Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 38513/2021 del 06/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

Un avvocato, agendo in proprio, aveva proposto ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011 per ottenere la condanna della controparte al pagamento del compenso asseritamente maturato per prestazioni professionali. Il tribunale aveva respinto la domanda e condannato il professionista alle spese. Avverso tale ordinanza il professionista ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma la Corte non ha esaminato nel merito le censure perché il ricorso era privo di una sufficiente esposizione sommaria dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato, tale da consentire la comprensione dell’oggetto della pretesa, dello sviluppo processuale e delle rationes decidendi della decisione di merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso per cassazione inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c., rilevando che l’atto non conteneva un’esposizione autonoma e sommaria dei fatti di causa, delle domande, eccezioni, decisione impugnata e ragioni della stessa, sicché non era possibile scrutinare utilmente i motivi. È stata altresì disposta la presa d’atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché la resistente è rimasta intimata.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa nel ricorso per cassazione è un requisito di forma-contenuto essenziale e autonomo: deve precedere i motivi ed essere sufficientemente completo da rendere comprensibili la controversia sostanziale e la vicenda processuale.
  • La mancanza o l’insufficienza dell’esposizione dei fatti non può essere sanata mediante la lettura dei motivi di ricorso o di altri atti processuali, poiché la Corte deve poter verificare subito la pertinenza e l’ammissibilità delle censure sulla base del solo ricorso.
  • Nel ricorso per cassazione il difensore deve selezionare e sintetizzare i dati rilevanti della lite, includendo domande, eccezioni, statuizioni di merito e sviluppo dei giudizi precedenti, così da consentire il controllo di legittimità sulle rationes decidendi impugnate.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la controparte non svolge difese, non è dovuta la regolazione delle spese processuali; resta invece applicabile, se ne ricorrono i presupposti, l’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.