L.R. Basilicata 12/2008
Riassetto organizzativo e territoriale del Servizio Sanitario Regionale (20)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge ridisegna l’assetto del SSR Basilicata: istituisce le ASL di Potenza e Matera, riorganizza rete ospedaliera, distretti e emergenza-urgenza, disciplina la trasformazione del CROB in IRCCS e regola la liquidazione delle precedenti UU.SS.LL. La parte transitoria ha rilievo soprattutto per il 2008-2009; molte previsioni organizzative restano come disciplina di sistema regionale.
Riassetto organizzativo e territoriale del Servizio Sanitario Regionale della Basilicata
Riassetto organizzativo e territoriale del Servizio Sanitario Regionale della Basilicata
La legge ridisegna l’organizzazione del Servizio sanitario regionale della Basilicata, sostituendo il precedente modello delle UU.SS.LL. con un assetto aziendale provinciale, rafforzando la rete ospedaliera e territoriale e disciplinando la trasformazione del CROB in IRCCS. Gran parte delle disposizioni transitorie riguarda il passaggio operativo del 2008-2009.
Finalità e principi generali
Il provvedimento, in attuazione dell’art. 32 e nel quadro dell’art. 117 Cost., integra e modifica la disciplina del SSR già contenuta nella normativa regionale previgente. L’obiettivo è quello di consolidare un sistema unitario e integrato, con strutture organizzative più ampie e logiche di rete, orientate a organicità, appropriatezza, equità, efficienza, efficacia ed economicità. La Regione mantiene il governo unitario del sistema attraverso strumenti di indirizzo, programmazione, assistenza, monitoraggio, ricerca epidemiologica, gestione finanziaria e patrimoniale, innovazione tecnologica, sicurezza, accreditamento ed educazione continua.
Struttura aziendale del SSR
Il SSR è organizzato in forma aziendale e comprende:
- Azienda Sanitaria locale di Potenza (ASP);
- Azienda Sanitaria locale di Matera (ASM);
- Azienda Ospedaliera Regionale “S. Carlo”;
- IRCCS Ospedale Oncologico di Rionero in Vulture (CROB).
Le Aziende hanno personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale. Operano nel quadro della programmazione regionale e sotto controllo strategico e finanziario della Regione. ASP e ASM hanno dimensione provinciale e si articolano in distretti socio-sanitari; il modello funzionale è dipartimentale.
Successione alle vecchie UU.SS.LL. e avvio delle nuove Aziende
Dal 1° gennaio 2009 le nuove ASL subentrano alle precedenti Aziende UU.SS.LL., che vengono soppresse al 31 dicembre 2008. Il subentro riguarda procedimenti amministrativi, strutture, rapporti di lavoro e rapporti giuridici attivi e passivi, salvo la disciplina speciale della liquidazione.
La ASL di Potenza succede alle ex UU.SS.LL. di Venosa, Potenza e Lagonegro; la ASL di Matera alle ex UU.SS.LL. di Matera e Montalbano Jonico. I Direttori generali delle nuove aziende sono nominati entro il 1° dicembre 2008 e si insediano il 1° gennaio 2009.
Azienda Ospedaliera Regionale “S. Carlo”
L’ospedale “S. Carlo” di Potenza assume la denominazione di Azienda Ospedaliera Regionale “S. Carlo” ed è riferimento per le alte specialità e per le reti cliniche integrate ospedaliere. Ne fanno parte l’Ospedale “S. Carlo” di Potenza e il Presidio Ospedaliero di Pescopagano.
IRCCS CROB: natura, organi e trasformazione
Il CROB di Rionero in Vulture è qualificato come IRCCS a rilevanza nazionale, con personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa, tecnica, patrimoniale e contabile.
Sono previsti i seguenti organi:
- Consiglio di indirizzo e verifica;
- Direttore generale;
- Direttore scientifico;
- Collegio sindacale.
La composizione e le funzioni seguono l’Atto di intesa Stato-Regioni del 1° luglio 2004. Il Consiglio di indirizzo e verifica dura in carica cinque anni, è composto da cinque membri e il Direttore generale adotta, entro trenta giorni dall’insediamento, il regolamento di organizzazione e funzionamento dell’ente. La Regione avvia entro trenta giorni le procedure di nomina di propria competenza e, se i soggetti titolari di designazione non provvedono entro novanta giorni, nomina direttamente. Fino alla costituzione degli organi dell’IRCCS, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008, la gestione resta affidata al Commissario straordinario.
Rete sanitaria regionale e integrazione ospedale-territorio
Il SSR è strutturato come rete che integra rete ospedaliera, reti infra e interaziendali, con l’obiettivo della continuità assistenziale e dell’integrazione tra ospedale e territorio. La programmazione regionale definisce la differenziazione funzionale dei servizi ospedalieri e le reti per percorsi clinico-terapeutici ad alta specialità, prevenzione ed emergenza.
