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Sentenza

Sentenza del 23/01/2024 n. 113 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della cartella di pagamento (IVA e IRAP anni 2016-2017, importo complessivo E. 152.900,71) per sei motivi principali: (1) mancata sottoscrizione digitale della cartella inviata via PEC; (2) inesistenza della notifica per relata di notifica in bianco; (3) inesistenza della notifica per carenza di sottoscrizione della relata; (4) omessa motivazione della cartella; altri motivi connessi alla regolarità formale della notifica via PEC e alla valida individuazione e motivazione del credito richiesto.

La decisione

L'appello della contribuente è stato integralmente rigettato. La Corte ha confermato che la cartella notificata via PEC non deve essere sottoscritta con firma digitale e che il modello di cartella approvato non richiede la sottoscrizione dell'esattore, essendo l'atto identificabile tramite intestazione e codice. È stato affermato che la notifica via PEC è validamente provata dalle ricevute di accettazione e consegna (.eml) e che la specificità della PEC esclude l'obbligo di una relata sottoscritta dall'esecutore. Eventuali vizî formali della notificazione sono sanabili per il principio del "raggiungimento dello scopo" ai sensi dell'art. 156 c.p.c., richiamato dalla normativa di settore. Quanto alla motivazione, la cartella, essendo basata sulle dichiarazioni della contribuente (autoliquidazione), è adeguatamente motivata con il semplice richiamo alle dichiarazioni stesse e al relativo calcolo degli interessi. La Corte ha altresì respinto la richiesta dell'Ufficio di condanna per lite temeraria. L'appellante è stata condannata al pagamento delle spese processuali (E. 1.000,00 oltre accessori).

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 602 del 1973, art. 25

    La cartella di pagamento deve essere predisposta secondo il modello approvato e non richiede la sottoscrizione dell'esattore: l'esistenza dell'atto dipende dalla sua riconducibilità all'organo emittente (intestazione, causale, numero di codice).

  • d.P.R. n. 602 del 1973, art. 26

    Secondo comma (e richiamo al comma 5 nel testo)

    Consente la notifica della cartella a mezzo PEC all'indirizzo risultante dall'indice UNI-PEC e rinvia, per gli effetti, a disposizioni dell'art. 60 del d.P.R. n. 600/73: non impone la compilazione di una relata di notifica da parte dell'esecutore per le notifiche via PEC.

  • d.P.R. n. 600 del 1973, art. 60

    Rinvio alle norme sulle notificazioni nel processo civile; applicazione delle regole processuali che rendono possibile l'irregolarità sanabile mediante strumenti di sanatoria (es. art. 156 c.p.c.) quando il fine della notificazione è comunque conseguito.

  • Codice di Procedura Civile, art. 156

    Irritualità della notificazione può essere sanata se l'atto ha conseguito lo scopo della notificazione (raggiungimento dello scopo), evitando la dichiarazione di inesistenza quando l'obiettivo è raggiunto.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7

    L'obbligo di motivazione dell'atto tributario può essere soddisfatto con il richiamo ad un atto precedente (es. dichiarazione) che abbia già determinato il quantum dell'imposta.

  • Legge n. 241 del 1990, art. 3

    Principio generale di motivazione degli atti amministrativi: la cartella è congruamente motivata se richiama l'atto originario che ha determinato il debito.

  • d.P.R. n. 602 del 1973, art. 36-bis

    In materia di riscossione delle imposte sul reddito la cartella è motivata anche mediante il richiamo alla dichiarazione dalla quale deriva il debito e il periodo di competenza (calcolo interessi predeterminato ex lege).

  • Cass. n. 28852/2023 (giurisprudenza)

    La notifica della cartella di pagamento può avvenire indifferentemente allegando al messaggio PEC un documento informatico nativo digitale o una copia per immagini su supporto informatico; nessuna norma impone la firma digitale della copia informatica notificata tramite PEC.

    Conferma la validità della notifica via PEC anche senza firma digitale sulla copia informatica della cartella; le ricevute PEC hanno valore probatorio e non richiedono firma digitale aggiuntiva.

  • Cass. SS.UU. Sent. n. 22281/2022 (giurisprudenza)

    Affermato che la cartella di pagamento, se successiva ad atto fiscale che ha già determinato il quantum, è adeguatamente motivata con il richiamo all'atto precedente e alla quantificazione effettuata.

Massime di principio

  • La notifica della cartella via PEC è valida se accompagnata dalle ricevute di accettazione e consegna (.eml): queste costituiscono prova equipollente all'avviso di ricevimento della raccomandata.
  • La cartella inviata in formato digitale (copia informatica o atto nativo digitale) non richiede la sottoscrizione con firma digitale per essere valida, salvo diversa prescrizione normativa espressa.
  • La mancanza formale (es. relata non compilata, assenza di firma sull'allegato) non determina automaticamente l'inesistenza dell'atto; se l'atto ha raggiunto lo scopo della notificazione, il vizio è sanabile ai sensi dell'art. 156 c.p.c.
  • La cartella basata su autoliquidazione/dichiarazioni del contribuente è adeguatamente motivata se richiama tali dichiarazioni e il relativo calcolo, ivi compreso il computo degli interessi quando predeterminato per legge.
  • Per impugnare efficacemente una cartella notificata via PEC è utile concentrarsi su vizi sostanziali (es. errori nel calcolo, pretese non derivanti dalle dichiarazioni, errata individuazione del soggetto o dell'anno di competenza) piuttosto che su vizi meramente formali della notificazione, che sono spesso sanabili.
  • Richiedere la condanna per lite temeraria è difficoltoso: occorre dimostrare malafede o colpa grave della parte soccombente, non la mera infondatezza della domanda.

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