Cassazione Civile, Ordinanza n. 09816/2023 del 13/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto che la pretesa al Fondo salva-opere configuri un diritto soggettivo, perché l'erogazione è riconosciuta direttamente dalla legge e all'Amministrazione spetta solo la verifica dei presupposti previsti dalla norma, senza alcun apprezzamento discrezionale sull'an, sul quid e sul quomodo del beneficio. Le spese sono state rimesse al giudizio di merito.
Esito
Favorevole al ricorrente (subappaltatore)
La controversia
Una società sub-appaltatrice ha proposto ricorso ex art. 702-bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Roma per far accertare il proprio diritto ad essere ammessa al Fondo salva-opere istituito dall'art. 47, commi 1-bis e seguenti, del d.l. n. 34/2019, conv. in l. n. 58/2019, e per ottenere la condanna del Ministero al pagamento di Euro 2.326.800,00. L'Amministrazione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sostenendo la giurisdizione del giudice amministrativo e, nel merito della pretesa, ha contestato che il credito fosse certo ed esigibile, poiché oggetto di contestazione da parte del debitore principale e del soggetto certificatore. La ricorrente ha quindi proposto regolamento preventivo di giurisdizione per ottenere l'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario. La questione decisa dalla Corte riguarda esclusivamente il riparto di giurisdizione sulla domanda di pagamento a carico del Fondo, non il merito della spettanza del credito.
Norme richiamate
È il rito con cui era stato introdotto il giudizio di merito dinanzi al Tribunale di Roma.
art. 47, commi 1-bis, 1-ter e 1-septies, d.l. n. 34/2019 conv. in l. n. 58/2019
Istituisce il Fondo salva-opere e prevede che le risorse siano destinate a soddisfare, entro il limite massimo del 70%, i crediti insoddisfatti dei sub-appaltatori e soggetti assimilati, previa verifica dei presupposti e certificazione del credito.
È richiamato per escludere la configurabilità di una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nel caso concreto.
Massime di principio
- Quando una legge riconosce direttamente un'erogazione pubblica e all'Amministrazione demanda solo la verifica dell'esistenza di presupposti oggettivi predeterminati, la posizione del richiedente è di diritto soggettivo e la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
- La giurisdizione amministrativa si configura, invece, solo se l'Amministrazione esercita un potere discrezionale nella scelta se concedere il beneficio, o nella determinazione del suo contenuto, dovendo ponderare interessi pubblici contrapposti.
- Nelle controversie su finanziamenti o sovvenzioni pubbliche, il discrimine di giurisdizione dipende dalla presenza o meno di discrezionalità amministrativa sull'an, sul quid e sul quomodo dell'erogazione.
- La mera contestazione da parte dell'Amministrazione dell'esistenza o dell'esigibilità del credito non trasforma la posizione sostanziale del richiedente in interesse legittimo, se la legge prevede un'erogazione vincolata al ricorrere di specifici presupposti.
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