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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18373/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce da un conflitto di confine tra due fondi contigui. I proprietari di un fondo hanno agito per ottenere l'accertamento del confine tra i terreni, il riconoscimento della proprietà di una fascia di terreno asseritamente occupata dalla controparte, la reintegrazione nel possesso o nella disponibilità della striscia contestata, nonché l'accertamento della violazione delle distanze legali da parte di una abitazione e di un gazebo della controparte, con richiesta di demolizione e risarcimento. I convenuti hanno resistito chiedendo il rigetto delle domande e proponendo in via riconvenzionale anche l'usucapione della fascia di terreno. In primo grado le domande attoree sono state rigettate e il confine mappale è stato ritenuto coincidente con quello reale; la Corte d'appello ha confermato integralmente la decisione. In cassazione i ricorrenti principali hanno dedotto violazione o falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione all'art. 950 c.c. e omesso esame delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, lamentando in sostanza che il giudice di merito avrebbe errato nella valutazione della CTU, della prova testimoniale e dell'applicazione delle norme tecniche comunali sulle distanze. I resistenti hanno proposto ricorso incidentale, poi ritenuto tardivo e quindi inefficace.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale perché mirava, in realtà, a ottenere un nuovo esame del merito e delle prove, precluso in sede di legittimità; ha inoltre rilevato che, in presenza di "doppia conforme", il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. è deducibile solo se il ricorrente indichi specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado, onere non assolto. La Corte ha anche escluso che l'erronea valutazione del materiale istruttorio possa essere denunciata come violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inefficace perché tardivo rispetto al termine lungo applicabile, considerato il regime transitorio e la data di pubblicazione della sentenza d'appello. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti principali, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 950 c.c.

    richiamato in relazione all'azione di regolamento di confini, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a contestare la valutazione di merito delle prove e della CTU

  • art. 116 c.p.c.

    non consente di censurare in cassazione la mera erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    invocato dai ricorrenti per violazione di legge, ma la doglianza è stata reputata in sostanza una richiesta di riesame del merito

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    il vizio di omesso esame non è deducibile in presenza di doppia conforme se non allegando e dimostrando la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni

  • art. 348 ter, comma 5, c.p.c.

    in caso di doppia conforme preclude il riesame del fatto in cassazione salvo specifica indicazione delle diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    comporta una declaratoria di inammissibilità quando il motivo non supera il filtro di ammissibilità alla luce di orientamenti consolidati

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    richiamato per affermare l'inefficacia del ricorso incidentale tardivo a seguito dell'inammissibilità del ricorso principale

  • art. 327 c.p.c.

    indicato come termine lungo di impugnazione applicabile ratione temporis in assenza di notificazione della sentenza

  • art. 371 c.p.c.

    il rispetto di tale termine non vale a sanare la tardività del ricorso incidentale rispetto al termine per impugnare

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    consente il raddoppio del contributo unificato nei casi di inammissibilità del ricorso, se dovuto

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

  • art. 58, comma 1, L. n. 69/2009

    norma transitoria richiamata per il regime del termine lungo di impugnazione nel giudizio iniziato nel 2006

  • art. 16, comma 1, D.L. n. 132/2014

    ha ridotto il periodo di sospensione feriale e si applica alle impugnazioni di decisioni pubblicate o notificate dal 10 gennaio 2015

  • L. n. 162/2014

    legge di conversione che ha reso vigente la riduzione del periodo di sospensione feriale

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato solo indirettamente nel tentativo di censurare la valutazione delle prove, ma non consente tale critica in cassazione

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuovo apprezzamento delle prove o della consulenza tecnica d'ufficio: la valutazione del materiale istruttorio resta riservata al giudice di merito.
  • La deduzione del vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando ricorre una doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non è ammissibile se mira, in realtà, a contestare l'esito dell'apprezzamento probatorio compiuto dal giudice di merito.
  • Quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile, il ricorso incidentale tardivo diviene inefficace.
  • Il termine lungo per impugnare e la disciplina della sospensione feriale vanno applicati secondo il regime temporale vigente al momento della pubblicazione o notificazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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