Cassazione Civile, Ordinanza n. 32545/2023 del 23/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce da rapporti patrimoniali tra familiari in occasione della definizione della successione di un congiunto. La parte attrice sosteneva di aver promesso una liberalità di euro 110.000,00 alla nipote, ma di non aver poi dato esecuzione alla donazione per difetto di forma scritta; chiedeva quindi l’accertamento della nullità della donazione di denaro e la restituzione della ricognizione di debito e degli assegni consegnati. In un separato giudizio collegato aveva anche chiesto di qualificare come donazione indiretta una diversa operazione di compravendita e di revocarla per ingratitudine. La convenuta, invece, sosteneva che l’attribuzione patrimoniale non fosse una donazione, ma il risultato di un accordo complessivo raggiunto in famiglia per lo scioglimento della comunione ereditaria, e chiedeva in via riconvenzionale il pagamento della somma di euro 110.000,00 con interessi. Dopo il rigetto in primo grado e l’inammissibilità dell’appello ex art. 348-bis c.p.c., la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo deducendo violazione dell’art. 1988 c.c. e dell’art. 2697 c.c.: ha sostenuto che il giudice di merito avesse applicato erroneamente la promessa di pagamento e il riparto dell’onere della prova, perché la controparte avrebbe allegato più ricostruzioni causali incompatibili e il Tribunale avrebbe dovuto pretendere prova del trasferimento di denaro o del diverso prezzo pattuito nell’atto di compravendita.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, in primo luogo, che la censura non fosse ammissibile perché non risultava indicato se e come le questioni proposte in cassazione fossero state devolute in appello, come richiesto nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado quando l’appello sia stato dichiarato inammissibile ex art. 348-bis c.p.c. Ha inoltre osservato che il motivo non colpiva specificamente la ratio della decisione impugnata, limitandosi a contestazioni non pertinenti rispetto all’accertamento svolto dal Tribunale. Nel merito, la Corte ha evidenziato che il giudice di primo grado non aveva fondato la decisione solo sulla promessa di pagamento, ma aveva anche accertato l’esistenza del rapporto fondamentale: la somma di euro 110.000,00 risultava dovuta nell’ambito degli accordi familiari per la divisione ereditaria e per la liquidazione della quota dell’attrice, non già per spirito di liberalità. Ne discendeva che non vi era stata violazione dell’art. 1988 c.c. né dell’art. 2697 c.c., poiché la valutazione delle prove e dell’effettiva causa del pagamento non era stata validamente censurata nel giudizio di legittimità. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La promessa di pagamento non costituisce fonte autonoma dell’obbligazione, ma ha effetto confermativo del rapporto fondamentale e comporta una presunzione della sua esistenza fino a prova contraria.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce l’onere probatorio alla parte sbagliata; non può essere dedotta per contestare la mera valutazione delle prove.
L’inammissibilità dell’appello ha reso applicabile il regime del ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado con i limiti processuali conseguenti.
Nel ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado, in presenza di appello dichiarato inammissibile, opera il vincolo di devoluzione e la disciplina di cui agli artt. 329 e 346 c.p.c.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Un motivo che non si confronta con la decisione impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi del ricorso e si risolve in un 'non motivo'.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura per violazione di legge non può essere usata per sollecitare una nuova valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La revisione del fatto storico e della valutazione probatoria è possibile solo nei limiti del vizio motivazionale; nella specie tale censura non era proponibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
È il parametro rispetto al quale viene calcolato l’ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, quando l’appello è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., il ricorrente deve indicare che le questioni sollevate in cassazione erano state già devolute al giudice di appello, altrimenti il motivo è inammissibile.
- Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; una critica generica o non pertinente equivale a un 'non motivo'.
- La promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. non crea un’obbligazione nuova e autonoma, ma conferma un rapporto sottostante che si presume esistente fino a prova contraria.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. può essere denunciata solo quando il giudice abbia ripartito l’onere della prova in modo errato; non può essere dedotta per contestare l’apprezzamento delle prove o l’accertamento del fatto compiuto dal giudice di merito.
- Quando il giudice di merito accerta che la somma pretesa deriva da un accordo negoziale o familiare diverso dalla liberalità allegata, la censura sulla mancanza di forma della donazione non è decisiva se non viene specificamente attaccato l’accertamento sul rapporto fondamentale.
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