Cassazione Civile, Ordinanza n. 38513/2021 del 06/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
Un avvocato, agendo in proprio, aveva proposto ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011 per ottenere la condanna della controparte al pagamento del compenso asseritamente maturato per prestazioni professionali. Il tribunale aveva respinto la domanda e condannato il professionista alle spese. Avverso tale ordinanza il professionista ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma la Corte non ha esaminato nel merito le censure perché il ricorso era privo di una sufficiente esposizione sommaria dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato, tale da consentire la comprensione dell’oggetto della pretesa, dello sviluppo processuale e delle rationes decidendi della decisione di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso per cassazione inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c., rilevando che l’atto non conteneva un’esposizione autonoma e sommaria dei fatti di causa, delle domande, eccezioni, decisione impugnata e ragioni della stessa, sicché non era possibile scrutinare utilmente i motivi. È stata altresì disposta la presa d’atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché la resistente è rimasta intimata.
Norme richiamate
indicato come base del ricorso introduttivo in primo grado per la domanda di compenso professionale.
art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011
richiamato quale rito utilizzato per la domanda di liquidazione del compenso professionale.
art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.
la mancata esposizione sommaria dei fatti di causa comporta l’inammissibilità del ricorso per cassazione; l’esposizione deve consentire alla Corte di comprendere oggetto della pretesa, sviluppo processuale e contenuto della decisione impugnata.
art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato per evidenziare la complementarità tra esposizione dei fatti e formulazione dei motivi di ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sussistendo l’inammissibilità, la Corte ha dato atto dell’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per determinare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa nel ricorso per cassazione è un requisito di forma-contenuto essenziale e autonomo: deve precedere i motivi ed essere sufficientemente completo da rendere comprensibili la controversia sostanziale e la vicenda processuale.
- La mancanza o l’insufficienza dell’esposizione dei fatti non può essere sanata mediante la lettura dei motivi di ricorso o di altri atti processuali, poiché la Corte deve poter verificare subito la pertinenza e l’ammissibilità delle censure sulla base del solo ricorso.
- Nel ricorso per cassazione il difensore deve selezionare e sintetizzare i dati rilevanti della lite, includendo domande, eccezioni, statuizioni di merito e sviluppo dei giudizi precedenti, così da consentire il controllo di legittimità sulle rationes decidendi impugnate.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la controparte non svolge difese, non è dovuta la regolazione delle spese processuali; resta invece applicabile, se ne ricorrono i presupposti, l’ulteriore contributo unificato.
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