Cassazione Civile, Sentenza n. 23390/2026 del 17/07/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia origina dal licenziamento disciplinare intimato a una dipendente di un ente regionale addetta ad attività di avvistamento, ritenuto dalla lavoratrice illegittimo per asserita insussistenza del fatto contestato, nullità del procedimento disciplinare e, in subordine, sproporzione della sanzione espulsiva. Il Tribunale aveva accolto l’impugnazione, annullando il licenziamento e disponendo reintegrazione e risarcimento. La Corte d’appello aveva confermato, ritenendo che non vi fosse stata alterazione dell’attestazione dell’orario di servizio e che l’allontanamento momentaneo fosse giustificato dalla necessità di controllare una zona non visibile dalla postazione, in assenza di divieti di servizio; inoltre aveva osservato che, in ogni caso, il CCNL prevedeva una sanzione conservativa per l’ipotesi di allontanamento temporaneo. L’ente datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 25 e 413 c.p.c. per asserita incompetenza territoriale del Tribunale di Foggia, sostenendo che il foro competente fosse quello della sede della direzione generale dell’ente; 2) violazione dell’art. 55-quater, comma 1, lett. a), d.lgs. 165/2001 e dell’art. 25 CCNL, deducendo che la condotta fosse un allontanamento non autorizzato con falsa attestazione della presenza e non un mero allontanamento temporaneo; 3) violazione dell’art. 2106 c.c. e dell’art. 25 CCNL, contestando la valutazione di sproporzione del licenziamento e l’applicazione di una sanzione conservativa; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria ai sensi dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., per avere la Corte d’appello valorizzato una giustificazione dell’allontanamento ritenuta priva di prova e di base normativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Sul primo motivo ha affermato che, in base all’art. 413, quinto comma, c.p.c., la competenza territoriale si radica nel luogo di effettiva prestazione del lavoro, purché vi sia una struttura sufficiente all’operatività del dipendente, e non nel luogo della gestione amministrativa del rapporto; nel caso concreto, il centro lavorativo era nel Comune di Accadia, nel circondario del Tribunale di Foggia. Sul secondo motivo ha dichiarato l’inammissibilità della censura, perché sotto l’apparente deduzione di violazione di legge mirava a una rivalutazione del fatto. Sul terzo motivo ha ritenuto la doglianza inammissibile perché presupponeva una ricostruzione fattuale diversa da quella accertata in appello, che aveva escluso la stessa configurabilità dell’allontanamento ingiustificato. Sul quarto motivo ha escluso il vizio di motivazione apparente, osservando che la sentenza impugnata era sorretta da puntuali riferimenti alle risultanze istruttorie; per il resto la censura era ancora una volta diretta contro l’accertamento di fatto. Ha quindi condannato l’ente ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario della controricorrente, e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 413, quinto comma, c.p.c.
La competenza territoriale nelle controversie di lavoro si individua nel luogo di effettiva prestazione dell'attività lavorativa, in funzione della vicinanza al dipendente e della più agevole acquisizione delle prove, non nel luogo della mera gestione amministrativa del rapporto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il motivo di ricorso per violazione di legge non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione dei fatti accertati dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame è evocabile solo nei limiti consentiti dal controllo di legittimità e non per riproporre un diverso apprezzamento del fatto.
art. 55-quater, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 165 del 2001
La norma è richiamata dal ricorrente come base del licenziamento disciplinare, ma la Corte non ne accoglie l'applicazione poiché ritiene insussistente, in fatto, la condotta contestata.
art. 25 del CCNL
La Corte territoriale, avallata in cassazione, valorizza la previsione contrattuale nel senso che l'ipotesi di temporaneo allontanamento del presidio è sanzionata in via conservativa, non espulsiva.
art. 2106 c.c.
La valutazione della gravità della condotta disciplinare resta ancorata all'accertamento del fatto concreto e alla proporzionalità della sanzione, ma non può essere censurata in cassazione se il fatto contestato è stato escluso dal giudice di merito.
art. 132, n. 4, c.p.c.
Il vizio di motivazione apparente sussiste solo se la sentenza è priva di una effettiva giustificazione; non ricorre quando il ragionamento decisorio è sorretto da riferimenti alle risultanze istruttorie.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La motivazione deve consentire di comprendere il percorso logico-giuridico della decisione; nel caso esaminato tale requisito è stato ritenuto soddisfatto.
art. 96 c.p.c.
La Corte non ha ravvisato i presupposti per la condanna per responsabilità aggravata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrendone i presupposti, è stato posto a carico del ricorrente l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte della previsione dell'ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro di calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle controversie di lavoro il foro territoriale ex art. 413, quinto comma, c.p.c. si individua nel luogo di effettiva prestazione dell'attività lavorativa, purché esista una struttura aziendale idonea all'operatività del dipendente, e non nella sede dell'ufficio che amministra il rapporto.
- Nel giudizio di cassazione la censura formalmente qualificata come violazione di legge è inammissibile se, in sostanza, mira a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti accertati dal giudice di merito.
- La valutazione della proporzionalità della sanzione disciplinare non può prescindere dall'accertamento del fatto contestato; se il giudice di merito esclude la stessa sussistenza della condotta addebitata, la critica alla graduazione della sanzione resta priva di base fattuale.
- La motivazione è solo apparente quando non consente di ricostruire il percorso decisorio; non ricorre tale vizio se la sentenza richiama specificamente le risultanze istruttorie poste a fondamento della decisione.
- Se la disciplina collettiva prevede, per una determinata condotta, una sanzione conservativa, il licenziamento non è legittimo quando il fatto accertato rientra in quell'ipotesi e non in una fattispecie più grave.
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