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Sentenza

Sentenza del 23/01/2024 n. 2273 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l’avviso di liquidazione e irrogazione di sanzioni relativo all’atto del 10 agosto 2012, con cui Fineco Leasing S.p.A. acquistò da Damaschi S.r.l. un’unità immobiliare ancora in costruzione e non utilizzabile. Il notaio aveva applicato le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, ritenendo l’atto soggetto a IVA; l’Amministrazione aveva invece richiesto l’imposta ipotecaria al 3% e quella catastale all’1%, considerando il fabbricato idoneo all’immissione in consumo e riconducibile all’art. 10, n. 8-ter, del D.P.R. n. 633/1972. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado e la conferma in appello, il notaio ha denunciato violazione delle norme IVA e sulle imposte ipotecaria e catastale, sostenendo che un immobile non ancora ultimato e inserito nel ciclo produttivo dovesse scontare tali imposte in misura fissa e che la sola stipula di contratti relativi al suo utilizzo non ne dimostrasse l’idoneità al consumo. Ha inoltre contestato la condotta dell’Amministrazione, asseritamente contraria alle indicazioni contenute nelle proprie circolari e ai principi di buona fede e correttezza.

La decisione

Prima dell’udienza pubblica dell’11 gennaio 2024, il ricorrente ha rinunciato al ricorso e l’Agenzia ha accettato la rinuncia. La rinuncia è stata motivata dalla definizione agevolata della controversia relativa alla cartella di pagamento e dal pagamento del dovuto. La Corte di cassazione non ha quindi deciso nel merito i motivi di ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio, compensando integralmente le spese ai sensi dell’art. 391 c.p.c. In precedenza, il ricorso del contribuente era stato rigettato in primo grado e la decisione era stata confermata in appello.

Norme richiamate

  • Art. 391 c.p.c.

    Deve, dunque, dichiararsi l'estinzione del giudizio con integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell' art. 391 cod. proc. civ.

    La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, ha determinato l’estinzione del giudizio; la Corte ha disposto la compensazione integrale delle spese in applicazione di questa norma.

Massime di principio

  • Se il ricorrente rinuncia al giudizio e la controparte accetta, la Corte può dichiarare estinto il processo senza esaminare nel merito le questioni sollevate: l’esito non equivale a una decisione che confermi la correttezza sostanziale della pretesa fiscale.
  • La definizione agevolata della controversia e il pagamento del dovuto possono far venir meno l’interesse a proseguire il giudizio; in questo caso la causa si è estinta e le spese sono state compensate integralmente.
  • La decisione non stabilisce se un immobile ancora in costruzione e non utilizzabile debba scontare imposte ipotecarie e catastali in misura fissa o proporzionale: i relativi motivi sono rimasti senza pronuncia di merito.

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