Cassazione Civile, Sentenza n. 23436/2026 del 17/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla qualificazione dei rapporti instaurati con i c.d. navigator, assunti per supportare i Centri per l'Impiego nell'attuazione del Reddito di cittadinanza. I collaboratori chiedevano che il rapporto fosse dichiarato di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c., sostenendo che, al di là della forma di collaborazione, le modalità concrete di svolgimento evidenziassero un vincolo di subordinazione o comunque un'etero-organizzazione rilevante ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 81/2015. La Corte d'appello aveva invece ritenuto neutri molti indici sintomatici richiamati dai lavoratori, considerando che essi derivassero direttamente dalla disciplina speciale dettata per il piano straordinario, e aveva escluso sia la subordinazione sia l'applicazione dell'art. 2 d.lgs. 81/2015, reputando la norma speciale e transitoria dell'art. 12 d.l. 4/2019 prevalente; in subordine, aveva ritenuto operante la deroga di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), d.lgs. 81/2015 per effetto di un accordo collettivo del 2015 e delle sue proroghe. Con il ricorso per cassazione i lavoratori deducevano, in sintesi: errata sussunzione della fattispecie nella nozione di subordinazione; erronea valutazione degli indici di subordinazione e del potere disciplinare; nullità della motivazione per asserita apparenza; omessa ammissione della prova testimoniale; violazione dell'art. 2 d.lgs. 81/2015 per avere la Corte escluso la disciplina delle collaborazioni etero-organizzate; erronea qualificazione dell'art. 12 d.l. 4/2019 come norma speciale derogatoria; erronea applicazione della deroga collettiva di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), anche per difetto dei requisiti soggettivi e oggettivi dell'accordo; tardività della questione di invalidità dell'accordo; mancato rilievo del contrasto con la direttiva 1999/70/CE e con l'art. 117 Cost.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi cinque motivi, ritenendo infondate le censure sulla mancata qualificazione del rapporto come subordinato e inammissibili quelle relative alla prova testimoniale e al vizio motivazionale, perché dirette a sollecitare una nuova valutazione di fatto non consentita in sede di legittimità e perché la mancata ammissione della prova non era stata illustrata come decisiva. Ha invece accolto i motivi dal sesto al decimo, stabilendo che l'art. 12 d.l. 4/2019 non introduce una disciplina speciale e derogatoria del rapporto dei navigator, ma rinvia genericamente alla legislazione vigente; ha inoltre affermato che l'art. 2 d.lgs. 81/2015 non ha funzione meramente antielusiva e si applica ogni volta che ricorrano i suoi presupposti. Ha poi escluso l'operatività della deroga di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), d.lgs. 81/2015, perché l'accordo del 2015 valorizzato dai giudici di merito era un accordo aziendale di una specifica società, non un accordo collettivo nazionale stipulato da associazioni comparativamente più rappresentative, e comunque non conteneva la disciplina specifica richiesta né la puntuale esplicitazione delle particolari esigenze produttive e organizzative del settore. I motivi residui sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della subordinazione; la Corte di cassazione ha ribadito che la sua violazione è censurabile in legittimità solo nei limiti della corretta sussunzione, non per ottenere una nuova valutazione del fatto.
Richiamato dai ricorrenti in contrapposizione al lavoro subordinato, ma non decisivo ai fini dell'accoglimento dei primi motivi.
Usato per qualificare il rapporto nell'alveo delle collaborazioni coordinate e continuative, richiamato nei contratti come collaborazione ex art. 409, comma 1, n. 3 c.p.c.
La Corte ha affermato che la norma si applica alle collaborazioni continuative e personali le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente; non richiede un intento fraudolento né ha sola funzione antielusiva.
Non introduce una disciplina speciale e derogatoria del rapporto dei navigator; contiene un generico rinvio alla legislazione vigente e regola il piano straordinario di potenziamento dei CPI.
art. 2, comma 2, lett. a), d.lgs. 81/2015
La deroga opera solo se vi siano accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative che prevedano discipline specifiche del trattamento economico e normativo in ragione di particolari esigenze produttive e organizzative del settore.
Richiamato nei motivi sul riparto dell'onere probatorio e sulle preclusioni processuali, ma non decisivo per i capi accolti.
Invocato in tema di indici presuntivi della subordinazione e del loro valore dimostrativo.
Richiamato nei motivi relativi alla valutazione della prova e alla pretesa erronea considerazione degli elementi documentali.
Richiamato nei motivi relativi alla valutazione del materiale probatorio e all'asserita violazione delle regole di giudizio sulla prova.
Richiamato per denunciare una motivazione apparente o mancante; la Corte ha escluso che ricorressero le anomalie motivazionali tipiche del vizio denunciato.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. a sostegno delle censure di difetto di motivazione.
art. 111 Cost.
Richiamato per dedurre il difetto di motivazione della sentenza di merito.
art. 24 Cost.
Richiamato in relazione al diritto di difesa e al preteso divieto di nova, ma non decisivo per l'esito.
Richiamato quanto alle preclusioni in appello e alla qualificazione come nuova della difesa avversaria.
Richiamato nei motivi sul tema delle preclusioni e dell'onere di allegazione in materia lavoristica.
Direttiva 1999/70/CE
Invocata per sostenere la necessità di una lettura conforme o della disapplicazione della deroga collettiva; il tema è stato assorbito dopo l'accoglimento dei motivi centrali.
art. 117 Cost.
Richiamato per il parametro di conformità al diritto dell'Unione europea.
Richiamato nei motivi come ulteriore parametro di illegittimità dell'accordo derogatorio, senza rilievo decisivo nella parte accolta.
Massime di principio
- La qualificazione di un rapporto di collaborazione va effettuata in base al contenuto concreto del rapporto e alle sue modalità di esecuzione, senza arrestarsi alla forma negoziale o alla qualificazione meramente formale attribuita dalle parti.
- La violazione dell'art. 2094 c.c. è denunciabile in cassazione solo come errore di sussunzione o di interpretazione della nozione legale di subordinazione; non consente una rivalutazione del materiale istruttorio e degli indici di fatto apprezzati dal giudice di merito.
- L'art. 2 d.lgs. 81/2015 non richiede, quale elemento costitutivo, la prova di un intento elusivo o fraudolento del committente: la disciplina si applica quando ricorrano i presupposti della collaborazione personale, continuativa e organizzata dal committente.
- Una disposizione che preveda solo l'adozione di contratti di collaborazione e rinvii alla legislazione vigente non integra, di per sé, una disciplina speciale derogatoria idonea a escludere l'applicazione della disciplina generale sulle collaborazioni etero-organizzate.
- La deroga di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), d.lgs. 81/2015 è di stretta interpretazione e richiede un accordo collettivo nazionale stipulato da soggetti sindacali comparativamente più rappresentativi, nonché una disciplina specifica del trattamento economico e normativo giustificata da particolari esigenze produttive e organizzative del settore.
- La mancata ammissione di una prova testimoniale è censurabile in cassazione solo se la prova sia allegata come realmente decisiva, cioè idonea a rovesciare con certezza l'esito della decisione di merito, e non quando miri soltanto a introdurre ulteriori indici fattuali della fattispecie.
- Le censure di motivazione apparente o mancante sono accolte solo in presenza delle anomalie estreme tipizzate dalla giurisprudenza di legittimità; non basta contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
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