Le aziende devono aggregare specialità per aree funzionali omogenee e per strutture multi-presidio, mantenendo comunque le aree medico-assistenziale, chirurgica e dei servizi diagnostici e tecnologici.
Prevenzione, coordinamento regionale e funzioni specialistiche
I Dipartimenti aziendali di prevenzione sono riorganizzati in:
- Dipartimenti di Prevenzione Collettiva della Salute Umana;
- Dipartimenti di Prevenzione della Sanità e benessere animale.
Il Dipartimento regionale competente in materia di sanità e politiche sociali coordina le iniziative e i progetti di interesse regionale e interregionale, anche avvalendosi di strutture e personale delle Aziende sanitarie. Rientrano nell’esercizio unitario, tra le altre, le procedure unificate di acquisto tramite centrale di committenza o unioni di acquisto, le attività di prevenzione e monitoraggio delle malattie, l’educazione alla salute, la società dell’informazione, ricerca e innovazione, valutazione di impatto sulla salute e technology assessment, integrazione ospedale-territorio per le patologie croniche e altri progetti regionali o interregionali finanziati con risorse speciali.
La Giunta regionale può istituire strutture specialistiche interne al Dipartimento per funzioni tecnico-sanitarie e amministrative connesse alla pianificazione e al coordinamento di progetti complessi, definendone compiti, procedimenti e responsabili.
Emergenza-urgenza e “Basilicata Soccorso”
La rete regionale dell’emergenza-urgenza, denominata “Basilicata Soccorso”, è organizzata e gestita dal Dipartimento Interaziendale Regionale di Emergenza Sanitaria (DIRES), struttura unitaria interaziendale istituita presso l’ASP entro sei mesi dall’insediamento dei Direttori generali delle nuove ASL.
Entro la stessa data:
- l’Ente Basilicata Soccorso viene soppresso;
- le sue funzioni, risorse, disciplina organizzativa, procedure operative e rapporti giuridici sono trasferiti al DIRES;
- il Direttore di Basilicata Soccorso è prorogato per non oltre sei mesi dalla data di efficacia del decreto di soppressione.
Il responsabile del DIRES è nominato dal Direttore generale dell’ASP, d’intesa con il Direttore generale dell’ASM, entro dodici mesi dall’entrata in funzione delle nuove aziende, tramite avviso pubblico. Le ASL possono attivare le procedure per coprire i posti vacanti e rivedere le dotazioni organiche nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Entro 30 giorni dall’entrata in funzione delle nuove aziende, ASP, ASM e AOR “S. Carlo” devono stipulare una convenzione per la gestione coordinata dell’emergenza-urgenza.
Viene inoltre modificata la composizione del Comitato tecnico previsto dalla legge regionale n. 21/1999 e sono abrogate diverse disposizioni di quella legge, in coerenza con il nuovo assetto del servizio di emergenza.
Articolazione distrettuale e Distretti della Salute
Le ASL si articolano in Distretti della Salute e in Unità per i Servizi Integrati di Base (USIB). I Distretti corrispondono ad aree omogenee coincidenti con gli ambiti socio-territoriali della rete integrata dei servizi alla persona e con le future Comunità Locali; in fase transitoria, fino alla definizione definitiva delle Comunità Locali, i territori dei distretti coincidono con le perimetrazioni della tabella A della L. 50/1994.
L’atto aziendale definisce:
- l’ambito territoriale dei Distretti;
- l’ambito delle USIB;
- le relazioni funzionali con le altre strutture aziendali;
- l’articolazione subdistrettuale;
- la rete ospedaliera aziendale.
La sede del distretto resta di norma quella delle aziende soppresse, salvo diversa decisione della Conferenza dei Sindaci. Fino all’adozione dell’atto aziendale, i distretti già attivi presso le aziende soppresse restano operativi e svolgono le attività proprie delle USIB.
Compiti dei Distretti della Salute
Il Distretto è strumento di governo partecipato delle politiche integrate della salute e mantiene relazioni permanenti con i Comuni, con il supporto del Comitato dei Sindaci. Può attivare anche Comitati Misti Distrettuali per favorire la partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni sociali.
Le funzioni principali comprendono:
- analisi della domanda e governo dell’offerta rispetto ai bisogni di salute e benessere;
- garanzia di unitarietà, appropriatezza, equità e continuità dei percorsi assistenziali;
- integrazione con la medicina territoriale, l’ospedale e le strutture extraospedaliere;
- concorso alla rete regionale dei servizi di cittadinanza sociale e ai programmi di integrazione socio-sanitaria;
- attivazione di sportelli e unità di servizi distrettuali (USIB);
- coordinamento con Dipartimenti di Prevenzione e Dipartimento di Salute Mentale;
- promozione della partecipazione dei cittadini.
Sul versante produttivo, il Distretto organizza sul territorio servizi di assistenza primaria, socio-sanitaria, continuità assistenziale, infermieristica, specialistica ambulatoriale, riabilitativa e protesica, domiciliare, per le dipendenze patologiche, residenziale e semiresidenziale, consultoriale, familiare, pediatrica e psicologica.
