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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30310/2022 del 14/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un automobilista, di un decreto prefettizio di sospensione cautelare della patente di guida adottato ai sensi dell’art. 223 del codice della strada dopo un sinistro stradale nel quale erano emersi esami tossicologici positivi. Il ricorrente aveva già visto respinto il proprio ricorso dal Giudice di Pace e poi il successivo appello dal Tribunale di Roma. In Cassazione ha proposto tre motivi: con il primo ha dedotto la violazione dei termini previsti dall’art. 223 c.d.s., sostenendo che la sospensione non fosse stata disposta nell’immediatezza del fatto e che fossero stati superati i termini di 10 giorni per la trasmissione del rapporto al Prefetto e di 15 giorni per il parere della Motorizzazione; con il secondo ha denunciato l’omesso esame di fatti decisivi, assumendo che mancasse la prova dell’effettivo stato di alterazione al momento del sinistro; con il terzo ha censurato la nullità della decisione per vizio di motivazione, ritenendola tale da non consentire di ricostruire il ragionamento del Tribunale.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo fosse inammissibile perché i termini dell’art. 223 c.d.s. non hanno natura perentoria e la valutazione della ragionevolezza del tempo impiegato nel caso concreto appartiene al giudice di merito, il quale aveva ritenuto ragionevole un intervallo di 38 giorni tra il sinistro e la sospensione. Ha considerato inammissibili anche il secondo e il terzo motivo, evidenziando che il Tribunale aveva effettivamente esaminato le censure, spiegando che l’immediatezza della contestazione non era possibile perché il conducente era stato trasportato in ospedale e che le contestazioni sulla attendibilità delle analisi erano generiche; inoltre, ha osservato che le deduzioni del ricorrente facevano riferimento a una visita medica non richiesta ai fini della sospensione cautelare ex art. 223 c.d.s., distinta dall’accertamento del reato di cui all’art. 187 c.d.s. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 223 codice della strada

    I termini previsti per gli adempimenti e per l’adozione della sospensione cautelare non sono perentori; il giudice di merito deve verificare se, in concreto, il provvedimento sia stato emesso entro un tempo ragionevole in rapporto alla finalità cautelare della misura.

  • art. 187 codice della strada

    La sospensione cautelare ex art. 223 ha funzione esclusivamente cautelare ed è distinta dalla sanzione accessoria conseguente all’accertamento/condanna per il reato di guida in stato di alterazione.

  • art. 380-bis cod. proc. civ.

    La causa è stata decisa in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore, condivisa dal Collegio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • I termini previsti per l’adozione di una misura cautelare amministrativa collegata a un sinistro non sono necessariamente perentori: ciò che rileva è che il provvedimento sia emesso entro un tempo complessivamente ragionevole rispetto alla sua funzione cautelare.
  • La valutazione della ragionevolezza del tempo intercorrente tra fatto e provvedimento è un apprezzamento di merito, insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non apparente.
  • Non è configurabile omesso esame di fatti decisivi quando il giudice di merito abbia effettivamente scrutinato le doglianze e le abbia respinte con motivazione idonea a superare il minimo costituzionale.
  • La sospensione cautelare della patente ex art. 223 c.d.s. ha finalità preventive e non richiede i medesimi presupposti probatori dell’accertamento penale del reato presupposto; non è quindi automaticamente sovrapponibile alla sanzione accessoria derivante dalla condanna per guida in stato di alterazione.
  • Una censura che si limiti a contestare genericamente l’attendibilità di accertamenti sanitari o tossicologici è insufficiente se non confronta puntualmente la motivazione del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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