Cassazione Civile, Ordinanza n. 04910/2023 del 16/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto risarcitorio sorto in precedenza e da una transazione stipulata tra le stesse parti in relazione a quel contenzioso. La società ricorrente sosteneva che l'accordo non fosse novativo, ma una transazione "semplice", cioè limitata a regolare alcuni aspetti della lite senza estinguere il rapporto originario; di conseguenza, secondo la ricorrente, la transazione sarebbe stata risolubile per inadempimento della controparte. In appello la Corte territoriale aveva invece qualificato l'accordo come transazione novativa e, in ogni caso, aveva ritenuto non grave l'inadempimento dedotto. Con il primo motivo del ricorso la società ricorrente denunciava falsa applicazione degli artt. 1965, 1976 e 1321 c.c. e nullità della sentenza per motivazione mancante o contraddittoria, assumendo che la Corte d'appello avesse errato nel qualificare come novativa la transazione e nell'utilizzare, per tale qualificazione, elementi estranei al giudizio; sosteneva inoltre che il rapporto risarcitorio originario fosse rimasto sostanzialmente immutato, con sole reciproche concessioni su alcuni punti. Con il secondo motivo deduceva l'omesso esame e la falsa valutazione della gravità dell'inadempimento ex art. 1455 c.c., insistendo sul fatto che la controparte avrebbe abusato della transazione producendo l'accordo solo all'udienza di precisazione delle conclusioni per ottenere il rigetto della domanda risarcitoria, con violazione della buona fede e pregiudizio economico per la ricorrente, che sarebbe stata privata del risarcimento e condannata alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha rilevato che la sentenza impugnata si fondava su una duplice ratio decidendi autonoma: da un lato la qualificazione della transazione come novativa, con conseguente non risolubilità ex art. 1976 c.c. in mancanza di espressa previsione del diritto di risoluzione; dall'altro la valutazione di non gravità dell'inadempimento dedotto. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di interesse, perché non investiva utilmente la seconda ratio autonoma; il secondo motivo è stato giudicato inammissibile perché diretto a sollecitare una nuova valutazione di merito sulla gravità dell'inadempimento, quindi non scrutinabile in cassazione nei termini prospettati. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato ai fini della disciplina della transazione e della sua qualificazione rispetto al rapporto originario
richiamato per affermare che la transazione novativa non è risolubile per inadempimento, salvo espressa previsione contraria
invocato dalla ricorrente nella censura sulla qualificazione negoziale dell'accordo
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiamato quale parametro della motivazione della sentenza
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
dedotto come vizio di violazione e falsa applicazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
dedotto come vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato per censurare l'omesso esame e la valutazione di fatto sulla gravità dell'inadempimento
richiamato per il criterio della non scarsa importanza dell'inadempimento ai fini della risoluzione
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.p.r. 115/2002
richiamato in collegamento all'ulteriore contributo unificato
menzionato solo come riferimento a un precedente giudizio cautelare richiamato nei motivi
Massime di principio
- La transazione che estingue il rapporto preesistente e introduce un assetto di interessi oggettivamente diverso è qualificabile come novativa; in tale ipotesi, se le parti non hanno espressamente previsto il diritto di risoluzione, non è proponibile la risoluzione per inadempimento ex art. 1976 c.c.
- Quando la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è sufficiente da sola a sorreggere il rigetto, il ricorso per cassazione deve investire utilmente tutte le rationes; la mancata censura di una sola di esse determina inammissibilità per difetto di interesse.
- La doglianza sulla gravità dell'inadempimento, se tende a contestare la ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito, non può essere trasformata in un terzo grado di giudizio di merito in cassazione.
- Ai fini della risoluzione per inadempimento rileva la non scarsa importanza della prestazione rimasta ineseguita; tuttavia la relativa valutazione è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la censura mira solo a una nuova ponderazione del fatto.
- L'eventuale utilizzo processuale di una transazione per ottenere l'effetto estintivo o paralizzante della pretesa avversaria non consente di per sé la cassazione se il ricorso non colpisce tutte le autonome ragioni poste a base della decisione impugnata.
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