Cassazione Civile, Ordinanza n. 16082/2024 del 10/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un dipendente già in servizio presso un comune aveva chiesto e ottenuto il passaggio per mobilità volontaria ad un'Agenzia fiscale. Nei giudizi di merito era stato riconosciuto il suo diritto all'inquadramento nell'Area II fascia retributiva F4, con decorrenza dal trasferimento, sulla base di un raffronto tra il livello posseduto nell'ente di provenienza e le tabelle di equiparazione richiamate per il comparto di destinazione. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 30 d.lgs. n. 165/2001, dell'art. 5 del DPCM n. 466/2000 e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente determinato la corrispondenza tra qualifica di provenienza e inquadramento di destinazione mediante una mera equiparazione tabellare, senza rispettare l'autonomia organizzativa dell'amministrazione ricevente; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 30 d.lgs. n. 165/2001, degli artt. 1406 e 1372 c.c., dell'art. 52, comma 1, d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 17 CCNL Agenzie Fiscali, lamentando che il giudice d'appello avesse applicato tabelle astratte senza una concreta comparazione delle mansioni e dei profili professionali, e avesse indebitamente riconosciuto una fascia superiore, in contrasto con i criteri di inquadramento nel comparto di destinazione. L'Agenzia ha anche sostenuto che la sottoscrizione del contratto individuale da parte del lavoratore confermasse l'inquadramento operato dall'amministrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il proprio orientamento consolidato secondo cui la mobilità ex art. 30 d.lgs. n. 165/2001 integra una modificazione soggettiva del rapporto assimilabile alla cessione del contratto, con trasferimento del complesso di diritti e obblighi e conservazione di anzianità, qualifica e trattamento economico. Ha precisato che, ai fini dell'inquadramento nel comparto di destinazione, il giudice di merito deve individuare la posizione corrispondente a quella di provenienza, utilizzando le tabelle di equiparazione come mero parametro di riferimento e compiendo un raffronto complessivo delle declaratorie e dei profili, senza necessità di una corrispondenza meccanica tra mansioni svolte e profili di destinazione. Ha quindi ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello che aveva riconosciuto l'inquadramento nella fascia F4. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese, poiché il resistente non ha svolto attività difensiva; è stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato per l'Amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
La mobilità tra pubbliche amministrazioni realizza una modificazione soggettiva del rapporto di lavoro, assimilabile alla cessione del contratto, con conservazione di anzianità, qualifica e trattamento economico; l'inquadramento nel comparto di destinazione va ricostruito secondo la posizione di provenienza e la disciplina applicabile nell'amministrazione cessionaria.
Sono richiamati per qualificare il passaggio diretto del personale come cessione del contratto, cioè trasferimento soggettivo del complesso dei diritti e obblighi contrattuali lasciando immutati gli elementi oggettivi essenziali.
art. 52, comma 1, d.lgs. n. 165/2001
È evocato dalla ricorrente per sostenere che il dipendente debba essere inquadrato in relazione alle mansioni equivalenti; la Corte ne ribadisce la coerenza con l'operazione di comparazione complessiva tra sistemi di classificazione.
art. 17 CCNL Agenzie Fiscali
Secondo la Corte, la norma è riferibile all'accesso dall'esterno e non può essere applicata in sede di inquadramento successivo al passaggio diretto per mobilità.
art. 5 del DPCM n. 466/2000
La tabella di equiparazione può essere utilizzata come parametro di riferimento per il raffronto tra sistemi di classificazione, ma non come criterio meccanico e vincolante di corrispondenza.
È richiamato nel primo motivo come norma sulla motivazione, ma la decisione non sviluppa un autonomo principio su di essa.
È richiamato nel secondo motivo in relazione agli effetti del contratto, senza autonomia decisoria specifica.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte esclude la sua applicazione alle Amministrazioni dello Stato esonerate dal materiale versamento mediante prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nel trasferimento per mobilità ex art. 30 d.lgs. n. 165/2001 il giudizio sull'inquadramento del dipendente va compiuto partendo dalla posizione rivestita nell'amministrazione di provenienza e individuando, nel sistema classificatorio dell'amministrazione di destinazione, la posizione ad essa più corrispondente.
- Le tabelle di equiparazione tra comparti pubblici non operano come criteri automatici o matematici di corrispondenza, ma come meri parametri di ausilio per un raffronto complessivo tra declaratorie, profili professionali e sistemi di classificazione.
- La mobilità tra amministrazioni diverse non può essere utilizzata per determinare una dequalificazione del personale trasferito; occorre assicurare la conservazione del trattamento giuridico ed economico nei limiti stabiliti dalla disciplina applicabile.
- Le posizioni economiche differenziate all'interno della stessa area hanno rilievo non solo retributivo ma anche di progressione professionale, sicché devono essere considerate nel corretto inquadramento del lavoratore trasferito.
- L'eventuale contratto individuale sottoscritto all'atto del trasferimento non esclude il controllo del giudice sulla corretta applicazione della disciplina legale e contrattuale di riferimento, quando il thema decidendum riguardi il corretto inquadramento conseguente alla mobilità.
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