindi, la detenzione dei locali. Contestava la decisione della CTR Puglia, che aveva confermato l’obbligo tributario perché non era stata presentata la denuncia di cessazione prevista dall’art. 64, comma 4, del d.lgs. n. 507/1993 e il nuovo detentore non aveva pagato il tributo. In Cassazione la società deduceva violazione degli artt. 62, comma 2, 63 e 64 del d.lgs. n. 507/1993 e dell’art. 2697 c.c.: a suo avviso, la cessazione della detenzione poteva essere provata nel giudizio mediante il contratto e la visura camerale, senza che l’omessa denuncia del locatario comportasse responsabilità del locatore. Nelle more, la ricorrente ha chiesto l’estinzione o la cessazione della materia del contendere per aver aderito alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo ai sensi dell’art. 3 del d.l. n. 119/2018, convertito dalla l. n. 136/2018, e ha documentato la procedura e il pagamento delle rate.
La decisione
La Corte di cassazione non ha deciso nel merito il motivo sulla TARSU, poiché la definizione agevolata del carico iscritto a ruolo ha determinato l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere; inoltre, l’adesione comporta l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi definiti. Il ricorso, dunque, non è stato né accolto né rigettato nel merito. La Corte ha dichiarato estinto il giudizio e compensato tra le parti le spese. Ha escluso l’ulteriore contributo unificato, perché l’estinzione non rientra nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione che ne giustificano il raddoppio. La sentenza impugnata era la n. 157/2016 della Commissione tributaria regionale della Puglia, depositata il 25 gennaio 2016, che aveva rigettato l’appello contro la decisione di primo grado sfavorevole alla contribuente.
Norme richiamate
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46
La definizione agevolata dei crediti tributari iscritti a ruolo, in una al rispetto delle relative condizioni, e idonea a determinare l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
La definizione agevolata del debito tributario iscritto a ruolo, quando ne siano rispettate le condizioni, consente di dichiarare estinto il giudizio per cessazione sopravvenuta della materia del contendere. Le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate, salvo diversa statuizione; in questo caso la Corte le ha compensate.
D.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 3, convertito dalla l. 17 dicembre 2018, n. 136
L’adesione alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo, accompagnata dal rispetto delle relative condizioni, ha consentito nel caso concreto l’estinzione del giudizio. La dichiarazione di adesione comporta inoltre l’impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi definiti.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Non ricorrono i presupposti processuali dell'ulteriore versamento del contributo unificato (ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , art. 13 , comma 1-quater, introdotto dall' art. 1 , comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228 ), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Il raddoppio del contributo unificato, avente natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria, si applica soltanto nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione. Non si applica quando il giudizio è dichiarato estinto.
Massime di principio
- Se un contribuente aderisce a una procedura di definizione agevolata per un carico tributario oggetto di giudizio e ne rispetta le condizioni, il giudizio può estinguersi per cessazione della materia del contendere; l’adesione comporta inoltre l’impegno a rinunciare alle controversie pendenti relative a quel carico.
- Quando il giudizio si estingue per definizione agevolata, la Corte può dichiarare l’estinzione senza esaminare nel merito le contestazioni tributarie: la pronuncia non equivale quindi a una decisione di merito favorevole all’una o all’altra parte.
- L’estinzione del giudizio non comporta il raddoppio del contributo unificato, previsto per i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
- La sentenza non stabilisce se il contratto di affitto del ramo d’azienda e la prova della cessata detenzione fossero sufficienti a superare l’omessa denuncia TARSU: la questione è rimasta senza decisione di merito.
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