Cassazione Civile, Sentenza n. 23392/2026 del 17/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda i compensi spettanti a un professionista per l'attività svolta, dal 16 novembre 2011 al 26 ottobre 2016, presso organi scientifici dell'EMA, con somme che venivano corrisposte tramite l'agenzia italiana sulla base di accordi e determinazioni interne di riparto. I giudici di merito avevano ritenuto che tali compensi non fossero soggetti al limite retributivo dell'art. 23-ter del d.l. n. 201 del 2011 perché finanziati da fondi provenienti dall'Unione europea e non dal bilancio statale, riconoscendo al professionista la somma residua di euro 248.300,06. L'agenzia ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 23-ter del d.l. n. 201 del 2011, dell'art. 13, comma 1, del d.l. n. 66 del 2014 e dell'art. 48 del d.l. n. 269 del 2003, sostenendo che i compensi per l'attività EMA, pur provenendo dall'Agenzia europea, affluivano al bilancio dell'ente italiano e costituivano quindi emolumenti a carico delle finanze pubbliche, da computare cumulativamente con la retribuzione percepita come direttore generale ai fini del tetto legale; ha inoltre riproposto la domanda riconvenzionale di ripetizione di quanto ritenuto indebitamente corrisposto oltre soglia.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che il limite retributivo pubblico di cui all'art. 23-ter si applichi anche ai compensi erogati dall'agenzia italiana per l'attività svolta presso l'EMA, quando tali somme siano versate direttamente al bilancio dell'ente pubblico italiano e disciplinate da un rapporto convenzionale tra l'ente e l'esperto. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per un nuovo esame, anche sulla domanda riconvenzionale di restituzione dell'indebito e sulle spese del giudizio.
Norme richiamate
art. 23-ter del d.l. n. 201 del 2011
comma 1; ultimo periodo sul cumulo
stabilisce un tetto massimo al trattamento economico annuo onnicomprensivo per chi riceve emolumenti a carico delle finanze pubbliche nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni; ai fini dell'applicazione del limite devono essere computate cumulativamente tutte le somme comunque erogate all'interessato da uno o più organismi.
art. 13, comma 1, del d.l. n. 66 del 2014
limite massimo retributivo di euro 240.000 annui
è richiamato come norma che ha reso operativo, a decorrere dal 1° maggio 2014, il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione.
art. 48, commi 8 e 10, del d.l. n. 269 del 2003
introiti da contratti con l'Agenzia europea per la Valutazione dei Medicinali affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia
le risorse provenienti dai contratti con l'Agenzia europea costituiscono entrate dell'agenzia italiana e sono destinate a finanziare le sue spese di funzionamento.
art. 62, par. 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 726/2004
contratti scritti stipulati tra l'agenzia e gli interessati o, se del caso, tra l'agenzia e il datore di lavoro degli interessati
consente che la prestazione degli esperti sia regolata mediante contratto con l'agenzia europea oppure con il datore di lavoro; nel caso concreto, ciò integra un rapporto tra l'agenzia europea e l'ente pubblico italiano, che assume la veste di datore di lavoro dell'esperto.
legge di conversione del d.l. n. 201 del 2011
viene menzionata come fonte di conversione della disciplina sul tetto retributivo pubblico.
legge di conversione del d.l. n. 66 del 2014
viene richiamata come fonte di conversione della norma che ha fissato il limite massimo retributivo annuo.
legge di conversione del d.l. n. 269 del 2003
viene richiamata come fonte di conversione delle norme che attribuiscono all'ente le entrate provenienti dai contratti con l'Agenzia europea.
Massime di principio
- Il limite massimo ai trattamenti economici a carico delle finanze pubbliche si applica a tutti i rapporti di lavoro dipendente o autonomo con una pubblica amministrazione, purché il compenso sia sostanzialmente posto a carico del bilancio pubblico, anche se origina da fondi provenienti da terzi o da organismi sovranazionali e confluisce nel bilancio dell'ente pubblico.
- Ai fini del tetto retributivo pubblico, rileva la natura pubblica della spesa e non la sola provenienza esterna formale delle somme: se il corrispettivo affluisce al bilancio dell'amministrazione per finanziare le sue attività e viene poi corrisposto all'interessato sulla base di un incarico conferito dall'ente, esso resta un emolumento a carico delle finanze pubbliche.
- La nozione di 'chiunque riceva' a carico delle finanze pubbliche è ampia e comprende anche compensi derivanti da incarichi professionali regolati da convenzioni o accordi specifici con l'amministrazione, non solo i trattamenti stipendiali in senso stretto.
- Ai fini del calcolo del tetto retributivo occorre il cumulo di tutte le somme erogate all'interessato da uno o più organismi pubblici, anche se relative a incarichi diversi e anche se conferite dallo stesso ente in momenti differenti.
- La verifica dell'applicabilità del limite deve concentrarsi sul rapporto funzionale tra incarico, ente pubblico e finanziamento della spesa, non su qualificazioni meramente formali o sulla pretesa autonomia contabile delle somme destinate al pagamento del professionista.
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