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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05295/2024 del 28/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionaria del credito)

La controversia

Una banca aveva agito in primo grado contro due coniugi chiedendo in via principale l'accertamento della simulazione assoluta di una compravendita immobiliare stipulata nel 2013 tra i coniugi e, in subordine, la declaratoria di inefficacia dell'atto ai sensi dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., assumendo che il venditore fosse debitore della banca per una fideiussione prestata a favore di una società poi fallita. Il Tribunale aveva rigettato la domanda di simulazione e accolto la revocatoria. In appello i coniugi avevano censurato la decisione, ma la Corte d'appello aveva rigettato i gravami. Con il ricorso per cassazione i coniugi hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 166 e 167 c.p.c. e dell'art. 2901, comma 3, c.c., sostenendo che la relativa esenzione/irrilevabilità dell'azione revocatoria non fosse eccezione in senso stretto e quindi potesse essere sollevata anche oltre la comparsa di risposta; 2) violazione dell'art. 2901 c.c. in tema di eventus damni, riproponendo sostanzialmente la tesi dell'applicabilità dell'esenzione di cui al comma 3; 3) violazione degli artt. 1414 e 2901 c.c., lamentando un preteso contrasto tra il rigetto della simulazione e l'accoglimento della revocatoria sul medesimo atto; 4) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la condanna integrale alle spese, sostenendo che vi fosse soccombenza parziale e quindi necessità di compensazione almeno parziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo affermando che la fattispecie di esenzione prevista dall'art. 2901, comma 3, c.c. integra un'eccezione in senso stretto, poiché richiede l'allegazione di fatti impeditivi non rilevabili d'ufficio e nella disponibilità della parte. Il secondo motivo è stato considerato sostanzialmente una ripetizione del primo, quindi infondato. Il terzo motivo è stato respinto perché fondato su un'erronea lettura della sentenza di merito: la domanda di simulazione era stata proposta in via principale dall'attrice ed era già stata rigettata in primo grado, con formazione del giudicato; l'appello e la decisione d'appello riguardavano solo la revocatoria, e l'inciso sulla mancanza di corrispettivo era solo obiter dictum. Il quarto motivo è stato respinto perché, pur essendovi stata soccombenza parziale in primo grado, la compensazione delle spese è discrezionale, mentre in appello la soccombenza dei ricorrenti è stata totale. È stata quindi confermata la condanna alle spese del giudizio di cassazione a carico dei ricorrenti, con ulteriori oneri ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 166 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso per sostenere il regime delle eccezioni e delle difese da proporre nella comparsa di costituzione; la Corte non ne trae una diversa regola rispetto alla qualificazione dell'eccezione ex art. 2901, comma 3, c.c.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso per sostenere la tardività o meno dell'eccezione ex art. 2901, comma 3, c.c.; la Corte conferma che tale eccezione va proposta tempestivamente perché in senso stretto.

  • art. 2901, terzo comma, c.c.

    La fattispecie di esenzione legale dall'azione revocatoria richiede l'allegazione di fatti impeditivi non rilevabili d'ufficio, nella disponibilità della parte, e costituisce eccezione in senso stretto.

  • art. 1414 c.c.

    Richiamato nel motivo relativo al preteso contrasto tra simulazione e revocatoria; la Corte precisa che, nel caso concreto, sulla simulazione si era formato giudicato e la questione non era devoluta in appello.

  • art. 2901 c.c.

    Usato in relazione all'azione revocatoria ordinaria e all'eventus damni; la Corte respinge la censura perché in realtà reiterava la doglianza sull'esenzione del comma 3.

  • art. 91 c.p.c.

    La condanna alle spese segue la soccombenza; la compensazione è discrezionale e non obbligatoria in caso di soccombenza parziale in primo grado, mentre in appello la soccombenza dei ricorrenti era totale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'eccezione di esenzione prevista dall'art. 2901, comma 3, c.c. integra un'eccezione in senso stretto quando si fonda su fatti impeditivi non rilevabili d'ufficio e rimessi alla disponibilità della parte, con la conseguenza che deve essere tempestivamente allegata e provata dalla parte interessata.
  • Non è configurabile un contrasto logico tra rigetto della simulazione e accoglimento della revocatoria se la domanda di simulazione è stata già definitivamente respinta o non è stata devoluta in impugnazione; in tal caso, eventuali affermazioni ulteriori del giudice sul mancato corrispettivo possono costituire meri obiter dicta.
  • La censura in cassazione deve colpire la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: una doglianza che si limiti a riproporre la questione già esaminata sotto altra veste o a contestare un obiter dictum è infondata.
  • La compensazione delle spese non è automatica in presenza di soccombenza parziale in primo grado, poiché resta rimessa alla discrezionalità del giudice; se poi in appello la parte risulta totalmente soccombente, la condanna integrale alle spese è pienamente giustificata.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneInadempimentoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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