Cassazione Civile, Ordinanza n. 18373/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da un conflitto di confine tra due fondi contigui. I proprietari di un fondo hanno agito per ottenere l'accertamento del confine tra i terreni, il riconoscimento della proprietà di una fascia di terreno asseritamente occupata dalla controparte, la reintegrazione nel possesso o nella disponibilità della striscia contestata, nonché l'accertamento della violazione delle distanze legali da parte di una abitazione e di un gazebo della controparte, con richiesta di demolizione e risarcimento. I convenuti hanno resistito chiedendo il rigetto delle domande e proponendo in via riconvenzionale anche l'usucapione della fascia di terreno. In primo grado le domande attoree sono state rigettate e il confine mappale è stato ritenuto coincidente con quello reale; la Corte d'appello ha confermato integralmente la decisione. In cassazione i ricorrenti principali hanno dedotto violazione o falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione all'art. 950 c.c. e omesso esame delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, lamentando in sostanza che il giudice di merito avrebbe errato nella valutazione della CTU, della prova testimoniale e dell'applicazione delle norme tecniche comunali sulle distanze. I resistenti hanno proposto ricorso incidentale, poi ritenuto tardivo e quindi inefficace.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale perché mirava, in realtà, a ottenere un nuovo esame del merito e delle prove, precluso in sede di legittimità; ha inoltre rilevato che, in presenza di "doppia conforme", il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. è deducibile solo se il ricorrente indichi specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado, onere non assolto. La Corte ha anche escluso che l'erronea valutazione del materiale istruttorio possa essere denunciata come violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inefficace perché tardivo rispetto al termine lungo applicabile, considerato il regime transitorio e la data di pubblicazione della sentenza d'appello. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti principali, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato in relazione all'azione di regolamento di confini, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a contestare la valutazione di merito delle prove e della CTU
non consente di censurare in cassazione la mera erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito
invocato dai ricorrenti per violazione di legge, ma la doglianza è stata reputata in sostanza una richiesta di riesame del merito
il vizio di omesso esame non è deducibile in presenza di doppia conforme se non allegando e dimostrando la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni
in caso di doppia conforme preclude il riesame del fatto in cassazione salvo specifica indicazione delle diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito
comporta una declaratoria di inammissibilità quando il motivo non supera il filtro di ammissibilità alla luce di orientamenti consolidati
richiamato per affermare l'inefficacia del ricorso incidentale tardivo a seguito dell'inammissibilità del ricorso principale
indicato come termine lungo di impugnazione applicabile ratione temporis in assenza di notificazione della sentenza
il rispetto di tale termine non vale a sanare la tardività del ricorso incidentale rispetto al termine per impugnare
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
consente il raddoppio del contributo unificato nei casi di inammissibilità del ricorso, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
art. 58, comma 1, L. n. 69/2009
norma transitoria richiamata per il regime del termine lungo di impugnazione nel giudizio iniziato nel 2006
art. 16, comma 1, D.L. n. 132/2014
ha ridotto il periodo di sospensione feriale e si applica alle impugnazioni di decisioni pubblicate o notificate dal 10 gennaio 2015
legge di conversione che ha reso vigente la riduzione del periodo di sospensione feriale
richiamato solo indirettamente nel tentativo di censurare la valutazione delle prove, ma non consente tale critica in cassazione
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuovo apprezzamento delle prove o della consulenza tecnica d'ufficio: la valutazione del materiale istruttorio resta riservata al giudice di merito.
- La deduzione del vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando ricorre una doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non è ammissibile se mira, in realtà, a contestare l'esito dell'apprezzamento probatorio compiuto dal giudice di merito.
- Quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile, il ricorso incidentale tardivo diviene inefficace.
- Il termine lungo per impugnare e la disciplina della sospensione feriale vanno applicati secondo il regime temporale vigente al momento della pubblicazione o notificazione della sentenza impugnata.
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