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Sentenza

Sentenza del 23/01/2024 n. 2267 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava una cartella di pagamento per TARSU relativa agli anni 2002-2008, per complessivi 787,18 euro, fondata su un avviso di accertamento del 7 settembre 2009 e su un carico affidato alla riscossione il 25 novembre 2010. In primo grado il ricorso era stato accolto solo per le annualità 2002-2005, per decadenza, mentre la pretesa per il 2006-2008 era rimasta confermata. La CTR della Sicilia, con sentenza n. 4542/9/16 depositata il 22 dicembre 2016, aveva respinto l’appello: aveva escluso il litisconsorzio necessario tra ente impositore e agente della riscossione e ritenuto l’impugnazione inammissibile per mancanza di motivi specifici. In cassazione A.A. ha contestato, da un lato, la mancata chiamata in causa dell’ente impositore e la mancata prova della validità e notificazione dell’avviso presupposto; dall’altro, la dichiarata genericità dell’appello, sostenendo che aveva riproposto questioni sulle quali il primo giudice non si era pronunciato.

La decisione

La Corte di cassazione non ha deciso nel merito i quattro motivi: ha dichiarato cessata la materia del contendere perché il debito residuo rientrava nell’annullamento automatico previsto dall’art. 4 del d.l. n. 119/2018. La soglia di 1.000 euro era rispettata considerando capitale, sanzioni e soli interessi per ritardata iscrizione a ruolo; il carico originario era di 787,18 euro e il residuo, anche tenuto conto del giudicato interno sulla non debenza per il 2002-2005, era indicato in 408 euro. L’annullamento opera per legge anche per i tributi locali e non richiede un formale provvedimento di sgravio. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate. La Corte ha inoltre escluso il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 4, comma 1, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla l. 17 dicembre 2018, n. 136

    detta disposizione - che, come reso esplicito dal suo contenuto (art. 4, commi 3 e 4), trova applicazione anche ai tributi locali - deve essere interpretata nel senso che l'annullamento dei debiti tributari inferiori ai mille euro, opera automaticamente ipso iure in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo

    I debiti residui fino a 1.000 euro relativi a carichi affidati alla riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010 sono annullati automaticamente, anche se si tratta di tributi locali e la cartella è contestata in giudizio. La soglia comprende capitale, sanzioni e interessi per ritardata iscrizione a ruolo; lo sgravio formale non è necessario e il processo si estingue per cessazione della materia del contendere.

  • Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012

    Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell' art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 , inserito dall' art. 1 , comma 17, l. n. 228 del 2012 , trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione

    L’ulteriore contributo unificato si applica soltanto nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione. Non è dovuto quando il giudizio termina con la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Per stabilire se opera l’annullamento dei carichi entro 1.000 euro, occorre verificare la data di affidamento all’agente della riscossione e l’importo residuo, includendo capitale, sanzioni e interessi per ritardata iscrizione a ruolo.
  • L’annullamento previsto dalla legge opera automaticamente anche per i tributi locali e per i debiti già oggetto di contenzioso; l’assenza di un provvedimento formale di sgravio non impedisce l’estinzione del processo.
  • Se il debito litigioso è annullato per legge durante il giudizio, la controversia va dichiarata cessata, senza necessità di decidere nel merito le censure ancora pendenti; le spese possono essere compensate.
  • Il contributo unificato aggiuntivo non va esteso ai casi diversi da rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, come la cessazione della materia del contendere.

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