Cassazione Civile, Ordinanza n. 10425/2026 del 20/04/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (consorzio)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella esattoriale relativa a contributi consortili di bonifica per l'anno 2017, richiesti per terreni extra-agricoli ricadenti nel comprensorio del Consorzio. In primo grado il ricorso del contribuente era stato rigettato; in appello, invece, la decisione è stata riformata sulla base dell'asserita insussistenza di un beneficio fondiario concreto, valorizzando una relazione tecnica predisposta per il Comune di Policoro e ritenuta idonea a escludere ogni utilità derivante dalle opere di bonifica per i terreni. Il Consorzio ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di legge in relazione alla disciplina dei contributi consortili e censurando la sentenza d'appello per aver attribuito valore decisivo a uno studio tecnico non pertinente rispetto al calcolo del beneficio idraulico, invece rimesso al Piano di classifica. In sostanza, il ricorrente ha sostenuto che il contributo era dovuto perché i terreni erano inclusi nel comprensorio e beneficiari delle opere consortili, e che il giudice di merito aveva motivato in modo apodittico e insufficiente, senza spiegare perché la relazione del Comune dovesse prevalere sulla documentazione tecnica del Consorzio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti della censura effettivamente formulata, riqualificandola come denuncia di motivazione apparente ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse nulla perché la motivazione non rendeva comprensibile il percorso logico-giuridico seguito per preferire la relazione tecnica del Comune rispetto alle altre risultanze tecniche acquisite, incluse quelle del Consorzio e una relazione di un consulente tecnico. La decisione di merito è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata in diversa composizione, che dovrà anche provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il motivo formalmente prospettato come violazione di legge è stato riqualificato, quanto alla reale sostanza, come censura di nullità della sentenza per motivazione apparente, dunque riconducibile al n. 4.
Norma richiamata come parametro della disciplina dei contributi consortili di bonifica e del presupposto del beneficio fondiario.
R.D. n. 215/1933, artt. 10, 21 e 59, comma 2
Richiamati come disposizioni che disciplinano i contributi di bonifica e la funzione del Piano di classifica nell'individuazione dei benefici e degli indici di contribuzione.
R.D. n. 523/1904, art. 18
Richiamato quale ulteriore norma del quadro regolatorio in materia idraulica e di bonifica.
L.R. Basilicata n. 1/2017, art. 9
Richiamata nel contesto della disciplina regionale applicabile ai contributi consortili e al sistema di classificazione.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione della sentenza deve superare il minimo costituzionale, consentendo il controllo sull'esattezza e logicità del ragionamento decisorio.
Massime di principio
- Nel processo tributario le perizie di parte e, più in generale, le prove tecniche atipiche possono essere valutate dal giudice come fonte del convincimento, ma solo se la decisione spiega in modo intelligibile le ragioni della preferenza accordata a una determinata risultanza tecnica.
- È nulla per motivazione apparente la sentenza che si limiti a esprimere una mera preferenza per una tesi tecnica rispetto a un'altra senza rendere comprensibile il percorso logico-giuridico seguito.
- La motivazione è apparente non solo quando manca del tutto, ma anche quando è solo formalmente esistente e tuttavia non consente alcun controllo sulla ratio decidendi perché incomprensibile, perplessa o logicamente inconciliabile.
- In tema di contributi consortili di bonifica, la decisione sul presupposto del beneficio deve essere sorretta da un apparato motivazionale idoneo a confrontare le diverse risultanze tecniche rilevanti, soprattutto quando il giudice di merito si discosti dalla documentazione prodotta dall'ente impositore.
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