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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 23387/2026 del 17/07/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dipendente dell'INAIL era stato sottoposto a procedimento disciplinare nel 2014, poi sospeso per la pendenza di un procedimento penale sui medesimi fatti. Dopo la definizione del processo penale con declaratoria di non doversi procedere per prescrizione, l'Ufficio Procedimenti Disciplinari dell'INAIL ha riattivato il procedimento nel novembre 2021 e, all'esito, ha irrogato il licenziamento senza preavviso. Il Tribunale aveva ritenuto maturata la decadenza dell'azione disciplinare ex art. 55-ter, comma 4, d.lgs. 165/2001, dichiarando illegittimo il licenziamento; la Corte d'appello ha invece riformato integralmente, ritenendo tempestiva la riattivazione perché il termine di 60 giorni decorreva dalla comunicazione della sentenza penale irrevocabile da parte della cancelleria, ricevuta dall'INAIL il 20 settembre 2021. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, tutti centrati sulla violazione dell'art. 55-ter, comma 4, d.lgs. 165/2001, in relazione agli artt. 11 e 12 preleggi, all'art. 154 disp. att. c.p.p. e all'art. 97 Cost.: ha sostenuto, in sintesi, che la norma ratione temporis applicabile non consentisse di ancorare il dies a quo alla sola comunicazione della cancelleria, che la modifica del 2017 non potesse applicarsi retroattivamente e che fosse sufficiente una conoscenza qualificata e oggettivamente verificabile della decisione penale da parte della P.A., già acquisita in epoca anteriore. La tesi era che la riattivazione del procedimento fosse tardiva e che il potere disciplinare fosse ormai decaduto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dato continuità all'orientamento secondo cui, nel regime previgente alla modifica del 2017, il termine perentorio di 60 giorni per la ripresa o riapertura del procedimento disciplinare sospeso decorre dalla comunicazione alla P.A. del provvedimento penale comprensivo di motivazione, comunicazione da identificarsi sistematicamente con quella prevista dall'art. 154-ter disp. att. c.p.p. da parte della cancelleria del giudice penale. La Corte ha escluso che la novella del 2017 avesse valore innovativo; l'ha invece letta come interpretativa di un significato già desumibile dal testo previgente. Ha inoltre precisato che la riattivazione può anche avvenire prima della comunicazione della cancelleria, ma in tal caso non fa decorrere il termine decadenziale. Conseguentemente, essendo la riattivazione dell'INAIL successiva alla comunicazione del 20 settembre 2021 e avvenuta il 10 novembre 2021, non vi era decadenza. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 55-ter, comma 4, d.lgs. 165/2001

    nel testo inserito dall'art. 69 del d.lgs. n. 150/2009

    Per il periodo applicabile, il termine di 60 giorni per la ripresa o riapertura del procedimento disciplinare sospeso decorre dalla comunicazione alla P.A. del provvedimento penale comprensivo di motivazione, identificata con la comunicazione della cancelleria prevista dall'art. 154-ter disp. att. c.p.p.

  • art. 11 preleggi

    È richiamato per escludere l'applicazione retroattiva della modifica normativa del 2017 al caso deciso, regolato dalla disciplina previgente.

  • art. 12 preleggi

    La Corte ribadisce un'interpretazione letterale e sistematica della norma previgente, valorizzando il riferimento alla 'sentenza' e non al termine per la sua comunicazione.

  • art. 154 disp. att. c.p.p.

    È richiamato dal ricorrente, ma la Corte valorizza invece il quadro sistematico risultante dall'art. 154-ter disp. att. c.p.p.

  • art. 154-ter disp. att. c.p.p.

    comunicazione della sentenza penale

    La comunicazione della sentenza penale prevista da questa disposizione è quella cui rinvia sistematicamente l'art. 55-ter, comma 4, d.lgs. 165/2001.

  • art. 97 Cost.

    È evocato quale parametro di correttezza dell'azione amministrativa, ma non assume una funzione decisiva autonoma nella ratio della decisione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È richiamato per aderire alla motivazione di precedenti conformi mediante rinvio motivazionale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    È il parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, quando il procedimento disciplinare è sospeso per la pendenza di un procedimento penale, il termine perentorio di 60 giorni per la ripresa o riapertura decorre dalla comunicazione alla pubblica amministrazione della sentenza penale comprensiva di motivazione, e non dalla mera conoscenza di fatto dell'esito del giudizio.
  • La modifica legislativa che esplicita la comunicazione 'da parte della cancelleria del giudice' non ha portata innovativa, ma confermativa/interpretativa di un significato già ricavabile dal testo previgente e dal sistema processuale penale.
  • La riattivazione del procedimento disciplinare può anche intervenire prima della comunicazione formale della cancelleria; tuttavia, solo quest'ultima fa decorrere il termine decadenziale previsto dall'art. 55-ter, comma 4, d.lgs. 165/2001.
  • Ai fini dell'art. 55-ter, comma 4, non è sufficiente una conoscenza generica o anche documentata dell'esito penale da parte dell'amministrazione, se non accompagnata dalla comunicazione qualificata del provvedimento nei termini previsti dal sistema normativo.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaOnere della prova

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