Cassazione Civile, Ordinanza n. 34825/2022 del 25/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Un avvocato ha impugnato l’iscrizione del proprio nominativo alla Gestione Separata dell’ente previdenziale con decorrenza dal 1° gennaio 2010 e ha chiesto di accertare che non fosse dovuto il contributo richiesto per l’anno 2010, pari a euro 3.462,02, deducendo che il relativo credito contributivo fosse prescritto. In appello la domanda era stata respinta, perché il termine di prescrizione era stato fatto decorrere dal 6 luglio 2011, data di proroga del termine di versamento del saldo dei contributi dovuti per l’anno 2010 in forza del D.P.C.M. 12 maggio 2011, e non dal 16 giugno 2011. In Cassazione il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 c.c. e 43, comma 2, d.P.R. 600/1973, sostenendo che la prescrizione dovesse decorrere dal 16 giugno 2011 e che, al momento della richiesta di pagamento inviata il 30 giugno 2016 e ricevuta il 5 luglio 2016, il credito fosse già prescritto.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che, in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione Separata decorre dalla scadenza del termine di pagamento e che, quindi, rileva anche l’eventuale differimento di tale termine, come quello previsto dal D.P.C.M. 12 maggio 2011 per i contributi dovuti per l’anno 2010. Poiché nel caso concreto la scadenza era stata prorogata al 6 luglio 2011, la richiesta di pagamento del 5 luglio 2016 aveva efficacia interruttiva tempestiva. Il ricorso è stato quindi rigettato. Non sono state liquidate spese, perché l’intimato non ha svolto difese, ed è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
La decorrenza della prescrizione è collegata al momento in cui il diritto può essere fatto valere; in materia previdenziale, ciò coincide con la scadenza del termine di pagamento del contributo.
art. 43, comma 2, d.P.R. 600/1973
Richiamato dal ricorrente a sostegno della diversa decorrenza del termine, ma non ritenuto decisivo dalla Corte nel caso esaminato.
art. 1 D.P.C.M. 12 maggio 2011
La proroga del termine di versamento del saldo dei contributi dovuti alla Gestione Separata incide sulla decorrenza della prescrizione, spostandola alla nuova scadenza.
Norma di riferimento per i contributi della Gestione Separata, richiamata nel ragionamento sulla scadenza del versamento.
Richiamato quale disciplina collegata al versamento del saldo contributivo e al relativo termine.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato come base del contributo unificato ulteriore, in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di contributi previdenziali dovuti alla Gestione Separata, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di pagamento del contributo, non da una data astratta di maturazione del debito.
- Quando un provvedimento normativo proroga il termine di versamento dei contributi, la proroga incide anche sulla decorrenza della prescrizione.
- La tempestività dell’atto interruttivo della prescrizione va valutata con riferimento alla scadenza effettiva del termine di pagamento, comprensiva di eventuali differimenti normativi.
- Se il credito contributivo non è prescritto alla data della richiesta di pagamento, l’atto interruttivo impedisce il decorso del termine prescrizionale.
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