Il Direttore di Distretto dirige e coordina tutte le attività distrettuali, partecipa al Collegio di Direzione e si avvale di una struttura amministrativa per la gestione del budget e degli atti delegati. L’incarico è conferito secondo la disciplina degli incarichi di unità operativa complessa e nel rispetto dei requisiti dell’art. 3-sexies del d.lgs. 502/1992.
Rete ospedaliera e governance aziendale
L’atto aziendale disciplina anche la rete ospedaliera aziendale, nel rispetto della normativa sui presidi per acuti con pronto soccorso attivo. I Direttori generali possono proporre alla Regione modifiche alla rete ospedaliera sulla base dei fabbisogni territoriali e previa predisposizione di uno studio di fattibilità.
Regime transitorio, incarichi e controlli
Fino all’entrata in funzione delle nuove aziende:
- i Direttori generali delle vecchie UU.SS.LL. restano in carica;
- le aziende soppresse sono poste in liquidazione dal 1° gennaio 2009;
- i Collegi sindacali preesistenti restano operativi fino all’insediamento dei nuovi.
Gli atti e gli incarichi già conferiti sono mantenuti efficaci e, se in scadenza, prorogati fino ai nuovi provvedimenti organizzativi, da adottare entro 180 giorni dall’insediamento dei Direttori generali delle nuove aziende. Nel periodo transitorio gli atti sono sottoposti a controllo preventivo regionale.
I Direttori o Commissari delle aziende preesistenti devono predisporre un piano per l’unificazione progressiva di procedure e istituti; il piano, approvato dalla Giunta, è vincolante. La mancata predisposizione o il mancato rispetto delle direttive costituisce causa di revoca.
Liquidazione delle vecchie Aziende Sanitarie UU.SS.LL.
Contestualmente alla nomina dei Direttori generali delle nuove aziende, il Presidente della Regione nomina i Commissari liquidatori delle aziende soppresse, normalmente individuati nei Direttori generali o Commissari in carica. I Commissari si insediano con i nuovi Direttori generali e da tale data decadono i direttori amministrativi e sanitari delle aziende preesistenti.
La gestione liquidatoria riguarda crediti, debiti, rapporti di lavoro, beni, contratti e convenzioni. I Commissari devono:
- adottare entro 60 giorni gli atti necessari al trasferimento dei beni e dei rapporti alle nuove aziende;
- predisporre entro 30 giorni un atto ricognitivo dei rapporti di credito e debito e notificare gli atti alla Regione e alla nuova azienda entro 15 giorni;
- curare l’estinzione delle gestioni liquidatorie pregresse;
- redigere il bilancio di esercizio delle aziende soppresse fino alla cessazione e un bilancio di liquidazione con piano di attuazione delle attività delegate;
- aggiornare gli atti ricognitivi e la relazione sullo stato di attuazione.
Le attività sono svolte con risorse destinate al SSR, mediante contabilità separate. Le funzioni liquidatorie durano sei mesi, prorogabili per altri sei. Al termine, l’eventuale residuo delle gestioni liquidatorie è assunto dai Direttori generali delle nuove aziende.
I rapporti derivanti dalla gestione liquidatoria restano a carico della Regione e non possono essere posti a carico delle nuove aziende. I Commissari liquidatori sono soggetti ai criteri di valutazione degli incarichi e i Direttori generali devono favorire il buon esito della liquidazione.
Residui delle gestioni liquidatorie delle ex UU.SS.LL.
Le disposizioni del successivo art. 6-bis, poi dichiarato costituzionalmente illegittimo, consentivano ai Direttori generali di ASP e ASM di utilizzare in anticipazione di cassa le disponibilità finanziarie aziendali solo per pagamenti urgenti e indifferibili relativi ai residui delle gestioni liquidatorie, comunque rimaste in capo alla Regione. Tale disciplina non è più applicabile per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale.
Revisioni normative e abrogazioni
La legge modifica e integra la L.R. 39/2001 e la L.R. 21/1999 nelle parti espressamente richiamate. È abrogata la L.R. 50/1994 e ogni altra norma incompatibile. Restano inoltre abrogate specifiche disposizioni della legge regionale n. 39/2001 e della legge regionale n. 21/1999 richiamate nel testo.
Ambito temporale e attualità della disciplina
La legge ha avuto un ruolo centrale nel passaggio al nuovo assetto del SSR lucano, soprattutto tra il 2008 e il 2009, per la costituzione delle nuove aziende, la liquidazione delle vecchie UU.SS.LL. e la riorganizzazione dell’emergenza-urgenza. Le disposizioni sull’impianto organizzativo del SSR, sui distretti, sulle reti e sul CROB hanno natura strutturale regionale, ma alcune previsioni transitorie e l’articolo 6-bis non hanno più utilità pratica o non sono più applicabili nei termini originari.
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