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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12470/2024 del 27/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il decreto di convalida del sequestro probatorio eseguito il 12/12/2023: nel box e nella persona dell'indagato sono stati rinvenuti ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, materiale per il confezionamento, due cassette con banconote per C 14.395,00, denaro nel marsupio e chiavi dell'abitazione/box/auto. Il ricorrente contestava la legittimità del sequestro della somma di denaro e dell'autovettura per assenza di nesso di pertinenzialità e motivazione apparente, sostenendo inoltre che la discrepanza tra reddito dichiarato e il contante rinvenuto non può giustificare il sequestro probatorio ma rileva eventualmente ai fini di altra normativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso fondato solo in parte. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale circa il fumus del reato di detenzione a fini di spaccio e ha confermato la legittimità del sequestro degli stupefacenti, del telefono e dell'autovettura (la cui presenza della chiave del box giustifica accertamenti sul veicolo). Tuttavia ha annullato l'ordinanza limitatamente al sequestro della somma di denaro, perché la motivazione non spiegava specificamente quale esigenza probatoria richiedesse il mantenimento in sequestro delle banconote e si è limitata a richiedere la verifica della provenienza in termini generici. La causa è stata rinviata al Tribunale di Trani per nuovo esame riguardo al denaro; per il resto il ricorso è stato rigettato.

Norme richiamate

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Disciplina della competenza del Tribunale in sede di riesame del decreto di convalida; criterio di rimessione per nuovo esame alla stessa autorità in caso di annullamento parziale.

  • art. 253 cod. proc. pen.

    Regola il sequestro probatorio: la Corte ha ribadito che può essere disposto quando sussiste il fumus del reato e vi sia ragionevole probabilità che le cose siano corpo del reato o pertinenti; tuttavia l'apprensione del denaro come corpo del reato richiede una motivazione specifica anche sulle esigenze probatorie che giustificano il mantenimento del vincolo sulle banconote.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Norma sul sequestro preventivo: la Corte ha chiarito che non si può usare il sequestro probatorio per finalità tipiche del sequestro preventivo o per assicurare la confisca; esigenze preventive o di confisca richiedono lo strumento previsto dall'art. 321.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma sostanziale che incrimina la detenzione e lo spaccio di stupefacenti: la sussistenza del fumus per tale reato giustifica il sequestro probatorio degli oggetti ritenuti utili alle indagini.

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato come principio per valutare l'astratta configurabilità del reato per cui si procede; ai fini del sequestro probatorio non è richiesta una contestazione dettagliata ma il fumus dell'illecito.

  • art. 240-bis cod. pen.

    Citato dalla difesa come norma rilevante in ordine alla sproporzione tra redditi e disponibilità patrimoniali; la Corte ha osservato che tale considerazione può essere rilevante sotto altri profili ma non sufficiente a giustificare il sequestro probatorio senza specifiche esigenze probatorie.

Massime di principio

  • Il sequestro probatorio è legittimo quando sussiste il fumus del reato e le cose sequestrate possono essere corpo del reato o pertinenti; non è necessario un giudizio di merito sulla responsabilità.
  • Quando l'oggetto del sequestro è denaro contante, la motivazione deve indicare non solo il nesso di pertinenzialità ma anche le specifiche esigenze probatorie che rendono necessario mantenere le banconote sotto vincolo, non bastano affermazioni generiche sulla provenienza.
  • La presenza di elementi materiali che collegano un bene al luogo o al meccanismo del reato (es. chiavi del box trovate nell'auto) può giustificare il sequestro e gli accertamenti tecnici sul bene stesso.
  • Se lo strumento cautelare è finalizzato a soddisfare esigenze di prevenzione o di confisca, il procedimento corretto è il sequestro preventivo ex art. 321 e non il sequestro probatorio ex art. 253.
  • In cassazione il sindacato sul sequestro probatorio è limitato a violazioni di legge e a vizi motivazionali radicali; la mancanza di una motivazione minima, chiara e ancorata al caso concreto può portare all'annullamento.

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