Sentenza del 23/11/2022 n. 34572 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Equitalia impugnava la sentenza della CTR Lazio che aveva rigettato il suo appello avverso la decisione di primo grado che aveva annullato un fermo amministrativo relativo a crediti tributari e aveva dichiarato difetto di giurisdizione sui crediti non tributari. In Cassazione Equitalia deduceva, in sintesi: (i) errata valutazione dell'efficacia probatoria delle copie prodotte in appello (artt. 2712 e 2719 c.c.); (ii) illegittima attribuzione di rilievo alla mancata produzione delle cartelle di pagamento ai fini del riscontro della notifica (D.P.R. 602/1973, art. 26, comma 5); (iii) errata esclusione della ammissibilità della produzione di nuovi documenti in appello (D.Lgs. 546/1992, art. 58); (iv) censura sulla condanna alle spese in appello nonostante la contumacia della parte vittoriosa. Inoltre rilevava che nel primo grado l'agente della riscossione non si era costituito e in appello aveva prodotto copie informali di relata senza le cartelle.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso (assorbito il quarto), ritenendo tra l'altro che: (i) il D.Lgs. 546/1992, art. 58 ammette la produzione di nuovi documenti in appello anche se la parte è stata contumace in primo grado e anche se i documenti erano già disponibili; (ii) la prova della notifica si consegue con la produzione dell'avviso di ricevimento e non è necessaria la copia dell'atto originale per ritenere perfezionata la notifica; (iii) le copie hanno efficacia probatoria ai sensi dell'art. 2719 c.c. e la contestazione della conformità all'originale deve essere specifica e circostanziata, non generica; (iv) il giudice può accertare la conformità anche tramite altre prove e presunzioni. Per questi motivi la sentenza impugnata è cassata e la causa rinviata alla Corte tributaria regionale del Lazio in diversa composizione per il riesame, comprese le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Art. 2719: la copia ha efficacia probatoria; la conformità può essere contestata ma la contestazione deve essere specifica; Art. 2712 richiamato in relazione alle regole probatorie sulle scritture
Non può essere posto a fondamento esclusivo dell'irricevibilità della prova della notifica la mancata produzione delle cartelle: la prova del perfezionamento della notifica si ottiene con l'avviso di ricevimento
Principio di specialità del processo tributario: è ammessa la produzione di nuovi documenti in appello anche al di fuori delle condizioni dell'art. 345 c.p.c., comprese le ipotesi di contumacia in primo grado
Richiamata in relazione alla condanna alle spese in appello; però il quarto motivo è stato assorbito e la questione delle spese sarà riesaminata in sede di merito dal giudice di rinvio
Presunzione di conoscenza della cosa ricevuta: l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario si considera ritualmente consegnato, superabile solo dimostrando l'impossibilità senza colpa di prenderne cognizione
Massime di principio
- In materia tributaria il D.Lgs. 546/1992 consente la produzione di nuovi documenti anche in appello e anche se la parte era contumace in primo grado: non è necessario dimostrare l'impossibilità di produrli prima.
- La prova della notifica di una cartella esattoriale si assolve tipicamente con l'avviso di ricevimento; non è indispensabile produrre l'originale della cartella se la relata/avviso prova la consegna.
- Le copie prodotte in giudizio hanno efficacia probatoria (art. 2719 c.c.); la parte che contesta la conformità deve farlo in modo specifico e circostanziato: mere formule generiche di 'contesto' sono inefficaci.
- Il giudice non è vincolato dalla sola mancata produzione dell'originale: può accertare la conformità della copia anche tramite presunzioni e altri mezzi di prova.
- Se in appello vengono prodotti documenti nuovi, il giudice di merito deve valutare la loro ammissibilità e prova secondo i criteri del processo tributario (art. 58 D.Lgs. 546/1992) e non per i limiti del codice di procedura civile.
- Le questioni di liquidazione delle spese possono essere riconsiderate in sede di rinvio; la contumacia in primo grado non esclude automaticamente provvedimenti particolari sulle spese in appello.
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