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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 23439/2026 del 17/07/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda il diritto di una lavoratrice a vedersi computare, ai fini degli scatti di anzianità previsti dal c.c.n.l., anche i periodi lavorati in esecuzione di contratti a tempo determinato precedenti l’assunzione a tempo indeterminato, nonché il conseguente riconoscimento di differenze retributive e degli effetti sugli istituti contrattuali diretti e indiretti. La corte d’appello aveva riconosciuto gli scatti con decorrenze determinate, escludendo l’efficacia preclusiva di un accordo conciliativo sottoscritto in sede protetta nel 2006, escludendo l’autonoma prescrizione dell’anzianità di servizio, interpretando l’art. 26 del c.c.n.l. in senso non discriminatorio e applicando il principio di parità di trattamento rispetto al lavoro a termine e al lavoro part-time. La società ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: 1) violazione dell’art. 2113 c.c., sostenendo che la conciliazione avesse comportato rinuncia agli scatti maturati nei rapporti a termine; 2) violazione dell’art. 2946 c.c., sostenendo che l’anzianità di servizio fosse soggetta a prescrizione autonoma; 3) violazione dell’art. 26 c.c.n.l. e degli artt. 1362 ss. c.c., assumendo che la norma valesse solo per il tempo indeterminato; 4) violazione della clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, assumendo che il principio di parità non imponesse il computo dei periodi a termine; 5) violazione dell’art. 26, commi 2 e 3, c.c.n.l., sostenendo che le frazioni di mese non dovessero rilevare nel computo; 6) violazione della disciplina sul part-time (accordo quadro, direttiva 97/81/CE, d.lgs. n. 61/2000 e d.lgs. n. 81/2015), sostenendo la legittimità di un riproporzionamento dell’anzianità in base al minor orario; 7) violazione dell’art. 2948 c.c., contestando il regime di decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto dopo la riforma Fornero. La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi.

La decisione

Il ricorso è stato integralmente rigettato. La Corte ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto alla lavoratrice il computo dell’anzianità di servizio anche per i periodi di lavoro a termine, con conseguente diritto agli scatti di anzianità secondo le decorrenze individuate dalla corte territoriale, ma con limitazione delle differenze retributive maturate e prescritte fino al 18.7.2007. La Cassazione ha ritenuto: che la conciliazione non conteneva una rinuncia consapevole agli scatti futuri; che l’anzianità di servizio è un mero fatto giuridico, non autonomamente prescrittibile; che l’art. 26 c.c.n.l. si applica anche al lavoro a termine perché ancorato al "servizio effettivamente prestato"; che il principio di non discriminazione di fonte unionale impone di computare anche i periodi a termine e non consente automatismi penalizzanti per il part-time senza prova di ragioni oggettive; che le frazioni di mese sono irrilevanti ai fini del computo dell’anzianità ma solo per la decorrenza dello scatto; che il nuovo regime di stabilità del rapporto introdotto dalla l. n. 92/2012 comporta la decorrenza della prescrizione dei diritti non ancora prescritti dalla cessazione del rapporto. La società è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2113 c.c.

    La rinuncia in sede conciliativa non è stata ritenuta idonea a coprire, in modo consapevole e specifico, i diritti agli scatti di anzianità futuri; l’atto è stato interpretato come riferito ai soli crediti già controversi o maturati nei rapporti a termine.

  • art. 2946 c.c.

    L’anzianità di servizio, in quanto mero fatto giuridico e presupposto di altri diritti, non è soggetta a una prescrizione autonoma distinta da quella dei singoli diritti che vi si fondano.

  • art. 26 c.c.n.l.

    La disposizione sugli aumenti periodici per anzianità, perché ancorata al "servizio effettivamente prestato", si applica anche ai periodi lavorati a tempo determinato e non solo al rapporto a tempo indeterminato.

  • Clausola 4 dell’Accordo quadro sui contratti a tempo determinato del 18 marzo 1999

    Impone il principio di parità di trattamento nelle condizioni di impiego e consente un diverso trattamento dei lavoratori a termine solo in presenza di ragioni oggettive precise e concrete; l’anzianità maturata nei rapporti a termine va computata se non vi sono giustificazioni oggettive alla differenza.

  • Direttiva 1999/70/CE

    Deve essere applicata in senso conforme al divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato, anche ai fini delle progressioni economiche collegate all’anzianità.

  • art. 1362 c.c.

    L’interpretazione della clausola contrattuale collettiva deve seguire i canoni letterali e sistematici, valorizzando il riferimento al servizio effettivamente prestato.

  • art. 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo parziale del 6 giugno 1997

    Vieta trattamenti meno favorevoli dei lavoratori part-time rispetto ai full-time per il solo motivo dell’orario ridotto, salvo ragioni oggettive; non è ammissibile un automatismo tra minor orario e minor anzianità utile per gli scatti.

  • Direttiva 97/81/CE del 15 dicembre 1997

    È letta nel senso di imporre il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo parziale e a tempo pieno, salvo giustificazione oggettiva.

  • art. 4 d.lgs. n. 61/2000

    Richiamato quale norma interna di attuazione del principio di parità di trattamento nel lavoro a tempo parziale.

  • art. 55 d.lgs. n. 81/2015

    Richiamato quale disciplina vigente sul lavoro a tempo parziale, da interpretare in conformità al divieto di discriminazione.

  • art. 2948 c.c.

    In combinato con l’art. 2935 c.c., il termine di prescrizione per i diritti non ancora prescritti al momento della riforma del 2012 decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, in mancanza di regime di stabilità del posto.

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel nuovo assetto del rapporto di lavoro subordinato, ciò avviene alla cessazione del rapporto per i diritti non già prescritti.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il rigetto del ricorso integra il presupposto per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • L’anzianità di servizio del lavoratore subordinato non costituisce un autonomo bene della vita suscettibile di rinuncia o di prescrizione indipendente: essa è un fatto giuridico-temporale che opera come presupposto di diritti distinti, i quali restano assoggettati alle rispettive regole di maturazione e prescrizione.
  • Una rinuncia contenuta in un verbale conciliativo va interpretata in modo restrittivo e secondo i canoni letterali e sistematici: essa non preclude diritti futuri non ancora maturati, salvo che emerga in modo inequivoco la volontà di abdicare anche a tali diritti.
  • Le clausole collettive che riconoscono aumenti periodici per anzianità in base al "servizio effettivamente prestato" si applicano, in assenza di un’espressa esclusione o di ragioni oggettive, anche ai periodi lavorati a tempo determinato.
  • Il principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato impone di computare anche il servizio svolto a termine ai fini delle progressioni economiche fondate sull’anzianità, salvo che il datore dimostri elementi precisi e concreti idonei a giustificare la differenza di trattamento.
  • Nel lavoro part-time non è ammesso un automatismo tra riduzione dell’orario e riduzione dell’anzianità utile per gli scatti: il riproporzionamento deve poggiare su ragioni oggettive riferite alle mansioni e al concreto assetto del rapporto, e l’onere della prova grava sul datore di lavoro.
  • Le previsioni collettive che disciplinano la decorrenza degli aumenti periodici non incidono necessariamente sul computo dell’anzianità, se dal testo emerge che esse regolano soltanto il momento di efficacia dello scatto e non il diritto allo scatto stesso.
  • Nel regime di stabilità attenuata del rapporto di lavoro subordinato conseguente alla riforma del 2012, per i diritti non ancora prescritti alla data di entrata in vigore della riforma la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto, non dalla sua pendenza.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaPrescrizioneNullità

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