Cassazione Civile, Ordinanza n. 07168/2023 del 10/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti avevano convenuto davanti al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri indicati in epigrafe, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per la mancata o tardiva attuazione delle direttive CEE 75/362, 75/363 e 82/76, relative all'adeguata retribuzione dei medici iscritti ai corsi di specializzazione negli anni compresi tra il 1982 e il 1990. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo maturata la prescrizione decennale. In cassazione i ricorrenti, con unico motivo ex art. 360 n. 3 c.p.c., denunciavano violazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno da omesso/tardivo recepimento di direttive comunitarie, nonché degli artt. 2934, 2935 e 2938 c.c., dell'art. 6 d.lgs. 257/1991 e dell'art. 11 l. 370/1999. Sostenevano in particolare che la l. 370/1999 non potesse incidere sulla decorrenza della prescrizione e che questa dovesse decorrere solo dal venir meno delle incertezze giurisprudenziali su giurisdizione, natura dell'azione e legittimazione passiva; chiedevano inoltre il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE per chiarire se il rimedio fosse effettivo prima della definizione di tali questioni.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ribadito che, secondo un orientamento consolidato, il diritto al risarcimento del danno da mancata attuazione delle direttive in materia di specializzazione medica si prescrive in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della l. 370/1999, perché da quel momento i potenziali aventi diritto avevano la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe emesso ulteriori atti satisfattivi. Ha escluso che le incertezze su giurisdizione, natura dell'azione o individuazione del legittimato passivo potessero differire il dies a quo, osservando che la prescrizione può essere interrotta anche stragiudizialmente e che l'eventuale errore sul giudice è rimediabile. Ha anche negato la necessità del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ritenendo la soluzione conforme al principio di effettività e ai principi della CEDU. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, al pagamento delle spese di legittimità e al contributo unificato დამატivo; esclusa invece la condanna ex art. 96 c.p.c.
Norme richiamate
"violazione e falsa applicazione"
Il motivo è stato formalmente proposto per violazione di legge, ma la Corte lo ha ritenuto inammissibile perché contrastante con un orientamento di legittimità consolidato.
Il ricorso è inammissibile quando la questione è già stata decisa in modo conforme e l'orientamento è stabile.
Sono richiamati dai ricorrenti per contestare il dies a quo della prescrizione; la Corte ne conferma indirettamente l'applicazione nel senso che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere e non è sospesa dalle incertezze prospettate.
art. 11 l. 19 ottobre 1999, n. 370
Costituisce il riferimento normativo decisivo: l'entrata in vigore della norma segna il dies a quo della prescrizione decennale del credito risarcitorio dei medici specializzandi esclusi dal beneficio previsto dalla legge.
art. 6 d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
Rileva nel quadro della disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi antecedente al regime successivo, ma non incide sulla decorrenza della prescrizione affermata dalla Corte.
art. 267 T.F.U.E.
La richiesta di rinvio pregiudiziale è stata respinta perché la Corte ha escluso l'esistenza di un dubbio interpretativo rilevante sul punto.
art. 6, par. 1 CEDU
La Corte ha ritenuto che la soluzione adottata non leda il diritto di accesso al giudice, essendo previsto un termine di prescrizione ragionevole e potendo l'inerzia essere interrotta anche senza previa iniziativa giudiziale.
La condanna per responsabilità aggravata è stata esclusa per mancanza dei relativi presupposti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
art. 4 l. 22 novembre 1958, n. 260
L'eventuale evocazione in giudizio di un diverso organo statale è stata qualificata come mera irregolarità sanabile, non idonea a incidere sulla validità del rapporto processuale.
Massime di principio
- Nel caso di domanda risarcitoria per tardiva attuazione di direttive UE in materia di formazione dei medici specializzandi, il termine di prescrizione decennale decorre dall'entrata in vigore della norma interna che parzialmente soddisfa la pretesa e rende ragionevolmente certa l'inerzia definitiva dello Stato.
- Le incertezze giurisprudenziali su giurisdizione, natura dell'azione o individuazione del soggetto passivamente legittimato non spostano il dies a quo della prescrizione, se il credito è già astrattamente azionabile e può essere interrotto anche con atti stragiudiziali.
- La mancata o tardiva individuazione del giudice competente non impedisce il decorso della prescrizione, perché l'eventuale errore di giurisdizione è rimediabile e non incide sulla possibilità per il titolare di attivarsi.
- Non è necessario il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia quando l'orientamento interno consolidato risulti compatibile con il principio di effettività del diritto dell'Unione e con termini di prescrizione ragionevoli.
- L'azione risarcitoria per mancata attuazione di direttive europee può essere qualificata come diritto autonomo verso lo Stato e non richiede la previa proposizione di un'azione davanti al giudice amministrativo per impedire la decorrenza della prescrizione.
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