Sentenza del 23/01/2024 n. 2268 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di omesso pagamento della Tares per l’anno 2013. La società contestava la tassazione delle superfici del proprio opificio, sostenendo che il capannone fosse un unico ambiente destinato alla lavorazione industriale, nel quale si producevano rifiuti speciali non assimilabili, smaltiti a propria cura. Deduceva inoltre che la dichiarazione originaria delle superfici fosse stata emendata e che la sentenza d’appello avesse travisato la documentazione e fosse sorretta da motivazione apparente. In Cassazione ha proposto due motivi: violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 10, del d.l. n. 201/2011; nullità della sentenza per motivazione apparente.
La decisione
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Toscana, con sentenza n. 1425/2022, depositata il 7 dicembre 2022 e notificata il 13 dicembre 2022, aveva rigettato l’appello, confermando il rigetto dell’impugnazione dell’avviso. La Cassazione ha rigettato il ricorso: il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, pur invocando una violazione di legge, mirava in sostanza a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle superfici, riservata al giudice di merito; le contestazioni sulla dichiarazione erano inoltre inconferenti rispetto alla ratio decidendi o costituivano una mera contrapposizione alla ricostruzione accolta. Il secondo motivo è stato rigettato: la motivazione d’appello, anche per relationem, rendeva comprensibili le ragioni della decisione e non era apparente. La ricorrente è stata condannata alle spese di Cassazione, liquidate in € 3.500 per compensi ed € 200 per esborsi, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
D.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 14, comma 10, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214
Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
L’esclusione dalla Tares riguarda la porzione di superficie in cui si formano di regola rifiuti speciali, purché il contribuente ne provi il trattamento conforme alla normativa. Il solo collegamento funzionale di un deposito o magazzino con l’area produttiva non esclude la tassazione; spetta al giudice di merito valutare se le singole superfici siano effettivamente idonee a produrre rifiuti speciali.
Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 3
Il motivo per violazione o falsa applicazione di legge deve investire l’interpretazione o l’applicazione della norma, non ottenere una nuova verifica dei fatti accertati dal giudice di merito. La censura che, sotto l’apparenza di un errore giuridico, contesta la conformazione e l’autonomia delle superfici è inammissibile.
Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 4
La denuncia di nullità per motivazione apparente è fondata solo quando la motivazione, pur materialmente presente, non consente di comprendere le ragioni della decisione e di controllarne il percorso logico. Non basta lamentare che il giudice non abbia condiviso o adeguatamente valutato la ricostruzione fattuale proposta dalla parte.
Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 5
Il controllo sulla motivazione è circoscritto all’omesso esame di un fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti; non consente di ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti già esaminati.
D.l. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134
La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54, d.l. 22 giugno 2012 n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012 n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione.
La disposizione ha ristretto il sindacato di legittimità sulla motivazione: in Cassazione rilevano le anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti e l’omesso esame di un fatto decisivo nei limiti previsti, non la mera insufficienza della motivazione.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Quando il ricorso è rigettato, il giudice dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Per ottenere l’esclusione dalla tassa rifiuti non basta dimostrare che nell’attività si producono rifiuti speciali: occorre provare che tali rifiuti si formano ordinariamente nella specifica porzione di superficie contestata e che sono trattati conformemente alla normativa.
- Magazzini, depositi e altre superfici di servizio non sono automaticamente esclusi dalla tassazione perché funzionalmente collegati al reparto produttivo. L’esclusione dipende dalla loro concreta struttura, destinazione e attitudine a produrre rifiuti speciali.
- La qualificazione delle diverse aree e la valutazione di planimetrie, fotografie e dichiarazioni sono normalmente accertamenti di fatto riservati al giudice di merito; in Cassazione non è possibile chiedere una nuova valutazione delle prove presentando la contestazione come violazione di legge.
- La motivazione per relationem è legittima se, considerando la sentenza d’appello insieme a quella richiamata, risultano comprensibili le ragioni della decisione e il modo in cui sono state affrontate le contestazioni. La semplice sinteticità o il dissenso dalla valutazione delle prove non rendono la motivazione apparente.
- Per denunciare l’omesso esame in Cassazione occorre indicare un fatto storico decisivo, discusso tra le parti e non esaminato; non è sufficiente chiedere una diversa lettura del materiale probatorio o lamentare una motivazione ritenuta non abbastanza persuasiva.
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